TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2022-01-27, n. 202200961
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Testo completo
Pubblicato il 27/01/2022
N. 00961/2022 REG.PROV.COLL.
N. 10694/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10694 del 2013, proposto dalla Provincia di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M G, con domicilio digitale ai sensi di legge e domicilio eletto presso il Tar Lazio;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del 12.07.13 avente ad oggetto l’attuazione del comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 08.04.2013 n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ragioneria Generale dello Stato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 10 dicembre 2021 il dott. F M T, in collegamento da remoto ai sensi di legge;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.I fatti di causa sono i seguenti.
La Provincia di Brindisi è insorta avverso il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ragioneria Generale dello Stato, del 12/07/2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26/07/2013, avente ad oggetto: “Attuazione del comma 3 dell’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, relativo alla seconda attribuzione di spazi finanziari.”, nonché avverso i relativi allegati tra cui, in particolare, la tabella di ripartizione relative alle Province.
Ha contestato la legittimità del decreto, articolando all’uopo i seguenti motivi di diritto:
1 - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione di legge, art. 1 del Decreto Legge n. 35/2013; violazione del principio di leale collaborazione, contraddittorietà, carenza di istruttoria;
2 - Violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione; violazione dellart. 3 L. 241/90; eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione degli artt. 3, 97 e 98 Cost..
Si è costituita l’amministrazione intimata, contestando il gravame e chiedendone la reiezione.
Il TAR ha accolto la domanda cautelare (ordinanza n. 4846/2013), imponendo al MEF ed alla Ragioneria Generale di riesaminare la posizione della ricorrente in relazione all’attribuzione di spazi finanziari operata con il decreto del 12.07.13 attuativo del comma 3 dell'art. 1 del decreto legge 08.04.2013 n. 35 (nell’ambito del c.d. Patto di Stabilità in t e r n o - P d S ).
Il Collegio riteneva la sussistenza del fumus, valorizzando la buona fede dell’esponente che risultava comunque aver trasmesso i dati ai fini dell’inserimento negli spazi finanziari in rilievo.
In corso di giudizio, veniva così depositato il provvedimento assunto dall’amministrazione in adempimento del dictum cautelare, vale a dire il provvedimento prot. n. 106049 del 23 dicembre 2013, con il quale veniva assegnato alla Provincia di Brindisi l’ulteriore importo di Euro 1.690.000,00 presupposto per la chiusura in positivo, ai fini del Patto di Stabilità del bilancio 2013.
In particolare la RGS autorizzava, ai sensi del comma 3 dell’art 1 D.L. n. 53 del 2013 la Provincia di Brindisi ad escludere l’importo suddetto dalle spese sostenute in conto capitale, valide ai fini del saldo di competenza mista per l’anno 2013 di cui al comma 3 dell’art 31 della L. n. 183 del 2011.
La scelta si poneva quale naturale conseguenza in considerazione di pagamenti, per l’importo contestato di 2.204.000 euro, già effettuati alla data del 9 aprile 2013 per debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del