TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-09-29, n. 201511434

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2015-09-29, n. 201511434
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201511434
Data del deposito : 29 settembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 08906/2014 REG.RIC.

N. 11434/2015 REG.PROV.COLL.

N. 08906/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8906 del 2014, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. S S, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Tiziano n. 80;

contro

il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore , costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

del provvedimento prefettizio in data 3.3.2014, prot. n. 51005/Area I Ter O.S.P., recante diniego di iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. del 6.10.2009, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui, in particolare, il parere negativo della Questura di Roma, comunicato alla Prefettura della Provincia di Roma con nota Div. III Cat. 16C del 21.1.2014.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - U.T.G. di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 52, commi 1 e 2, del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015, il Cons. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

In data 20.1.2013 la XXLProtection S.r.l. ha richiesto alla Prefettura della Provincia di Roma l’iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. 9.10.2009, mentre la Safety Team ha proposto la medesima istanza in data 24.10.2013.

La Questura di Roma, con nota Div. III Cat. 16C del 21.1.2014, inviata alla Prefettura, ha espresso parere negativo rispetto a tale iscrizione del Sig.-OMISSIS-, in quanto lo stesso era gravato da un precedente penale per i reati di cui agli artt. 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) e 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi ) c.p., per i quali era stato condannato alla pena di anni 2 e mesi 3 di reclusione, con sentenza del Tribunale di Roma del 22.11.2013.

Con nota del 29.1.2014, è stato dato preavviso di rigetto della predetta istanza, ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Sulla scorta del richiamato parere negativo della Questura, è stato adottato il provvedimento prefettizio prot. n. 51005/Area I Ter O.S.P. del 3.3.2014, con il quale è stato disposto il diniego di iscrizione del ricorrente nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.M. del 6.10.2009.

Detto provvedimento è stato impugnato col ricorso in esame, unitamente al presupposto parere.

Sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto: violazione ed errata applicazione del combinato disposto dell’art. 11 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante “Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”, con l’art. 1, comma 4, lett. c), del Decreto del Ministero dell’Interno in data 6.10.2009, recante “Determinazione dei requisiti per l’iscrizione nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell’articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94”, anche in relazione all’art. 20 della legge 7.8.1990, n. 241, e s.m.i. – errore nei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità.

Il ricorrente non è stato iscritto nell’elenco de quo , in quanto mancante dei requisiti ex lege e, segnatamente, per essere stato condannato per i reati di cui agli artt. 570 e 572 c.p. e, perciò, perché privo della buona condotta.

Dopo aver sostenuto in ricorso che allo stesso non sarebbe stata data alcuna possibilità di provare la propria buona condotta, si evidenzia che l’art. 11 del R.D. n. 773/1931 prevede che le autorizzazioni di polizia “devono essere negate…a colui che ha riportato una condanna ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo” , mentre esse “possono essere negate” a chi ha riportato condanna per diverse tipologie di reati, commessi con violenza, nonché a chi non può provare la buona condotta.

Nel caso in esame il Sig.-OMISSIS- è stato condannato a 2 anni e 3 mesi di reclusione e per una tipologia di reati diversa da quelli indicati all’art. 11, comma 2, del T.U.L.P.S..

Inoltre sull’istanza presentata dalla Safety Team si sarebbe formato il silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 e s.m.i..

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha depositato documentazione.

Con ordinanza n. 3612 dell’1.8.2014, è stata accolta la domanda cautelare, proposta in via incidentale.

Nella pubblica udienza del 9.7.2015 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Con il ricorso all’esame del Collegio si censurano il provvedimento prefettizio, i cui estremi sono riportati in epigrafe, con il quale è stata rigettata l’istanza di iscrizione del ricorrente nell’elenco di cui all’art. 1, comma 1, del D.M. del 6.10.2009, istituito per il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell’incolumità dei presenti, nonché il presupposto parere negativo reso dalla Questura di Roma.

1.1 - Il ricorso è destituito di fondamento.

2 - L’iscrizione nell’elenco de quo , condizione necessaria per svolgere l’attività suddetta, presuppone una serie di requisiti, in aggiunta rispetto a quelli previsti in via generale per le autorizzazioni di polizia dall’art. 11 del T.U.L.P.S..

Infatti, ai sensi del comma 4 del citato art. 1 del D.M. in questione, si richiede, “fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , altresì il possesso di ulteriori requisiti ivi espressamente elencati.

2.1 - In particolare, per quanto qui interessa, rileva l’assenza di condanna, “anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi” .

2.2 - Si tratta esattamente del requisito mancante in capo al ricorrente, che è stato condannato in primo grado per delitti non colposi, quali sicuramente si qualificano quelli di cui agli artt. 570 e 572 c.p..

2.3 - È evidente che il provvedimento gravato è perfettamente conforme al dettato della norma speciale regolamentare qui conferente, sopra menzionata, che non ha costituito oggetto di specifica impugnazione, essendone stata invece dedotta la violazione.

3 - Quanto alla denunciata circostanza che sull’istanza presentata dalla Società Safety Team S.r.l. si sarebbe perfezionato il silenzio assenso di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990 e s.m.i., va rilevato in contrario che quest’ultima disposizione non è applicabile alla specie, per l’espressa esclusione dal proprio ambito applicativo sancita, al comma 4, rispetto ad una serie di atti e procedimenti, tra cui quelli riguardanti la pubblica sicurezza.

3.1 - Non può al riguardo sussistere alcun dubbio circa l’ascrivibilità del procedimento in parola alla materia della pubblica sicurezza.

4 - In conclusione, per tutte le ragioni suindicate il ricorso è infondato e deve essere respinto.

5 - La particolarità della questione in esame induce, tuttavia, a compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio, ravvisandosene giusti motivi.

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