TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-06-06, n. 201201570

TAR Milano
Sentenza
6 giugno 2012
TAR Milano
Ordinanza cautelare
13 gennaio 2011
TAR Milano
Decreto cautelare
24 dicembre 2010
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TAR Milano
Decreto cautelare
24 dicembre 2010
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Ordinanza cautelare
13 gennaio 2011
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Sentenza
6 giugno 2012

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-06-06, n. 201201570
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201201570
Data del deposito : 6 giugno 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02938/2010 REG.RIC.

N. 01570/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02938/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2938 del 2010, proposto da:
HE IU CO, rappresentata e difesa dall'avv. Luca Patano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Milano, Piazza Emilia n. 5;



contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso gli Uffici di quest’ultima in Milano, Via Freguglia n. 1;



per l'annullamento

del decreto CAT. 11a/DIV. P.A.S. emesso in data 25.10.10 e notificato in data 27.10.10 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha sospeso per giorni 7, a decorrere dal giorno successivo alla notifica dell'ordine stesso, la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato "Bar Desperados";

del decreto CAT.11a/DIV P.A.S. emesso in data 11.11.10 e notificato in data 29.11.10 con il quale il Questore della Provincia di Milano ha sospeso per giorni 15, a decorrere dal giorno della notifica dell'ordine stesso, la licenza per la conduzione dell'esercizio pubblico denominato "Bar Desperados";

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2012 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente è titolare di una licenza per la conduzione di un pubblico esercizio per la somministrazione di bevande ubicato nel territorio del Comune di Milano.

Con i due provvedimenti in epigrafe indicati, il Questore della Provincia di Milano ha decretato la chiusura dell’esercizio, rispettivamente, per sette e quindici giorni ai sensi dell’art. 100 del TULPS, rilevando che il locale era frequentato da soggetti malavitosi e che, per ciò che concerne in particolare il secondo provvedimento, la titolare non aveva prontamente ottemperato al primo ordine di chiusura.

Avverso tali provvedimenti è diretto il presente ricorso.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno per resistere al gravame.

La Sezione, con ordinanza n. 76 depositata in data 13 gennaio 2011, ha respinto l’istanza cautelare.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, l’Amministrazione intimata ha depositato memoria insistendo nelle proprie conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 12 aprile 2012, la causa è stata trattenuta in decisione.

La ricorrente si affida a due motivi di ricorso.

Con il primo motivo lamenta l’insussistenza nel caso concreto dei presupposti, previsti dell’art. 100 del TULPS, per

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