TAR Milano, sez. II, sentenza 2010-11-18, n. 201007289
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N. 07289/2010 REG.SEN.
N. 01078/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1078 del 2008 e sui motivi aggiunti, proposti da:
V M, rappresentato e difeso dagli avv. P B ed E R, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, in Milano, viale Bianca Maria 23;
contro
Comune di Vanzaghello, rappresentato e difeso dall'avv. A R, con domicilio ex lege presso la Segreteria del TAR;
Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, non costituito;
nei confronti di
Provincia di Milano, non costituita;
per l'annullamento, con ricorso principale:
della delibera del Consiglio Comunale di Vanzaghello n. 4 del 8.2.2008, avente ad oggetto “ piano di Governo del Territorio: esame e controdeduzioni alle osservazioni – approvazione definitiva” ;
della delibera del Consiglio Comunale di Vanzaghello n. 35 del 28.7.2007, avente ad oggetto adozione del PGT ai sensi della L.R. 12/2005 e conseguenti provvedimenti”;
della bozza di parere del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino pervenuto al comune di Vanzaghello il 27.12.2007;
di ogni altro atto preordinato e connesso, ancorché non conosciuto;
con motivi aggiunti del 25 giugno 2010:
dei provvedimenti di individuazione e nomina delle autorità procedenti e competenti per la VAS;dei provvedimenti conclusivi della VAS e per quanto occorrer possa, della delibera di G.R. VIII/6420 del 27.12.2007.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti i motivi aggiunti;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vanzaghello;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Uditi nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2010, relatore la dott.ssa S B, l’avv. E R e l’avv. A R per il Comune di Vanzaghello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente è proprietario di un immobile contraddistinto al fg. 11 mapp. 102 e 92 su cui insiste un edificio per civile abitazione.
Alla proprietà del ricorrente si accede attraverso una strada comunale, a servizio di altre unità abitative, che si diparte dalla SS 341 e prosegue all’interno del Parco.
Il Comune di Vanzaghello in sede di adozione del PGT ha previsto la realizzazione di una nuova strada il cui tracciato corre attraverso la proprietà del ricorrente, strada la cui finalità è di garantire l’entrata e uscita in sicurezza dalla statale per gli insediamenti nella zona a sud dell’abitato.
Il ricorrente ha presentato osservazioni, evidenziando che non erano state valutate soluzioni alternative, in particolare il potenziamento della viabilità esistente, cioè una strada interna al Parco, che poteva essere ampliata.
Il Comune ha controdedotto precisando l’inopportunità di attuare interventi sulla strada interna, che ricade in una zona boscata.
Evidenzia inoltre il ricorrente di avere presentato nel corso del 2004 una domanda per sanare opere realizzate negli anni precedenti, consistenti in una veranda, in una piscina, in un box e nella recinzione.
Avverso gli atti indicati in epigrafe parte ricorrente articola le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L. 241/90;violazione e falsa applicazione del DPR 327/2001;violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 7 del Codice della strada;eccesso di potere per difetto di istruttoria;travisamento dei fatti, motivazione insufficiente e sviamento: l’Amministrazione non ha esaminato compiutamente le osservazioni e ha omesso di valutare una soluzione alternativa, che garantiva il potenziamento della viabilità esistente, controdeducendo alle osservazioni in modo generico;
2) Violazione di legge (artt. 12.IC.6 e 12.IC.9 della NTA del Piano territoriale di coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino);eccesso di potere per difetto dei presupposti, non essendo stato dato il parere di competenza da parte del Parco;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e segg. del D. lgs. 152/2006, dell’art 4 L.R. 12/2005 e della delibera di C.R. 13 marzo 2007 n. VIII/351 recante indirizzi per la valutazione dei piani e programmi;violazione della direttiva 2001/42/CE: non sono stati rispettati i passaggi essenziali della procedura di VAS;
4) Violazione e falsa applicazione dell’art 13 comma 2 della L.R. 12/2005, non essendo state attivate le modalità partecipative previste prima della adozione del PGT.
Si costituiva in giudizio il Comune intimato, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 25 giugno 2005 è stata depositata una memoria difensiva del ricorrente, da valere anche come motivi aggiunti, con cui vengono impugnati i provvedimenti conclusivi della VAS e la delibera di G.R. VIII/6420 del 27.12.2007.
Anche rispetto ai motivi aggiunti si costituiva il Comune intimato, chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 20 ottobre 2010 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1) Il ricorrente ha impugnato con il ricorso principale gli atti di approvazione del PGT, ove si prevede una strada il cui tracciato interessa parte dell’area di sua proprietà.
Con i motivi aggiunti ha impugnato i provvedimenti conclusivi della VAS e la delibera di G.R. VIII/6420 del 27.12.2007.
2) Il ricorso principale è infondato e va respinto, per le ragioni di seguito esposte.