TAR Campobasso, sez. I, sentenza breve 2020-05-05, n. 202000120
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Pubblicato il 05/05/2020
N. 00120/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00291/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 291 del 2019, proposto da
S F, rappresentato e difeso dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura di Campobasso non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Garibaldi, 124;
per l'annullamento
del decreto di inammissibilità del 7/05/2019, prot. n. M-IT PR-CBSPC 00004177 emesso dalla Prefettura di Campobasso – Area III bis a firma del Viceprefetto aggiunto dott.ssa A. Scala, notificato a mezzo posta il 31/05/2019 (doc. 1), con il quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal medesimo avv. S F avverso il verbale di contestazione di violazione al C.d.S. n. 1260001079920 di registro generale nr. 385009, elevato il 24/08/2018 dalla Polizia Stradale di Campobasso, perché “privo della sottoscrizione originale da parte del ricorrente e, per questo motivo, mancante di un elemento essenziale per la sua validità”, nonché di tutti gli atti precedenti, preordinati e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di U.T.G.- Prefettura di Campobasso;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2020 la dott.ssa Marianna Scali e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 84, comma 5, del d.l. n. 18/2020 del giorno 29 aprile 2020;
FATTO e DIRITTO
Premesso che con il presente ricorso è stato impugnato il decreto con cui la Prefettura di Campobasso, nel decidere un ricorso proposto ex articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 recante il “Codice della strada” (di seguito anche solo codice della strada), lo dichiarava inammissibile perché asseritamente privo di sottoscrizione;
Visto l’articolo 206 del codice della strada il quale attribuisce al giudice ordinario la competenza a decidere avverso le ordinanze di ingiunzione del prefetto;
Ritenuto che una interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 206 del d.lgs. n. 285/92, con particolare riferimento al diritto di difesa, imponga di ritenere ammissibile un rimedio non solo avverso le ordinanze di ingiunzione, ma anche nei confronti dei decreti di improcedibilità del prefetto, atteso l’effetto sostanzialmente analogo dei due tipi di provvedimenti ( id est la conferma dell’efficacia del verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale);
Ritenuto che la materia relativa alle impugnazioni del codice della strada sia di competenza esclusiva del giudice ordinario stante il combinato disposto degli articoli 204-bis e 205 del codice della strada;
Ritenuto, altresì, che ragioni di coerenza sistematica ostino ad un’interpretazione che frazioni la giurisdizione a seconda del contenuto della decisione del prefetto (ordinanza ingiunzione/g.o.;decreto di archiviazione/g.a.);
Ritenuto quindi di doversi affermare che in materia di impugnazioni per la violazioni del codice della strada sussista la giurisdizione del giudice ordinario, in linea con quanto affermato dal parere del Consiglio di Stato, Sezione Prima, nell’Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2017, n. 1987 (“ La giurisdizione esclusiva del giudice ordinario sussiste, quindi, anche nel caso di impugnazione del provvedimento del prefetto adottato sul ricorso proposto ai sensi degli artt. 203 e 204 del C.d.s., e ciò anche se le censure sono rivolte esclusivamente a motivi inerenti al procedimento amministrativo svoltosi innanzi al prefetto, ossia a motivi di legittimità;ciò in considerazione della espressa previsione normativa, giustificata dall’esigenza di attribuire la risoluzione definitiva delle controversie ad un unico giudice (in tal senso, cfr. C.S., pareri n. 4364/13, 3177/15, 1854/16, 1857/16) ”;
Ritenuto quindi di doversi dichiarare inammissibile il presente ricorso, fermo restando che nessuna preclusione debba derivare al ricorrente in ordine all’esperimento di rimedi giurisdizionali nei confronti dell’atto impugnato, considerata anche l’errata indicazione, nell’atto del prefetto, dell’autorità cui andava proposta l’istanza;
Visto l’84, comma 5, del D.L. n. 18/2020 ove prevede che nel periodo 15 aprile-30 giugno 2020 le cause fissate in camera di consiglio per la trattazione della domanda cautelare possano essere decise con sentenza c.d. breve “…omesso ogni avviso…”;
Ritenuto che il mancato preavviso alle parti in ordine alla possibile decisione dell’istanza cautelare con una sentenza ex articolo 60 c.p.ca. non determini alcuna compromissione in ordine all’esercizio del diritto di difesa (cfr. TAR MARCHE, ordinanza del 16 aprile 2020 n. 136) atteso che le parti hanno avuto modo di esprimere la propria posizione sulla questione di giurisdizione e hanno quindi contemplato la possibilità di una pronuncia in rito nelle forme della “sentenza breve”;
Ritenuto di dover compensare le spese, data la scarsa chiarezza del dato normativo in ordine al giudice competente a decidere sui provvedimenti del prefetto nella materia in esame;