TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-10-29, n. 202401125

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2024-10-29, n. 202401125
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202401125
Data del deposito : 29 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2024

N. 01125/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01386/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1386 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Mariacesarea Angiuli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno - Questura di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;



per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia

del decreto del Questore di Foggia del 4 agosto 2023, notificato in data 21settembre 2023, recante il diniego del permesso di soggiorno per lavoro subordinato in favore di extra-comunitario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il dott. Lorenzo Ieva e uditi per le parti i difensori avv. Mariacesarea Angiuli, per la parte ricorrente, e l'avv. dello Stato Guido Operamolla, per le Amministrazioni resistenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, l’istante impugnava il decreto di “inammissibilità” della richiesta di permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, coerente con il già rilasciato nulla-osta all’ingresso in Italia.

In fatto, accadeva che, pur domandato con apposito kit postale il permesso di soggiorno, l’ iter non si perfezionasse, deducendo la difesa di parte ricorrente non meglio precisate difficoltà burocratiche.

In diritto, deduceva : I) violazione dell’art. 22 d.lgs. n. 286/1998, violazione degli artt. 23 e 97 Cost., difetto di motivazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà ed illogicità manifesta; II) violazione dell’art. 2, legge n. 241/1990 e l’eccesso di potere; III) violazione dell’art. 6 legge n. 241/1990.

2.- Si costituiva formalmente l’Avvocatura dello Stato, senza depositare documenti.

3.- Alla fissata camera di consiglio, per l’adozione di eventuali misure cautelari, considerato che l’Amministrazione, pur costituita, nulla aveva espressamente contestato, né erano stati depositati i documenti del procedimento, il Collegio accoglieva invitando “ l’Amministrazione dell’interno [a] meglio approfondire tutte le questioni poste con ricorso, mediante supplemento istruttorio e ulteriori verifiche […] ai fini del riesame ”.

4.- Indi, veniva depositata, dall’Amministrazione dell’interno, una sintetica relazione esplicativa nella quale veniva evidenziato che “ A seguito di verifiche successive al rilascio dei predetti N. O. il SUI accertava che la società -OMISSIS- S.r.l. era inattiva e priva della capacità economica in quanto da prima del 2010 non presentava dichiarazioni fiscali determinando in tal modo l'inammissibilità delle richieste di N.O. e la revoca degli stessi ex art. 22 comma 5 ter e 24 bis TUI. Si evidenzia che identico caso è già stato deciso dalla Terza Sezione del TAR con sentenza n. 174/2024, pubblicata il 14.02.2024, che ha respinto il ricorso in quanto infondato ”.

5.- Scambiata ulteriore memoria, alla successiva udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.

6.- Il ricorso

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