TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2020-11-24, n. 202000529

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 2020-11-24, n. 202000529
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 202000529
Data del deposito : 24 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/11/2020

N. 00529/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00479/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 479 del 2020, proposto dai sig.ri L G, C M, L T, J F, E M M, A D, T D N, C D T, rappresentati e difesi dagli avvocati A C, A Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Rita Gobbo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rampini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, piazza Piccinino, 9;

nei confronti

Anna Giulietti non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- dell'Allegato n. 1 alla D.D. 10 luglio 2020, n. 823, pubblicato in data 14 luglio 2020, con il quale l'Arpal Umbria, Centro per l'impiego di Perugia, ha approvato la graduatoria di merito, su base regionale, in specie per la sede di servizio del Comando Provinciale Vvf di Perugia, della procedura selettiva per la copertura di 198 posti nella qualifica di Operatore del ruolo degli Operatori e degli Assistenti del Corpo nazionale Vvf indetta con bando adottato dal Ministero dell'Interno con D.M. 15/11/2019, n. 550;

- della nota prot. 13 luglio 2020, n. 24241, pubblicata in data 14/07/2020, con la quale l'Arpal Umbria, Centro per l'impiego di Perugia, ha pubblicato l'avviso recante l'elenco dei primi 9 candidati avviati a selezione, nel quale non figurano gli odierni ricorrenti;

- della nota prot. 26353 del 28 luglio 2020, con la quale l'Arpal Umbria, disattendendo le osservazioni degli odierni ricorrenti, ha ritenuto di confermare la propria linea e quindi la loro posizione in graduatoria;

- dell'Allegato n. 1 alla D.D. 30 dicembre 2019, n. 1448, pubblicato in pari data, con il quale l'Arpal Umbria, Centro per l'impiego di Perugia, ha disposto che “il criterio di precedenza di cui all'art. 1, comma 3, del D.M. 550 del 15.11.2019 costituisce titolo preferenziale esclusivamente a parità di merito con altro partecipante alla procedura medesima”, sebbene il bando di cui al D.M. 15/11/2019, n. 550 avesse previsto, conformemente al dettato di cui all'art. 71, C. 3, d.lgs. 13/10/2005, n. 217, un diritto di precedenza “incondizionato” in favore del personale volontario;

- di ogni atto ad essi presupposto, conseguenziale o, comunque, connesso, lesivo dell'interesse degli odierni ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Regione Umbria e dell’Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro;

Visto l’art. 25, comma d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2020 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 25, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dal decreto del Presidente n. 26 del 2020 - la dott.ssa D C;


1. E’ oggetto del presente giudizio la procedura per l'acceso alla qualifica iniziale nel ruolo degli operatori e assistenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco avviata con D.M. n. 550 del 15 novembre 2019, ai sensi dell'art. 71 del d.l.gs. 13 ottobre 2005, n. 217, la selezione per la copertura di n.198 posti di Operatore, ripartiti su base regionale (di cui n. 3 posti Comando Provinciale Vvf di Perugia). Le procedure di avviamento a selezione, ai sensi del primo comma del citato art. 71, sono svolte dai competenti Centri per l 'impiego, mediante selezione tra i cittadini italiani inseriti negli elenchi anagrafici istituiti presso i medesimi centri, nel rispetto di quanto previsto dal disposto del comma 3 che prevede che “[ l]a selezione, ai sensi dell’art. 69, comma 3 del decreto legislativo n. 217/2005 e successive modifiche ed integrazioni, avviene con precedenza in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data indicata nel bando di offerta, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio ”.

Con Determinazione dirigenziale n. 1448 del 30 dicembre 2019 l’Agenzia regionale politiche attive del lavoro (ARPAL) Umbria ha avviato la selezione ex art. 16 l. n. 56 del 1987, con pubblicazione del relativo avviso di chiamata. Con Determinazione dirigenziale n. 823 del 10 luglio 2020 si è preso atto della nota di chiarimenti del Ministero dell’Interno n. 9552 del 27 novembre 2019 ed è stata approvata la graduatoria dei candidati ammessi a selezione, prevedendo che siano avviati a selezione un numero di candidati triplo rispetto ai posti (per un totale di nove candidati, individuati con successivo atto del 13 luglio 2020).

Gli odierni ricorrenti, facenti parte del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139, iscritti negli appositi elenchi da almeno tre anni e con almeno centoventi giorni di servizio, hanno partecipato alla procedura. Stante il non utile posizionamento nella graduatoria finalizzata all’individuazione dei nove candidati da avviare a selezione, hanno gravato gli atti e i provvedimenti in epigrafe articolando un unico motivo di doglianza per violazione degli artt. 71, comma 3, d.lgs. n. 217 del 2005 e 1, comma 3, D.M. 15 novembre 2019, n. 550, nonché del principio della parità di trattamento e per eccesso di potere per sviamento. Le censure di parte ricorrente involgono l’interpretazione della “preferenza” accordata dall’art. 71, comma 3, d.lgs. n. 217 del 2005.

2. Si è costituita l’

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