TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-08, n. 201500335

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-08, n. 201500335
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201500335
Data del deposito : 8 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00400/1998 REG.RIC.

N. 00335/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00400/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 400 del 1998, proposto da:
L L, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;

contro

Azienda Sanitaria N.7 di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. G A G, con domicilio eletto presso Avv. G A G in Ancona, Via Marsala, 15/C;

per l'annullamento

del diniego di collocazione in congedo ordinario

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria N.7 di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori Barbara Schiadà sostituto processuale dell'avv. Discepolo.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è in quiescenza, di talchè non ha interesse alla definizione del ricorso per le ferie non usufruite;

dev’essere, quindi, dichiarata l’improcedibilità, con compensazione delle spese tra le parti.

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