TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-11-06, n. 201902309

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. III, sentenza 2019-11-06, n. 201902309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201902309
Data del deposito : 6 novembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2019

N. 02309/2019 REG.PROV.COLL.

N. 02670/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2670 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da
GREEN OASIS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M L D T e F V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Milano, Viale Bianca Maria, n. 21;

contro

COMUNE DI BASIGLIO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via G. Fiamma, n. 27;

puanto al ricorso introduttivo

per l'annullamento

della deliberazione di Giunta comunale di Basiglio in data 10 luglio 2013 n. 78, avente ad oggetto, “Attribuzione valore venale delle aree edificabili a fini ICI ed IMU”;

della “Relazione e criteri di stima per la determinazione delle aree 2013” allegata alla suindicata deliberazione e dalla medesima approvata;

di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato, presupposto o consequenziale;

quanto ai primi motivi aggiunti

per l’annullamento della deliberazione di Consiglio comunale di Basiglio 30 gennaio 2014, n. 14, avente ad oggetto “Rettifica della delibera di G.C. n. 78 del 10 luglio 2013 avente ad oggetto “Attribuzione valore venale delle aree edificabili a fini ICI ed IMU”;

della “Relazione e criteri di stima per la determinazione del valore delle aree 2013” allegata alla suindicata deliberazione e dalla medesima approvata;

di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato, presupposto o consequenziale;

quanto ai secondi motivi aggiunti

per l’annullamento

della deliberazione della Giunta comunale di Basiglio in data 14 maggio 2014, n. 67, avente ad oggetto “Annullamento della delibera di G.C. n. 14 del 30 gennaio 2014 e attribuzione valore venale delle aree edificabili ai fini ICI ed IMU”;

della “Relazione criteri di stima per la determinazione del valore delle aree – marzo 2014” allegata alla suindicata deliberazione e dalla medesima approvata;

di ogni altro atto o provvedimento connesso, preordinato, presupposto o consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Basiglio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 8 ottobre 2019 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Green Oasis s.r.l., odierna ricorrente, è proprietaria di un’area situata nel territorio del Comune di Basiglio, identificata catastalmente al foglio 2, particelle 8 e 10, ed inserita dal vigente piano di governo del territorio nell’ambito di trasformazione AT01.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio, viene principalmente impugnata la deliberazione di Giunta comunale di Basiglio n. 78 del 10 luglio 2013, con la quale sono stati fissati – per gli anni 2011, 2012 e 2013 – i valori delle aree insistenti sul territorio comunale ai fini dell’applicazione delle imposte ICI ed IMU. In particolare, con tale provvedimento, il Comune ha individuato dei parametri minimi di riferimento in modo da vincolare la propria attività di accertamento, nel senso che, qualora il contribuente dichiari per le proprie aree valori pari o superiori a detti parametri, in sede di accertamento non si procederà senz’altro alla loro rettifica.

La deliberazione n. 78 del 2013 è ritenuta lesiva dalla ricorrente in quanto, a suo dire, avrebbe individuato, per l’area di sua proprietà, valori eccessivi non in linea con quelli reali.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Basiglio.

Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 30 gennaio 2014, il Comune di Basiglio ha modificato la deliberazione n. 78 del 2013 (impugnata con il ricorso introduttivo) rettificando i valori in precedenza individuati. La rettifica riguarda in particolare i valori relativi a: a) periodo 4 luglio 2012 (giorno di approvazione del piano di governo del territorio)-31 dicembre 2012;
b) anno 2013.

Nonostante la nuova delibera abbia disposto una rettifica in diminuzione, la ricorrente la considera lesiva in quanto i valori in essa indicati sarebbero, per ciò che concerne l’area di sua proprietà, ancora eccessivi. Per questa ragione, il provvedimento è stato gravato mediante la proposizione di motivi aggiunti.

Infine, con delibera di Giunta comunale n. 67 del 14 maggio 2014, il Comune ha annullato la precedente delibera di Giunta comunale n. 14 del 2014, impugnata con i primi motivi aggiunti, disponendo una nuova rettifica dei valori per il periodo dal 4 luglio 2012 al 31 dicembre 2012 e per l’anno 2013.

Anche questa delibera, che dispone una ulteriore rettifica in diminuzione dei valori in precedenza individuati, è ritenuta lesiva dalla ricorrente. Il provvedimento è stato quindi impugnato mediante la proposizione dei secondi motivi aggiunti.

In prossimità dell’udienza di discussione del merito, le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle loro conclusioni.

Tenutasi la pubblica udienza in data 8 ottobre 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

Ritiene il Collegio che, come eccepito ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., il ricorso ed i motivi aggiunti siano improcedibili per le ragioni di seguito esposte.

Va difatti osservato che, successivamente alla proposizione dei secondi motivi aggiunti, il Comune di Basiglio ha approvato la delibera di Giunta comunale n. 79 dell’1 luglio 2015, «Valorizzazione aree edificabili ai fini IMU – ambiti di trasformazione AT01 e AT02. Recepimento valutazione di stima in parziale rettifica della deliberazione di G.C. n° 67/2014» e la delibera di Giunta comunale n 173 dell’11 dicembre 2018, «Valorizzazione aree edificabili ai fini IMU – ricognizione

atti». Con la prima delibera, riferita anche alle aree incluse nell’ambito AT01 (quelle di proprietà della ricorrente), sono stati, fra l’altro, individuati nuovi valori per l’anno 2012 e per l’anno 2013, in rettifica a quanto stabilito dalla precedente delibera n. 67 del 2014. La delibera n. 173 del 2018 procede ad una ricognizione generale approvando nuovamente i valori delle aree fabbricabili per gli anni 2011, 2012 e 2013.

Ritiene il Collegio che questi ultimi provvedimenti abbiano dettato una nuova disciplina della materia ed incidano quindi autonomamente sugli interessi fatti valere nella presente controversia.

Ne consegue che tali atti avrebbero dovuto costituire oggetto di autonoma impugnazione (il difensore di parte ricorrente ha peraltro dichiarato in udienza di non averli conosciuti);
e che, comunque, stante il loro effetto innovativo sulla disciplina della materia, essi determinano la sopravvenuta carenza di interesse all’annullamento degli atti precedenti.

Va dunque ribadita l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi