TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202400379

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2024-05-14, n. 202400379
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400379
Data del deposito : 14 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/05/2024

N. 00379/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00598/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 598 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Centro Servizi Culturali Oristano, in persona del legale rappresentante pro tempore, M M, in qualità di Direttore in carica del Centro Servizi Culturali Oristano, rappresentati e difesi dagli avvocati F C O, M T, G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A P, M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Unione Nazionale Lotta Analfabetismo, non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'accertamento

della natura giuridica del Centro di Servizi UNLA di Oristano, ed in particolare al fine da fare accertare che il centro ricorrente è una struttura della Regione Sarda, con tutte le conseguenti pronunce;

per l'annullamento

- della nota in data 21 giugno 2021 del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, con cui veniva richiesta la redazione del cronoprogramma e del piano finanziario;

- della determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. in uscita 1465 del 20 gennaio 2023;

- della determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. in uscita 4122 del 22 febbraio 2023;

- della determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport n. 1113 prot. in uscita n. 12316 del 7 giugno 2023;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da

CSC UNLA

Oristano il 6 dicembre 2023:

per l'annullamento

della nota della Direttrice del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell'Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della Regione Sardegna

RAS AOO

11-01-00 prot. n. 24038 del 04 ottobre 2023;

- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il Centro Servizi Culturali UNLA di Oristano e il suo Direttore in carica, Dott. M M, hanno agito in giudizio “ al fine di fare accertare che il centro ricorrente è una struttura della Regione Sarda, con tutte le conseguenti pronunce ”, chiedendo altresì l’annullamento dei seguenti atti: nota del 21 giugno 2021 del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport;
determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 1465 del 20 gennaio 2023;
determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 4122 del 22 febbraio 2023;
determinazione del Direttore del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport prot. n. 12316 del 7 giugno 2023.

Con successivi motivi aggiunti depositati il 6 dicembre 2023 hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, la nota della Direttrice del Servizio sport, spettacolo e cinema, della Direzione Generale dei Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport della Regione Sardegna RAS prot. n. 24038 del 4 ottobre 2023.

In fatto, dopo avere ricostruito la storia dei Centri di Servizi Culturali istituiti dalla Cassa per il Mezzogiorno in tutte le regioni del Sud e nelle isole in applicazione della legge 26 giugno 1965, n. 717 (“Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno”) e sul ritenuto presupposto che ad oggi non sia stata ancora definita la natura giuridica di tali Centri, i ricorrenti hanno lamentato che dal 2018 in avanti, a differenza di quanto avveniva in precedenza, il Servizio sport, spettacolo e cinema della Regione Sardegna, deputato alla programmazione, rendicontazione e attività dei Centri per i Servizi Culturali, ha iniziato a formulare al Centro ricorrente contestazioni sulla gestione del contributo riconosciutogli, aprendo un’istruttoria sulle spese allegate, alcune delle quali ritenute all’esito non ammissibili.

In particolare, i ricorrenti contestano che in relazione al finanziamento per il 2021 (di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 17/22 del 7 maggio 2021 per la somma globale di € 1.800.000,00), il predetto Ufficio - con la nota del 21 giugno 2021 impugnata in questa sede - abbia richiesto per la prima volta al Centro la redazione di un nuovo piano finanziario e di un cronoprogramma di attività corrispondente alla somma concessa.

Lamentano, inoltre, che dopo le interlocuzioni avvenute tra le parti e la sottoscrizione di una convenzione avente ad oggetto le modalità di erogazione e di spesa delle somme finanziate in data 3 agosto 2021, nonostante l’inoltro da parte del Centro in data 21 dicembre 2022 del rendiconto delle attività svolte e delle spese sostenute nell’anno e riferibili al programma di attività del 2021, il Servizio Sport, Spettacolo e Cinema abbia con la nota del 20 gennaio 2023 contestato l’ammissibilità di alcune spese, confermando con la nota del 22 febbraio 2023 alcune delle contestazioni avanzate, e provvedendo poi con la nota del 7 giugno 2023 alla decurtazione degli importi relativi, per complessivi € 5.432,81.

Infine, nei motivi aggiunti, i ricorrenti si dolgono della nota del 4 ottobre 2023 con la quale, sul loro quesito del 2 ottobre 2023 avente ad oggetto la cifra totale da rendicontare, il Servizio ha risposto affermando “ sia la spesa effettiva che la relativa rendicontazione devono fare riferimento all’intero importo assegnato per l’annualità di cui trattasi, ammontante ad euro 250.000,00, come da piano finanziario allegato alla Convenzione 2023. Si precisa, a tale proposito, che la decurtazione di euro 5.432,81 operata a valere sui fondi assegnati nel 2023, afferisce alla minore spesa ammessa a finanziamento a seguito dell'esito dell'istruttoria sul rendiconto per l’annualità 2021, esercizio finanziario al quale si riferisce il relativo accertamento d'entrata per il suddetto importo.

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