TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-07-16, n. 201901293

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-07-16, n. 201901293
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201901293
Data del deposito : 16 luglio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2019

N. 01293/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00147/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 147 del 2018, proposto dal sig. S M, rappresentato e difeso dall'avv. S C, con domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Piave n. 1;

contro

Comune di Atrani, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. C I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia:

a - dell'ordinanza n. 02/2017 del 15.11.2017, a firma del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Atrani, recante ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi relativamente ad un'area ubicata alla Via dei Dogi del Comune di Atrani;

b - di tutti gli atti resi nel corso del procedimento ed in specie della relazione dell'Ufficio Tecnico prot. n. 2926 del 18.09.2017, del verbale di sopralluogo del 24.08.2017 e della nota prot. n. 2980 del 21.07.2017, atti, tutti, richiamati nell'ordinanza sub a) e non conosciuti;

c - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale;

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO

del danno ingiusto, ex art. 30 C.P.A., oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, fino alla data di effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Atrani;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 100 del 21.02.2018;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato il sig. M ha rappresentato di essere proprietario di un'area scoperta di circa 250 mq., ubicata alla via dei Dogi del Comune di Atrani, catastalmente identificata alla p.lla 578 del Foglio Unico, sulla quale, giusta autorizzazione sindacale prot. n. 721 del 22.03.2002, rilasciata previo nulla osta da parte del Responsabile Ufficio Tecnico comunale, esercita l'attività di parcheggio di autoveicoli.

2. L’istante ha, altresì, rappresentato di aver chiesto, nell’anno 2004, l'autorizzazione edilizia all'esecuzione di interventi di adeguamento del passo carrabile che consente l’accesso delle vetture nonché di rafforzamento, con opere in calcestruzzo, del ponticello sovrastante il torrente Dragone, all’uopo producendo, quale titolo di legittimazione (integrazione documentale del 24.05.2004 prot. n. 1072), proprio la suddetta licenza sindacale n. 721/2002 abilitativa allo svolgimento dell’attività di parcheggio di veicoli, via via rinnovata di anno in anno.

2.1 L’amministrazione comunale, con autorizzazione n. 4 del 18.06.2004, preso atto di tutta la documentazione allegata dall’istante, assentiva l'intervento richiesto, regolarmente eseguito come da comunicazioni di inizio e fine lavori (20.09.2004 e 09.12.2004).

3. Parte ricorrente ha, quindi, dedotto di aver costantemente utilizzato l’area in questione, quale parcheggio, in forza dei titoli commerciali ed edilizi sopra citati (licenza sindacale n. 721/2002 ed autorizzazione n. 4/2004), conseguentemente provvedendo ad adeguare il regime di classificazione catastale con iscrizione dell’immobile al Catasto Edilizio Urbano, nella cat. D8, anche ai fini fiscali - ICI/IMU/TASI - secondo le indicazioni ricevute dallo stesso Ente Comunale beneficiario della tassazione sugli immobili.

4. Malgrado il rilascio dei titoli in questione, con ordinanza n. 02/2017 del 15.11.2017, oggetto del presente giudizio, l'Ufficio Tecnico del Comune di Atrani ha ingiunto al sig. M, ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, il ripristino dello stato dei luoghi, contestandogli l’abusiva modifica della destinazione d’uso dell’immobile catastalmente identificato alla p.lla 578 da “ Agrumeto ” ( rectius agricola ”) a destinazione commerciale (D/8).

5. Avverso siffatta ordinanza è, dunque, insorto il ricorrente, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati.

I – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 7 E SS. L. N. 241/90) – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO) ”.

L’ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in quanto adottata senza la preventiva attivazione delle necessarie garanzie endo-procedimentali che avrebbero dato modo al ricorrente di rappresentare l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere sanzionatorio da parte della p.a.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 22, 23, 27 E 31

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