TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2023-04-17, n. 202300191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 2023-04-17, n. 202300191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202300191
Data del deposito : 17 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/04/2023

N. 00252/2023 REG.RIC.

N. 00191/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00252/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2023, proposto da


Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati D I, G M e P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Statte, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento prot. n. 1045 del 18 gennaio 2023, con il quale il Comune di Statte ha disposto il diniego della domanda di autorizzazione presentata da Iliad Italia ai sensi dell’art. 44 del D. Lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile della società in Statte, Via Bengasi n. 3, N.C.E.U. Foglio n. 13 Mapp. n. 140 (cod. impianto “TA74010_004 – Statte Centro” );

- dell’art. 6 del “Regolamento comunale disciplinante il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radianti energia elettromagnetica” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 27/2009, se inteso nel senso di obbligare Iliad Italia a realizzare la propria Stazione Radio Base nei siti ivi indicati;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto, ivi compreso il preavviso di diniego del 10 novembre 2022;

e per l’accertamento del perfezionamento del titolo autorizzativo per silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10 del D. Lgs. n. 259/2003.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Statte;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2023 il dott. N D P e uditi per le parti i difensori avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell’avv. A. Carriero, per la P.A.;


Rilevato che, con istanza depositata in data 7.4.2023, la difesa di parte ricorrente - seppur in subordine alla richiesta di rinvio dell’udienza al fine di proporre motivi aggiunti - ha dichiarato di rinunciare all’istanza cautelare proposta con il ricorso introduttivo;

Ritenuto di dover prendere atto della predetta rinuncia, con compensazione delle spese della presente fase;

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