TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-08-29, n. 201910665
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Pubblicato il 29/08/2019
N. 10665/2019 REG.PROV.COLL.
N. 08921/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8921 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Liceo Scientifico Statale -OMISSIS-non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione,
del Provvedimento di sospensione del giudizio di ammissione alla quarta classe istituto superiore
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il dott. A G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che l’impugnato provvedimento di sospensione del giudizio di ammissione alla quarta classe dell’Istituto resistente fonda sul negativo scrutinio nella prova scritta in Fisica, nella quale -OMISSIS- ha conseguito le votazioni di 4,7 e 5 (Doc. 14 ricorrente);
evidenziato che secondo i dettami del-OMISSIS- (Doc. 4 ricorrente), par. 3.2., pag. 9, per gli alunni affetti da -OMISSIS-, quali il ricorrente (circostanza non contestata ed anzi riconosciuta nei documenti scolastici ufficiali) devono essere operate verifiche orali a compensazione di quelle scritte;
rimarcato che dalla scheda valutazioni di cui al Doc. 14, per la Fisica non risulta essere stata effettuata alcuna verifica orale che avrebbe consentito di compensare il negativo risultato della verifica scritta;
ritenuto pertanto fondato ed assorbente il primo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente deduce la violazione della sopra riportata disposizione del-OMISSIS-, dovendo pertanto l’Istituto resistente, in esecuzione della presente sentenza, sottoporre a nuova valutazione con verifica orale l’alunno -OMISSIS- -OMISSIS-;
reputato pertanto il ricorso fondato e suscettibile di accoglimento con annullamento del provvedimento di sospensione del giudizio impugnato;
valutato che le spese di lite debbano essere poste a carico dell’istituto scolastico resistente nella misura indicata in dispositivo.