TAR Palermo, sez. III, ordinanza presidenziale 2020-03-23, n. 202000145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, ordinanza presidenziale 2020-03-23, n. 202000145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202000145
Data del deposito : 23 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2020

N. 03677/2014 REG.RIC.

N. 00145/2020 REG.PROV.PRES.

N. 03677/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3677 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ci.Sa. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati V B e L G L S, con domicilio eletto presso lo studio V B in Palermo, v.le Regina Margherita n. 42;

contro

Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

nei confronti

Folgore Immobiliare S.r.l., Lido degli Angeli Sas, Ditta Paolino Corrado, Ditta Pasquale Titone, Ditta Chillemi Sara, Ditta Sgroj Serena, Ditta Mollici Rosetta, Ditta Lupica Picciotto Salvatore Aiala del Caronia non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della graduatoria definitiva di cui al bando pubblico relativo all'obiettivo operativo 3.2.2., linea di intervento 3.2.2.4. “Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica Siciliana del P.O.Fesr 2007/2013 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 32 dell’8 agosto 2014, nella parte in cui la Commissione di Valutazione ha ritenuto di attribuire al progetto presentato dalla società ricorrente n. 74 punti anziché n. 82 collocandolo alla posizione n. 394 non utile ai fini dell'erogazione del contributo richiesto, anziché alla posizione n. 167;

- della scheda di valutazione relativa al progetto presentato dalla ricorrente, nella parte in cui risultano decurtati n. 8 punti con riferimento al criterio di valutazione n. 8;

- nonché, ove possa occorrere, di ogni altro atto presupposto, connesso e con

nonche’ per l'ammissione con riserva

del progetto presentato dalla società ricorrente nella posizione n. 167 della definitiva degli interventi ammessi previa riesame delle voci i inopinatamente non valutate.

quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato il 7 giugno 2017

per l’annullamento

- della nota di cui al prot. n. 20923 del 20 marzo 2017;

- della nota di cui al prot. n. 44378 del 28 giugno 2016;

- ova occorra, del silenzio inadempimento sulla diffida notificata in data 28 marzo 2017 e di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

nonché per il riconoscimento

del diritto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali sia sotto il profilo del ritardo provvedimentale in cui è incorsa l’amministrazione, che del mancato ottenimento del bene della vita che della perdita di chances patiti dalla società ricorrente ed eziologicamente riconducibili alla condotta illegittima dell’amministrazione resistente;

nonché per l’emanazione

di un ordine di esibizione della nota n. 44378 del 28.06.2016 (non conosciuta dall’odierna ricorrente in quanto mai notificatale) con cui l’amministrazione resistente avrebbe comunicato l’avvio del procedimento di revoca del D.D.G. n. 963 del 2015.

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CI.SA. S.R.L. il 23.12.2019:

della nota prot n. 8888 dell’8.02.2019 conosciuta in data 30 ottobre 2019 avente a oggetto il

rapporto informativo a mezzo del quale l’Assessorato Reg.le Territorio e Ambiente ha ottemperato

all’Ordinanza Collegiale Istruttoria recante il n. 2167 del 2019;


Visti il ricorso, il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati;

Considerato che, a seguito dell’ottemperanza da parte dell’amministrazione all’ordinanza interlocutoria n. 2167/2019 con il deposito documentale del 30.10.2019, la parte ricorrente ha proposto il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 23.12.2019, con il quale ha chiesto l’autorizzazione al Presidente alla notifica del presente ricorso per motivi aggiunti

per pubblici proclami mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;

Considerato che alla pubblica udienza del 13.1.2020 la trattazione del ricorso è stata rinviata alla udienza pubblica del 7.4.2020, per rispetto dei termini a difesa sul ricorso per motivi aggiunti di cui sopra;

Ritenuto, tuttavia, che, in vista della trattazione nel merito, è necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti i cui progetti sono inseriti nell’elenco degli ammessi di cui alla graduatoria definitiva di cui al bando pubblico relativo all’obiettivo operativo 3.2.2., linea di intervento 3.2.2.4. “Azioni congiunte di tutela, sviluppo sostenibile e promozione imprenditoriale del sistema della Rete Ecologica Siciliana del P.O.Fesr , 2007/2013, come del resto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;

Ritenuto, perciò, che parte ricorrente è autorizzata a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l’art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, “compresi quelli per via telematica o fax”), mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito web dell’Assessorato Regionale resistente, di un apposito avviso contenente:

a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso;

b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile);

c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile.

Per l’espletamento del predetto incombente - avuto riguardo alla situazione attuale emergenziale - è assegnato il termine perentorio di giorni 90 (novanta), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza e il successivo termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla pubblicazione, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti (attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta);

Ritenuto di richiamare l’attenzione di parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il ricorso è dichiarato improcedibile;

Ritenuto, comunque, in ragione della materia trattata, di fissare una nuova pubblica udienza di trattazione del merito del ricorso, indicata in dispositivo;


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