TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-08, n. 201500335
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N. 00335/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00400/1998 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 400 del 1998, proposto da:
L L, rappresentato e difeso dall'avv. M D, con domicilio eletto presso Avv. M D in Ancona, Via Matteotti, 99;
contro
Azienda Sanitaria N.7 di Ancona, rappresentato e difeso dall'avv. G A G, con domicilio eletto presso Avv. G A G in Ancona, Via Marsala, 15/C;
per l'annullamento
del diniego di collocazione in congedo ordinario
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria N.7 di Ancona;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2015 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori Barbara Schiadà sostituto processuale dell'avv. Discepolo.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente è in quiescenza, di talchè non ha interesse alla definizione del ricorso per le ferie non usufruite;
dev’essere, quindi, dichiarata l’improcedibilità, con compensazione delle spese tra le parti.