TAR Bari, sez. III, sentenza 2015-07-14, n. 201501072
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N. 01072/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2014, proposto da:
V L, rappresentato e difeso dall'avv. G R, con domicilio eletto presso T G in Bari, Via A. Gimma, n. 148;
contro
Comune di Monopoli, rappresentato e difeso dall'avv. P N, con domicilio eletto presso F S in Bari, Via Dante, n. 51;
per l'annullamento
del provvedimento a firma del Dirigente della Ripartizione Tecnica del Comune di Monopoli, Ing. Amedeo D’Onghia, prot. 8544/ Reg. Ord. n. 77 del 12 febbraio 2014, notificato in data 17 febbraio 2014, avente ad oggetto:Ordinanza per demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, relativamente a presunte opere abusive realizzate (su area comunale) in Cala Fontanelle - Ambito Portuale.2. di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto e comunque lesivo, ivi compresa la delibera di G.M. n. 5 del 31.01.2014, avente ad oggetto: Progetto di Bonifica da Amianto in Cala Fontanelle.
Per la condanna dell’amministrazione intimata al risarcimento del danno ingiusto conseguente agli illegittimi provvedimenti impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota depositata da parte ricorrente in data 1 luglio 2015 con la quale ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, accettata per iscritto con nota depositata in pari data dall’amministrazione resistente;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 la dott.ssa C C;
Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’art. 84 del codice del processo amministrativo ai sensi del quale “ la parte può rinunciare al ricorso in qualunque stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata nella segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
Il rinunziante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle.
La rinunzia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza. Se le parti che hanno interesse non si oppongono, il processo si estingue” .
Rilevato che l’abbandono del ricorso è rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte -o dal suo procuratore all’uopo espressamente autorizzato - e dell’intervenuta conoscenza della controparte dell’atto di rinuncia, conoscenza da conseguirsi in modo formale (e quindi con notifica o dichiarazione agli atti, come indica la norma, ma anche mediante altre forme equipollenti, quali il deposito in udienza dell’atto di rinuncia sottoscritto dalla parte personalmente o anche con dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, anche dalle difese della altre parti costituite) (ex multis Consiglio Stato, sez. IV, 11 marzo 2013, n. 1471 e 17 gennaio 2002, n. 244).
Rilevato che risulta agli atti che parte ricorrente ha sottoscritto la comunicazione di rinuncia e l’amministrazione resistente ha, a sua volta, comunicato per iscritto formale “accettazione”.
Ritenuto, pertanto, che le condizioni di cui al suindicato art. 84 c.p.a. siano state integralmente adempiute.
Ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti, stante la particolarità della vicenda.