TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-10-02, n. 201801352

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2018-10-02, n. 201801352
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201801352
Data del deposito : 2 ottobre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/10/2018

N. 01352/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00661/2016 REG.RIC.

N. 00671/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2016, proposto dal Condominio "Padre G D Mvino", in persona del legale rappresentante pro tempore; i signori C M, P C, A P, E C, A A, F M, P V, A P , tutti rappresentati e difesi dagli avvocati V B ed A B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato A B in Salerno, largo Dogana Regia, n.15;



contro

il Comune di Montecorvino Rovella in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mele con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar di Salerno;



nei confronti

i signori Iole Fortunato, Concetta Palmieri, Antonietta Palmieri, Paolo Palmieri non costituiti in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 671 del 2016, proposto dai signori Matteo Cerrato, Rosa Melillo, Gerardo Palmentieri, Pietro Decoroso, Annunziata Angellotti, Rita Decoroso, Filomena Orizzonte, Pasquale Carrafiello, Giuseppina Cammarota, Giampiero Di Rienzo, Federica Cavallaro, Guglielmo Decoroso, Rita Orizzonte, Gaetano Imparato, Gerardo Cavallaro, Angela Arcamone, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Bocchino, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Salerno;



contro

il Comune di Montecorvino Rovella in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Mele con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar di Salerno;



nei confronti

i signori Iole Fortunato, Concetta Palmieri, Antonietta Palmieri non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 661 del 2016:

dell’ordinanza di demolizione n. 6, prot.n. 1836/2016, resa dal Capo Area Tecnica 2^ del Comune di Montecorvino Rovella;.

quanto al ricorso n. 671 del 2016:

dell’ordinanza di demolizione n. 7,prot.n. 1837/2016, resa dal capo area tecnica 2^ del Comune di Montecorvino Rovella;


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montecorvino Rovella in persona del Sindaco pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2018 la dott.ssa A F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale d’udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. I due ricorsi indicati in epigrafe (nn. 661 e 671 del 2016) vanno decisi congiuntamente, in quanto già riuniti dalla Sezione con la precedente ordinanza interlocutoria n. 1142 del 2017.

2. Con i provvedimenti impugnati, emessi in data 4 febbraio 2016 dopo l’effettuazione di un sopralluogo in data 14 gennaio 2016, il Comune di Montecorvino ha ordinato la demolizione – con la comminatoria della acquisizione gratuita nel caso di inottemperanza - di alcune opere realizzate a seguito del rilascio di titoli abilitativi conseguenti all’approvazione del Piano di edilizia economica e popolare, parzialmente realizzate in contrasto alla normativa sulle distanze e sulle altezze.

In particolare, l’ordinanza n. 6 (impugnata con il ricorso n. 661 del 2016) ha avuto per oggetto l’edificio realizzato dalla cooperativa ‘Padre Giovanni da Montecorvino’, mentre l’ordinanza n. 7 (impugnata con il ricorso n. 671 del 2016) ha avuto per oggetto l’edificio realizzato dalla cooperativa ‘Edilfamiglia’, entrambi costruiti in aderenza rispetto al confine del lato sud, di proprietà di coloro che erano originariamente proprietari anche dell’area di sedime ove sono stati realizzati i due edifici in questione.

Le due ordinanze hanno dunque rilevato che vi sarebbe la violazione delle distanze dei medesimi due edifici, costruiti in aderenza, rispetto al confine del lato sud.

3. I ricorrenti sono gli attuali proprietari (ed i condomini) degli alloggi dei due edifici, quali aventi causa dalle due cooperative.

Con i loro articolati ricorsi, essi hanno contestato l’effettiva sussistenza delle contestate violazioni ed hanno anche rilevato la risalenza nel tempo dei fatti.

Nel corso dei giudizi, questo tribunale ha disposto una verificazione con l’ordinanza n. 1142 del 2017, la quale – previa riunione dei ricorsi - ha specificato i relativi quesiti.

In data 24 marzo 2018 il consulente ha depositato presso la Segreteria la propria relazione.

All’udienza del 20 giugno 2018, le cause sono state trattenute per la decisione.

4. Ritiene il Collegio che risultano fondati i motivi, proposti nei due ricorsi, con cui gli interessati hanno dedotto che le impugnate ordinanze di demolizione sono viziate per difetto di istruttoria e difetto di motivazione.

5. Per la complessità delle vicende che hanno condotto alla proposizione dei ricorsi in esame, vanno premessi alcuni richiami ai fatti accaduti.

5.1. In attuazione del Piano per l’edilizia economica e popolare, approvato nel 1976, le cooperative ‘Padre Giovanni da Montecorvino’ ed ‘Edilfamiglia’ hanno ottenuto dapprima l’assegnazione di alcune aree, per la realizzazione degli edifici in questione, e poi il rilascio dei relativi titoli edilizi (rispettivamente le concessioni n. 128 del 1988 e n. 42 del 1990 e le concessioni n. 16 del 1989 e nn. 34 e 86 del 1991).

5.2. I vicini (controinteressati nel presente giudizio) hanno poi agito innanzi al Tribunale di Salerno, lamentando la violazione delle distanze del distacco dei manufatti, sul lato sud, dal confine della loro proprietà.

Nel corso di quel giudizio civile, è stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio, la cui relazione conclusiva ha rilevato la effettiva violazione delle distanze.

5.3. Avendo avuto conoscenza del contenuto della relazione del consulente tecnico d’ufficio, il Comune di Montecorvino Rovella ha disposto un

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