TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-18, n. 201401937

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2014-02-18, n. 201401937
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201401937
Data del deposito : 18 febbraio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06085/2013 REG.RIC.

N. 01937/2014 REG.PROV.COLL.

N. 06085/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Nel giudizio introdotto con il ricorso 6085/13, proposto da A D G, rappresentata e difesa dall'avv. G O, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adalberto 6;

contro

l’Amministrazione della giustizia, in persona del ministro pro tempore , non costituita in giudizio;

per l'ottemperanza

del giudicato di cui al decreto 10 gennaio 2012, della Corte di appello di Roma - sezione equa riparazione, emesso nel procedimento n. 5486/08 - pagamento somme.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 il cons. avv. A. Gabbricci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.1. La Corte d’appello di Roma – Sezione equa riparazione, con il decreto 10 gennaio 2012, emesso nel procedimento n. 5486/08, a’ sensi degli artt. 2 segg. l. 24 marzo 2001, n. 89, ha condannato l’Amministrazione della giustizia al pagamento, in favore dell’odierna parte ricorrente, della somma di € 500,00 oltre agli interessi legali dal 22 aprile 2008.

1.2. Quanto alle spese processuali, queste sono state liquidate, con distrazione in favore dei difensore antistatario, in complessivi € 645,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.: di questi, € 300,00 per onorari e € 320,00 per diritti.

1.3. La decisione, munita di formula esecutiva, è stata notificata all’Amministrazione resistente nel domicilio reale il giorno 19 dicembre 2012, e non risulta essere stata impugnata;
l’Amministrazione, tuttavia, nulla risulta aver pagato, sicché la parte creditrice ha proposto il ricorso per ottemperanza in esame, chiedendo la nomina di un commissario ad acta affinché si provveda così al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, interessi e spese di giudizio.

1.4. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, limitandosi a chiedere genericamente la reiezione del ricorso: condotta rilevante ex art. 64 c.p.a..

2.1. Ebbene, al giudizio di ottemperanza trova applicazione il disposto dell’art. 14, I comma, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 30/97, secondo cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, termine decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo: in specie, il rammentato intervallo è ormai decorso, e il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto, e con riguardo a tutti gli importi richiesti, che, in mancanza di elementi di segno opposto, devono essere anche ricondotti alle spese successive, le quali gravano sul ricorrente per la mancata esecuzione del giudicato.

2.2. Va pertanto assegnato al Ministero della giustizia un termine di trenta giorni per provvedere al pagamento del dovuto, costituito dalle somme indicate sub § 1, incrementate degli ulteriori interessi maturati, in quanto dovuti.

2.3. Per quanto poi riguarda la domanda per una somma a titolo d’indennizzo per il ritardo nell’esecuzione, ex art. 114, IV comma, lett. e), c.p.a, la richiesta è da accogliere a partire dal termine di sei mesi dalla notificazione della decisione del giudice ordinario, cui si dà qui esecuzione.

2.4. Il relativo importo si aggiunge ad ogni ulteriore somma da corrispondere, e va calcolato, per ogni giorno, sulle somme alla data complessivamente da versare, ed è pari ad un interesse semplice, ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile in tale periodo, aumentato di tre punti percentuali (su questo punto, per ulteriori specificazioni, cfr. T.A.R. Lazio, I, 24 ottobre 2012, n. 8749).

3.1. Quanto al commissario ad acta , questi è nominato nella persona del dirigente l’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della giustizia, con facoltà di subdelega: e ciò in coerenza con il disposto dell’art. 1, comma 1225, della l. 27 dicembre 2006, n. 296, per cui “al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede, comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze”.

3.2. Il commissario, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione per adempiere, provvederà all'esecuzione dell'incarico mediante diretta adozione di quegli atti (variazioni di bilancio, stipulazione di mutui e prestiti, e quant'altro necessario per l'assolvimento del proprio mandato) anche in deroga alla norme comuni: e ciò in base al principio di effettività della tutela, cui si correla il potere del giudice di imporre, anche coattivamente in caso di necessità, il rispetto della statuizione contenuta nel giudicato e, quindi, in definitiva, il rispetto della legge stessa (così, ex multis, T.A.R. Lazio, I, 11 giugno 2012, n. 5265, nonché, T.A.R. Sicilia Catania, III, 28 ottobre 2009, n. 1778;
conf. T.A.R. Campania – Salerno, II, 21 dicembre 2011, n. 2061;
cfr. anche C.d.S., IV, 17 settembre 2002, n. 4680).

3.3. È ancora da sottolineare come trovi qui applicazione il II comma dell’art. 14 del ripetuto d.l. 669/96, per il quale “Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1 [tra i quali rientra certamente quello de quo ], il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso” (per le modalità di emissione cfr. il D.M. 1 ottobre 2002 del Ministero dell'economia e delle finanze).

4. Le spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate come da dispositivo, e poste a carico dell'Amministrazione della giustizia.

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