TAR Venezia, sez. IV, sentenza 2024-01-29, n. 202400138
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Testo completo
Pubblicato il 29/01/2024
N. 00138/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01437/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2017, proposto da
G 1140 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati C C, I C e M C, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo presso lo studio I C in Stra alla Piazza Marconi n. 51;
contro
Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico domiciliataria ex lege in Venezia alla piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea);
nei confronti
Comune di Portogruaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1.del provvedimento di Mi.b.a.c.t. del 6 giugno 2017, n. MIBACT SR-VE DIR-UFF 0005762, di imposizione sull'area dell'ex Consorzio Agrario della dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante ai sensi dell'art. 10, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 (c.d. vincolo diretto);
2.del provvedimento di Mi.b.a.c.t. del 6 giugno 2017, n. MIBACT SR-VE DIR-UFF 0005763, di prescrizione di misure di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 d.lgs. n. 42/2004 (c.d. vincolo indiretto).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e Attività Culturali e del Turismo;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2023 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori Pavan, in sostituzione dell'avv. Cacciavillani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 30/11/2017 -01/12/207 e depositato in data 15/12/2017, la società ricorrente esponeva in fatto:
-che i provvedimenti impugnati avevano ad oggetto l’area e i fabbricati denominati “ex Consorzio Agrario” di Portogruaro, acquistati da G 1140 s.r.l. con atto n. 187301 rep. del 20 novembre 199;
-che l’area era molto estesa e su di essa insistevano alcuni fabbricati costruiti – come era possibile leggere a p. 2 della relazione culturale che accedeva ai provvedimenti impugnati – «dal primo quarto del XX secolo fino alla metà degli anni ’60»;
-che il complesso integrava una «unità produttiva coerente dal punto di vista distributivo e funzionale» ma era caratterizzato da «una sostanziale eterogeneità compositiva»;
-che questa eterogeneità compositiva rappresentava di per sé un valore culturale da proteggere perché «permette di leggere […] la diacronica evoluzione delle differenti facies costruttive»;
-che, come si leggeva ancora nella relazione culturale, che il complesso produttivo era stato «dismesso a metà degli anni Novanta e da allora ha subito un totale abbandono» e che esso era adiacente agli ex Stabilimenti chimici della Perfosfati, sottoposti a vincolo nel 2008 e «sorti nella medesima epoca», con i quali aveva dato vita a un «importante polo industriale»;
-che sul complesso immobiliare erano stati posti un vincolo diretto e dei vincoli indiretti;
-che il vincolo diretto era stato imposto dal provvedimento indicato sub 1) dell’epigrafe sui seguenti immobili: nucleo A1, ossia un villino liberty le cui forme e consistenza attuale risalgono agli anni ’20 del secolo scorso; nucleo A2, sempre risalente agli anni ’20, immediatamente retrostante e leggermente prospiciente quello denominato A1 (è la porzione di testa di un più esteso fabbricato le cui ulteriori parti, denominata B e C, sono oggetto dei vincoli indiretti di cui al provvedimento impugnato sub 2); nucleo A3, che è la facciata di un magazzino realizzato «negli anni ’30 per lo stoccaggio di superfosfati», qualificato dal provvedimento impugnato sub 1 come «manifesto della nuova società industriale conformato da una rilevante qualità estetica»;
-che, sugli altri fabbricati, rispettivamente B, C, D ed E e sull’intero scoperto individuato come F, il provvedimento impugnato sub 2) dell’epigrafe aveva impresso dei vincoli indiretti per la ritenuta «necessità di preservare nei propri caratteri distintivi le condizioni di luce, prospettiva e decoro degli immobili individuati e riconosciuti [con il provvedimento impugnato sub 1, di imposizione di vincolo diretto] come beni culturali, così da consentire il mantenimento del rapporto esistente tra le fabbriche storiche e il proprio contesto, sorto a completamento ed emanazione del Consorzio [agrario], nel rispetto dell’immagine storicamente consolidata del luogo e dell’integrità dei beni culturali tutelati»;
-che, per i fabbricati B, C ed E era possibile la demolizione e il recupero o trasferimento dell’ingombro, peraltro «quantificato in termini di volumetria reale o di superficie lorda di pavimento», con destinazioni diversa da quella produttiva ma tenendo conto «degli allineamenti configurati all’interno dell’area»: alias, «sono ammesse modeste traslazioni, ma la volumetria e la superficie lorda di pavimento non possono essere variate né è possibile modificare la conformazione fisica complessiva dell’area. In caso di demolizione e ricostruzione, per l’edificio B è ulteriormente prescritto il mantenimento di sedime, altezza massima e copertura a falde; per gli edifici C ed E sono ulteriormente prescritti il mantenimento dell’altezza massima esistente; in ogni caso la ricostruzione deve essere effettuata con materiali e tecniche in armonia e continuità con le tecnologie costruttive utilizzate nel complesso. L’edificio D potrà essere destinato a utilizzo diverso da quello produttivo ma dovrà mantenerne i caratteri tipo-morfologici; qualora demolito, dovrà essere ricostruito nel rispetto del sedime, delle altezze e delle falde di copertura esistenti, mantenendo anche la geometria del prospetto est. Per l’area F (ossia per le aree scoperte) l’art. 4 del provvedimento dispone che «non sono ammesse né nuove edificazioni, né variazioni, né modellazione del terreno e delle quote altimetriche»;
-che il provvedimento di imposizione di vincolo indiretto disponeva, all’art. 3, che «sono ammessi nell’area gli interventi necessari alla bonifica del sito», peraltro «con assistenza archeologica continuativa»;
-che, infine, l’art. 5 imponeva che fosse «assicurato l’equilibrio dei coni prospettici attualmente percepibili»;
-che entrambi i provvedimenti impugnati davano atto dell’esistenza di un problema di bonifica dell’intero ambito;
-che, per cogliere l’impatto e il concreto significato dei vincoli impugnati, occorreva ripercorrere le tappe dei vari procedimenti che si erano susseguiti a partire dall’abbandono del sito, risalente, come rilevano i provvedimenti impugnati, a decenni orsono;
-che, per l’intero ambito, incluso nel perimetro del p.u.a. 14, G e Comune avevano concluso l’accordo di pianificazione urbanistica del 14 febbraio 2007, registrato l’8 marzo 2007;
-che l’accordo prevedeva la demolizione dei fabbricati esistenti salvo che del villino liberty, tutti in abbandono e in avanzato stato di degrado, il recupero della volumetria esistente, pari a circa mc 27.900, e un incremento di cubatura di mc 5000;
-che essa G si era obbligata, oltre che alla conservazione del villino liberty, alla realizzazione di uffici comunali per mc 11.000 con parcheggi interrati e alla realizzazione e cessione al Comune di una piazza, di una passerella di collegamento tra il p.u.a. 14 e il p.u.a. 13 e di ulteriori parcheggi oltre standard, ovvero di una porzione di opera di pavimentazione d’arredo esterna al perimetro del p.u.a.;
-che, subito dopo la conclusione dell’accordo di pianificazione, indagini eseguite nel maggio del 2007 avevano evidenziato la (mai prima sospettata) presenza di materiali di riporto sotto lo strato pavimentato e specificamente di residui ascrivibili a ceneri di pirite, nonché la sospetta contaminazione da idrocarburi, ossia l’intero sottosuolo era costituito da terreni