TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-01-27, n. 202200961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-01-27, n. 202200961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202200961
Data del deposito : 27 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/01/2022

N. 00961/2022 REG.PROV.COLL.

N. 10694/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10694 del 2013, proposto dalla Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M G, con domicilio digitale ai sensi di legge e domicilio eletto presso il Tar Lazio;

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del 12.07.13 avente ad oggetto l’attuazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 08.04.2013 n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ragioneria Generale dello Stato;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 dicembre 2021 il dott. F M T, in collegamento da remoto ai sensi di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.I fatti di causa sono i seguenti.

La Provincia di Brindisi è insorta avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, del 12/07/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26/07/2013, avente ad oggetto: “Attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari.”, nonché avverso i relativi allegati tra cui, in particolare, la tabella di ripartizione relative alle Province.

Ha contestato la legittimità del decreto, articolando all’uopo i seguenti motivi di diritto:

1 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione di legge, art. 1 del Decreto Legge n. 35/2013;
violazione del principio di leale collaborazione, contraddittorietà, carenza di istruttoria;

2 - Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione;
violazione dell’art. 3 L. 241/90;
eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost..

Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il gravame e chiedendone la reiezione.

Il TAR ha accolto la domanda cautelare (ordinanza n. 4846/2013), imponendo al MEF ed alla Ragioneria Generale di riesaminare la posizione della ricorrente in relazione all’attribuzione di spazi finanziari operata con il decreto del 12.07.13 attuativo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 08.04.2013 n. 35 (nell’ambito del c.d. Patto di Stabilità in t e r n o - P d S ).

Il Collegio riteneva la sussistenza del fumus, valorizzando la buona fede dell’esponente che risultava comunque aver trasmesso i dati ai fini dell’inserimento negli spazi finanziari in rilievo.

In corso di giudizio, veniva così depositato il provvedimento assunto dall’amministrazione in adempimento del dictum cautelare, vale a dire il provvedimento prot. n. 106049 del 23 dicembre 2013, con il quale veniva assegnato alla Provincia di Brindisi l’ulteriore importo di Euro 1.690.000,00 presupposto per la chiusura in positivo, ai fini del Patto di Stabilità del bilancio 2013.

In particolare la RGS autorizzava, ai sensi del comma 3 dell’art 1 D.L. n. 53 del 2013 la Provincia di Brindisi ad escludere l’importo suddetto dalle spese sostenute in conto capitale, valide ai fini del saldo di competenza mista per l’anno 2013 di cui al comma 3 dell’art 31 della L. n. 183 del 2011.

La scelta si poneva quale naturale conseguenza in considerazione di pagamenti, per l’importo contestato di 2.204.000 euro, già effettuati alla data del 9 aprile 2013 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 ovvero per debiti in conto capitale, per i quali non era stata emessa fattura o richiesto equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni ovvero per debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell’art. 194 D.Lgs 267/2000.

In particolare la Ragioneria riteneva i pagamenti assentibili nella percentuale del 76,66%, analogamente a quanto stabilito per gli altri enti, risultati assegnatari degli spazi finanziari sulla scorta delle richieste di seconda istanza, come previsto dal comma 3 dell’art 1 del D.L. n. 35/2012.

Sulla scorta di tanto, la Provincia di Brindisi rispettava il patto di stabilità interno per l’anno 2013 come attestato dalla nota prot. n. 19231 del 27 /03/2014 a firma del Responsabile dei servizi finanziari, dell’Organo di revisione e del Presidente dell’ente, in qualità di legale rappresentante.

Ciò posto, la causa è stata poi trattenuta in decisione nel merito all’udienza del 10 dicembre 2021, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi di legge.

2. Tanto premesso in fatto, il Collegio reputa di dove accogliere il ricorso, per la fondatezza del primo motivo di diritto, e di confermare quanto già ritenuto, sinteticamente e nella cognizione tipica della fase, dal Giudice della cautela.

Risulta invero dagli atti di causa la piena buona fede dei dipendenti dell’ente provinciale, i quali si sono adeguati alle pertinenti norme del TUEL e nel chiaro rispetto del patto di stabilità e della “sanatoria” di cui all’art. 1 comma 1 lett. c) del d.l. 8 aprile 2013 n. 35 conv. in l. 6 giugno 2013, nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica di cui agli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Vale ribadire, anche in sede di merito, che nella predisposizione della tabella relativa alle Province allegata all’impugnando DM, la Ragioneria dello Stato ha omesso di prendere in considerazione l’esistenza di una apposita richiesta formulata dalla Provincia di Brindisi, che aveva inserito il dato Euro 2.204 (in migliaia) nella casella E del rigo 3 dell’apposito modello telematico.

L’esclusione dalla seconda ripartizione di spazi finanziari è dipesa infatti dal mancato rinvenimento nel modello telematico acquisito dal sistema informatico della Ragioneria dello Stato, non imputabile, tuttavia, alla Provincia di Brindisi, né indice di una rinunzia dell’ente a partecipare alla ripartizione degli spazi finanziari per il Patto di Stabilità Interno dell’anno 2013.

Deve confermarsi infatti che il mancato inserimento è dipeso, in modo del tutto incolpevole, dal fatto che la Provincia non ha potuto accedere al sito web dell’amministrazione, come esposto in atti e non contestato sostanzialmente dal Ministero.

Il D.L. in oggetto e la successiva circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 febbraio 2012, n. 5 (Patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, e, a decorrere dal 2013, per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti) non prevedevano nessuna disposizione in caso di malfunzionamento del sito web, così penalizzando coloro che potevano incorrere in errori (incolpevoli) del sistema nella comunicazione dell’obiettivo, obiettivo che l’ente aveva raggiunto sin dalla prima comunicazione.

Nella riferita circolare si prevedeva infatti che “Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno e, a decorrere dal 2013, i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2012-2014 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato art. 31. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze nella Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno (ultimo periodo del comma 19). Si rappresenta che, terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2012, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2012. Ne consegue, tra l'altro che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato. L'obiettivo è comunicato utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno al nuovo indirizzo «http://pattostabilitainterno.tesoro.it». Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, provvede all'aggiornamento degli allegati al citato decreto a seguito di nuove disposizioni volte a prevedere esclusioni e/o modifiche del saldo utile per la determinazione dell'obiettivo o modifiche alle regole del patto, dandone comunicazione alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, all'ANCI e all'UPI.”

La circolare applicativa non prevedeva “eccezioni” per malfunzionamento del sistema e/o errori, qualificando come inadempimento la mancata trasmissione degli obiettivi.

Osserva dunque il Collegio che il comportamento della Provincia non si atteggiava quale inadempimento e che l’ente deve essere ammesso al rispetto del valori-obiettivo alla stregua sia della prima comunicazione, che della seconda, contenenti fra loro dati conformi e identici in pieno adempimento della circolare e del D.L.

Incontestabile, per altro, è l’inoltro in data 5 luglio 2012 di un modello sulla piattaforma telematica della Ragioneria dello Stato. In tale modello risulta la presenza del dato di Euro 5.840 (in migliaia) nella casella D del rigo 3 e tale circostanza è dimostrazione dell’intendimento per la Provincia di Brindisi della persistenza della prima richiesta formulata il precedente 26 aprile soddisfatta solo per circa 62,26%.

Deve anche condividersi quanto dedotto dalla difesa provinciale, laddove osserva che verrebbe stravolto il senso del disposto normativo, il quale prevede che la ripartizione degli spazi finanziari sia un unico procedimento amministrativo, sebbene diviso in una doppia fase.

In particolare, il comma 3 dell’art. 1 del DL n. 35/2013 stabilisce che “con successivo decreto da emanarsi entro il 15 luglio 2013 in relazione alle richieste pervenute, sino a dieci giorni prima rispetto a tale data, secondo quanto previsto al periodo precedente, si procede al riparto della quota residua del 10 per cento unitamente alle disponibilità non assegnate con il primo decreto.”

Dal che deriva l’inammissibilità della interpretazione fornita dalla Ragioneria dello Stato, che intende “azzerare” le richieste presentate con riferimento agli spazi finanziari assegnati con il primo DM. In tal modo, l’ente locale che avesse presentato una prima richiesta entro il maggio 2013 sarebbe decaduto con riferimento ad un soddisfacimento sul residuo nella tornata del luglio 2013.

Per converso, si rileva che il valore dei dati indicati doveva essere uguale o inferiore al valore dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2012 (come riferito nelle stesse istruzioni del modello per la seconda richiesta cfr. Avvertenze punto 2 del doc. n. 10) e che, essendo questo un dato statico ed immutabile, non sarebbe potuto essere diverso se comunicato a luglio 2013 piuttosto che ad aprile 2013, tal che (come rassicurato dalla stessa Ragioneria nelle Avvertenze punto 4), gli enti che non hanno necessità di modificare i dati già inseriti, non possono essere ritenuti rinunciatari degli spazi finanziari rimasti eventualmente insoddisfatti a seguito della prima richiesta.

Vieppiù, ad ogni modo, la scelta di escludere la Provincia di Brindisi dalla seconda ripartizione degli spazi finanziari è illegittima perché essa ha inviato due richieste (la seconda formulata in data 5 luglio 2013). Risulta, pertanto, incoerente ignorare la presenza della richiesta e la valorizzazione del dato di Euro 5.840 (in migliaia) nella casella D del rigo 3. L’invio era infatti sintomatico dell’intendimento per la Provincia di Brindisi di ottenere maggiori spazi finanziari nell’unico ambito rimasto parzialmente disatteso (debiti già saldati alla data del 9 aprile 2013), dato che gli altri importi erano stati soddisfatti nel 100%.

Per tutto quanto sopra esposto, l’Ente non poteva considerarsi inadempiente, con riveniente diritto definitivo alla sanatoria già ottenuta all’esito del remand disposto con l’ordinanza cautelare.

Il ricorso va dunque accolto nei sensi sopra delineati.

Sussistono tuttavia le condizioni di legge per compensare le spese tra le parti in causa.

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