TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202309527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-06-06, n. 202309527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309527
Data del deposito : 6 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/06/2023

N. 09527/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07367/2020 REG.RIC.

N. 03813/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7367 del 2020, proposto da
C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop. P. A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Roma Cruise Terminal S.r.l., non costituito in giudizio;



sul ricorso numero di registro generale 3813 del 2021, proposto da
Cilp - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati E P, Linda Pesaresi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

Roma Cruise Terminal S.r.l., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

quanto al ricorso n. 7367 del 2020:

a) in parte qua, del provvedimento di cui alla lettera prot. n. 6935 del 12 giugno 2020 (doc. 1) con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha respinto l'istanza del 20 luglio 2018 avanzata dalla C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop. p. A. per la rimodulazione del canone di concessione demaniale e la restituzione delle somme indebitamente versate per la corresponsione dei relativi oneri concessori, in attuazione del regime tariffario stabilito per le licenze di cui all'art. 36 cod. nav., ed ha accolto solo parzialmente l'istanza del 25.6.2018, avanzata dalla Società medesima per la rideterminazione del canone concessorio e la refusione delle somme versate per la corresponsione dei relativi oneri demaniali, in applicazione del coefficiente di riduzione di 0,40 stabilito dall'art. 10, tariffa G1, del Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, in riferimento alle aree “senza uso di banchina”;

b) in parte qua, della Delibera n. 75 del 18 dicembre 2019 (doc. 2) con la quale il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, per mezzo della quale il Comitato ha espresso parere contrario alle richieste di cui alla nota della C.I.L.P. del 20.7.2018 e parere solo parzialmente favorevole alle istanze di cui alla nota della C.I.L.P. del 25.6.2018;

c9 di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso o consequenziale, e in particolare del Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, adottato con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 255/2018 (doc. 3), con specifico riferimento all'art. 10, tariffa G1, laddove è stabilito che il regime tariffario previsto per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 può essere applicato anche alle aree portuali “senza uso di banchina” e “con uso non esclusivo di banchina”, nonché della nota n. 18430 del 26.6.2017 (doc. 4) con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcune osservazioni in merito ai termini di applicazione dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, con particolare riferimento alla disciplina dell'uso ovvero dell'occupazione delle aree demaniali per le attività portuali esercitate dalle imprese di cui all'art. 16 della medesima legge..

quanto al ricorso n. 3813 del 2021:

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) in parte qua, del provvedimento di cui alla lettera prot. n. 937 del 25 gennaio 2021 (doc. 1) con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha respinto l'istanza del 20 luglio 2018 avanzata dalla C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop. p. A. per la rimodulazione del canone di concessione demaniale e la restituzione delle somme indebitamente versate per la corresponsione dei relativi oneri concessori, in attuazione del regime tariffario stabilito per le licenze di cui all'art. 36 cod. nav., ed ha accolto solo parzialmente l'istanza del 25 giugno 2018, avanzata dalla Società medesima per la rideterminazione del canone concessorio e la refusione delle somme versate per la corresponsione dei relativi oneri demaniali, in applicazione del coefficiente di riduzione di 0,40 stabilito dall'art. 10, tariffa G1, del Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, in riferimento alle aree “senza uso di banchina”;

b) in parte qua, della delibera n. 75 del 18 dicembre 2019 (doc. 2) con la quale il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha espresso parere contrario alle richieste di cui alla nota della C.I.L.P. del 20 luglio 2018 e parere solo parzialmente favorevole alle istanze di cui alla nota della C.I.L.P. del 25 giugno 2018;

c) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso o consequenziale, e in particolare del Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, adottato con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 255/2018 (doc. 3), con specifico riferimento all'art. 10, tariffa G1, laddove è stabilito che il regime tariffario previsto per le concessioni rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 può essere applicato anche alle aree portuali “senza uso di banchina” e “con uso non esclusivo di banchina”, nonché della nota n. 18430 del 26 giugno 2017 (doc. 4) con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito alcune osservazioni in merito all'applicazione dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cilp - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop.P.A. il 11/11/2021:

per l'annullamento: ) in parte qua, del provvedimento dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale di cui alla lettera prot. n. 937 del 25 gennaio 2021;

b) in parte qua, della Delibera del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 75 del 18 dicembre 2019;

c) di ogni altro atto e/o provvedimento comunque presupposto, connesso o consequenziale, e in particolare del Regolamento per la determinazione dei canoni nei porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, adottato con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 255/2018, e della nota dell'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 18430 del 26.6.2017,

provvedimenti tutti impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio;

nonché

d) della lettera prot. n. 10472 dell'1.9.2021 (doc. 39), per mezzo della quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha rigettato le istanze formulate dalla C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop. p. A. per la variazione del contenuto della concessione demaniale marittima di cui alla licenza n. 29, Rep. n. 4348, del 26.07.2017;

e) della Delibera del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 76 del 18.12.2019 (doc. 40), nella misura in cui costituisca atto presupposto della lettera di cui al punto precedente;

f) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Cilp - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop.P.A. il 6/6/2022:

a) della determina n. 140/ci/2022 di cui alla nota prot. n. 3430 del 23.3.2022 dell'1.9.2021 (doc. 46), con la quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha stabilito nella misura di euro 137.138,60, al netto del conguaglio di euro 77.073,61, il canone per l'anno 2022 relativo alle aree assentite in concessione demaniale alla C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali Soc. Coop. p. A. e ha chiesto a quest'ultima di voler provvedere al pagamento a pena di decadenza dalla concessione;

b) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, e in particolare della lettera dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale prot. n. 5530 dell'11.5.2022.


Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza

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