TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2019-08-26, n. 201904409
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 26/08/2019
N. 04409/2019 REG.PROV.COLL.
N. 02119/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2119 dell’anno 2018, proposto da
L N, rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di questi, in Napoli, al corso Umberto I n. 35;
contro
Comune di San Nicola La Strada, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
nei confronti
L L, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di idonea misura cautelare,
1. della nota prot. n. 5882 del 21.3.2018, recante il diniego dell'istanza di accertamento di conformità n. 13298/2017, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 e relativa all'immobile di sua esclusiva proprietà individuato in NCEU, fg. 3, p.lla 5428, sub 2, ctg. A2, classe 2, in quanto « non si evince la proprietà esclusiva del suolo interessato dall'intervento in questione »;
2. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi comprese le risultanze istruttorie, nonché le determinazioni assunte (in senso reiettivo) all'esito delle controdeduzioni puntualmente formulate;
3. ove e per quanto occorrente, della nota endoprocedimentale n. 99 del 3.1.2018 (richiesta di chiarimenti), con la quale sono stati illegittimamente posti in relazione, il procedimento di cui all'istanza n. 13298 del 4.8.2018 (instaurato dalla ricorrente Nunzia Letizia) – e relativo ad un immobile di proprietà esclusiva della ricorrente –, e quello relativo all'istanza n. 619 del 12.1.2017 (promosso dalla zia Luisa Letizia), concernente una unità immobiliare differente e priva di collegamento con la prima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2019 il dott. Michelangelo Maria Liguori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
PREMESSO quanto esposto nel presente ricorso, notificato a mezzo posta tra il 14 e il 17 maggio 2018, e depositato il successivo 27 maggio;
RILEVATO che
- il giudizio è incentrato sull’impugnazione della nota prot. n. 5882 del 21.3.2018, a firma del responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Nicola La Strada, recante il diniego dell'istanza di accertamento di conformità n. 13298/2017, presentata da L N ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 380/2001 e relativa all'immobile, che la stessa assume di sua esclusiva proprietà, individuato in NCEU, fg. 3, p.lla 5428, sub 2, ctg. A2 (diniego così motivato: « dalla documentazione allegata alla richiesta (titolo di proprietà) e dai chiarimenti forniti dal Vs. tecnico di fiducia geom. P I (con nota del 18.1.2018) non si evince la proprietà esclusiva del suolo interessato dall'intervento in questione »);
- che la detta istanza di permesso di costruire era stata presentata (cfr. copia dell’atto) per la “ sanatoria di opere interne ed esterne (vedi relazione tecnica allegata) ” poste in essere nell’unità immobiliare ubicata al piano primo del fabbricato sito alla via Einaudi n. 42 di San Nicola La Strada, e, tra queste, in particolare delle opere di “ chiusura di una parte del balcone già esistente per la realizzazione di n. 2 bagni ”;
- la ricorrente ha in questa sede articolato le seguenti censure: “ 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 D.P.R. 380/2001. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA E CARENZA DI
ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO DEI FATTI - FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 10 bis L. 241/1990 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 840 – 1117 c.c. ”, “ 2. VIOLAZIONE DELL’ART. 10 bis L. 241/1990 - VIOLAZIONE DELL’ART. 11 D.P.R. 380/2001. – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 L. 241/1990 - ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE ”;“ 3. VIOLAZIONE DELL’ART. 11 D.P.R. 380/2001 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO ” [in estrema sintesi, la ricorrente, evidenziando che i due servizi igienici per i quali aveva richiesto la sanatoria risultavano incontestatamente realizzati sul balcone della unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, ubicata al primo piano dell’edificio ubicato in via Einaudi n. 42, sostiene che non sarebbe stato perciò interessato dalle opere e dal procedimento alcun “suolo” e/o superficie oggetto di controversia con terzi;che, quindi, il Comune di San Nicola La Strada sarebbe incorso in un evidente errore di valutazione dovuto ad un travisamento dei fatti (posto in luce da un dedotto difetto di motivazione del contestato provvedimento), allorché aveva messo la fattispecie in commento in correlazione con un’altra vicenda, riguardante una diversa istanza di accertamento di conformità presentata da sua zia L L per opere, pure realizzate nell’ambito dello stesso fabbricato di via Einaudi n. 42, ma al piano terra, e in relazione alla quale essa ricorrente era insorta, eccependo che queste ultime opere insistevano in area – ovvero un giardino - di cui ella era condomina, e che non era stato acquisito il suo necessario assenso;che ulteriori profili di illegittimità sarebbero derivati dalla mancata valutazione della memoria da lei presentata in sede di osservazioni procedimentali (con la quale avrebbe ben chiarito l’effettiva situazione), e dal persistere dell’organo procedente nel richiederle di ulteriori elementi atti a comprovare la proprietà dell’immobile, oltre a quelli già forniti ed esaustivi];
CONSIDERATO che
- dalla documentazione prodotta, si desume, senza dubbio alcuno, che i due servizi igienici ricompresi nella richiesta prot. n. 13298 del 4.8.2017, volta al rilascio del Permesso di Costruire in sanatoria ex art. 36 DPR 380/2001, insistono sul balcone dell’unità immobiliare posta al piano primo del fabbricato ubicato alla via Einaudi n. 42 di San Nicola La Strada, di proprietà esclusiva della ricorrente (cfr. titoli di provenienza), e di cui il detto balcone costituisce un prolungamento (cfr. Cass. Civ. n. 587 del 12.1.2011;Cass. Civ. n. 218 del 5.1.2011;Cass. Civ. n. 15913 del 17/07/2007);
- deve perciò escludersi che nella sanatoria di tali servizi igienici sia coinvolto del “suolo”, come invece affermato dal Comune di San Nicola La Strada nell’impugnato provvedimento negativo;
- risulta parimenti dimostrato (cfr. documentazione riferita a tale procedimento) che la sanatoria richiesta da L L aveva ad oggetto altre opere, insistenti in un piano diverso del medesimo fabbricato (per cui nessuna connessione vi era con il procedimento attivato dall’odierna ricorrente);
- che parte ricorrente, a mezzo di apposita relazione tecnica, ha chiarito che l’unità immobiliare di sua proprietà esclusiva, oggi identificata catastalmente con la p.lla n. 5428 sub 2 del foglio 3, in origine era indicata come p.lla 471 sub 2 (poiché, in data 28.9.2005, l’Agenzia delle Entrate – sezione catasto ha provveduto d’ufficio ad una variazione dell’identificativo, per un “allineamento mappe”: cfr. la prodotta visura storico catastale);
- dunque le opere oggetto di richiesta di sanatoria sono ubicate indiscutibilmente nell’ambito della proprietà esclusiva di L N;
- risultano, in definitiva, fondate le cennate censure della ricorrente, con cui costei ha denunziato il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione in relazione all’impugnato provvedimento, cosicché quest’ultimo deve essere annullato;
CONSIDERATO che le spese di giudizio, seguendo la soccombenza, devono essere poste a carico del solo Comune di San Nicola La Strada, che alle stesse ha dato causa (mentre il loro rimborso va denegato rispetto all’intimata L L, neppure costituita);