TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-06-18, n. 202101995
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Testo completo
Pubblicato il 18/06/2021
N. 01995/2021 REG.PROV.COLL.
N. 02164/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2164 del 2008, integrato da motivi aggiunti, originariamente proposto da G D e Ricca Maria e successivamente proseguito da Ricca Maria e da G O, G G e G M (n.q. di eredi di G D), rappresentati e difesi dall'avvocato S T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento di Urbanistica, in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
il Comune di Fiumedinisi, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G D S, sito in Catania, via M.R. Imbriani, 228;
nei confronti
della Mabel Società Cooperativa Edilizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Melita, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Augusto Balloni, in Catania, via Firenze 239;
per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
del Decreto Dirigenziale n. 477, emesso in data 28 maggio 2008 dal Dirigente Generale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Sicilia, con cui veniva approvata la variante al PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO, DENOMINATA “CONTRATTO DI QUARTIERE II – VIVI FIUMEDINISI” adottata dal Consiglio comunale di Fiumedinisi con le deliberazioni nn. 42 e 43 del 2 agosto 2008, in variante al vigente strumento urbanistico approvato con precedente D. Dir. n. 342 del 22 marzo 2006;
quanto ai I^ motivi aggiunti:
dell’ordinanza dirigenziale n. 2 del 4 agosto 2008 con la quale il Comune di Fiumedinisi ha disposto la sospensione dei lavori, dopo la ricezione della comunicazione di avvio dei lavori formulata ai sensi dell’art. 2 della L.R. 17/1994;
quanto ai II^ motivi aggiunti:
della delibera n. 247 del 29 dicembre 2008 di approvazione del progetto definitivo “per la realizzazione di un parcheggio interrato sotto campo sportivo inserito nell’ambito del programma innovativo in ambito urbano. Contratto di quartiere II -Vivi Fiumedinisi-”;
quanto ai III^ motivi aggiunti:
della convenzione stipulata dal Comune di Fiumedinisi con la Mabel Società Cooperativa Edilizia, delle comunicazioni pervenute, e di ogni altro atto connesso e conseguente;
quanto ai IV^ motivi aggiunti:
dell’avvenuta approvazione, mediante concessione edilizia n. 27/2008 del 16 dicembre 2009, del progetto edilizio definitivo relativo alla costruzione di n. 16 alloggi sociali e della riconnessa dichiarazione di pubblica utilità;
quanto ai V^ motivi aggiunti:
della comunicazione della determinazione della indennità di esproprio ex art. 20 D.P.R. n. 327/2001, della Cooperativa Edilizia Mabel a r.l., notificata in data 20 settembre 2010, per l’esecuzione delle opere di cui al programma “CONTRATTO DI QUARTIERE II – VIVI FIUMEDINISI”, per la costruzione di 16 alloggi per edilizia agevolata convenzionata, con cui viene determinata l’indennità in € 15.760,00 per ciascuno dei due proprietari, in relazione alle particelle di propria pertinenza, individuate in catasto al foglio n. 18, nn. 209 e 210; (irricevibilità per tardivo deposito: dato avviso a verbale della possibile irricevibilità);
nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale;
quanto ai VI^ motivi aggiunti:
del decreto di espropriazione n. 14 del 14 novembre 2012, adottato dal Comune di Fiumedinisi per la realizzazione di un parcheggio interrato sotto il campo sportivo comunale, nell’ambito del Contratto di quartiere II -Vivi Fiumedinisi;
dei verbali di immissione in possesso e di determinazione dello stato di consistenza, redatti rispettivamente il 10 ed il 17 dicembre 2012;
quanto ai VII^ motivi aggiunti:
del decreto di espropriazione n. 14 del 14 novembre 2012, dei verbali di immissione in possesso e di determinazione dello stato di consistenza, della delibera di Giunta Municipale n. 28 dell’11.02.2013, atti già impugnati con precedenti motivi aggiunti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, del Comune di Fiumedinisi e della Mabel Società Cooperativa Edilizia;
Visti i documenti e le memorie difensive delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 maggio 2021, celebrata da remoto, in videoconferenza, ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, convertito in L. n. 176/2020, il dott. Francesco Bruno, e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il sigg. G D e Ricca Maria – e successivamente, a seguito del decesso del sig. G D, gli eredi G M, G O e G G - hanno proposto il ricorso in epigrafe ed i successivi distinti motivi aggiunti, con i quali sono stati impugnati i seguenti atti:
1.- (ricorso introduttivo) il Decreto Dirigenziale n. 477, emesso in data 28 maggio 2008 dal Dirigente Generale dell’Assessorato Territorio ed Ambiente - Dipartimento Regionale Urbanistica della Regione Sicilia, con cui veniva approvata la variante al PROGRAMMA INNOVATIVO IN AMBITO URBANO, DENOMINATA “CONTRATTO DI QUARTIERE II – VIVI FIUMEDINISI” adottata dal Consiglio comunale di Fiumedinisi con le deliberazioni nn. 42 e 43 del 2 agosto 2008, in variante al vigente strumento urbanistico approvato con precedente D. Dir. n. 342 del 22 marzo 2006;
2.- (I^ motivi aggiunti) l’ordinanza dirigenziale n. 2 del 4 agosto 2008 con la quale il Comune di Fiumedinisi ha disposto la sospensione dei lavori, dopo la ricezione della comunicazione di avvio dei lavori formulata ai sensi dell’art. 2 della L.R. 17/1994;
3.- (II^ motivi aggiunti) la delibera n. 247 del 29 dicembre 2008 di approvazione del progetto definitivo “per la realizzazione di un parcheggio interrato sotto il campo sportivo inserito nell’ambito del programma innovativo in ambito urbano. Contratto di quartiere II -Vivi Fiumedinisi-”;
4.- (III^ motivi aggiunti) la convenzione stipulata dal Comune di Fiumedinisi con la Mabel Società Cooperativa Edilizia per la realizzazione di alloggi di edilizia agevolata convenzionata;
5.- (IV^ motivi aggiunti) l’avvenuta approvazione, mediante concessione edilizia n. 27/2008 del 16 dicembre 2009, del progetto edilizio definitivo relativo alla costruzione di n. 16 alloggi sociali e della connessa dichiarazione di pubblica utilità;
6.- (V^ motivi aggiunti) la comunicazione della determinazione della indennità di esproprio ex art. 20 D.P.R. n. 327/2001, della Cooperativa Edilizia Mabel a r.l., notificata in data 20 settembre 2010, per l’esecuzione delle opere di cui al programma “CONTRATTO DI QUARTIERE II – VIVI FIUMEDINISI”, per la costruzione di 16 alloggi per edilizia agevolata convenzionata, con cui viene determinata l’indennità in € 15.760,00 per ciascuno dei due proprietari, in relazione alle particelle di propria pertinenza, individuate in catasto al foglio n. 18, nn. 209 e 210;
7.- (VI^ motivi aggiunti) il decreto di espropriazione n. 14 del 14 novembre 2012, i verbali di immissione in possesso e di