TAR Lecce, sez. III, sentenza 2021-06-14, n. 202100915
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 00915/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00847/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 847 del 2016, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgia Calella e Roberto Narciso, con domicilio eletto presso lo studio Giorgio MA in Lecce, via Colonnello Costadura,22;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Mancarelli, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Lecce, via F. Rubichi 23;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia,
- della determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, a firma del Vice Segretario Generale Vicario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Taranto, ricevuta in data 17.03.2016, con cui veniva disposto nei confronti del Sig. -OMISSIS- l'annullamento/decadenza in via di autotutela, con effetto ex tunc, del superamento dell'esame di idoneità (sostenuto con esito positivo il 16.09.2013) finalizzato all'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la C.C.I.A.A., quale effetto derivante dalla decadenza dai benefici conseguiti sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese nel 2013 e nel 2015, ritenute non veritiere, ex artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e per l’accertata carenza dei requisiti morali previsti dall’art. 8 comma 3 della Legge Regionale Pugliese n. 14/1995;
- di tutti i provvedimenti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della C.C.I.A.A. di Taranto;
Visto l’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18/2020;
Visto l’art. 4 del D.L. n. 28/2020;
Visto l’art. 25 del D.L. 28 Ottobre 2020 n. 137, come modificato dal D.L.1° aprile 2021, n. 44;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 il Cons. dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Il sig. -OMISSIS- espone quanto segue.
In data 18.07.2013, presentava alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Taranto la domanda per essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità all'esercizio del servizio di taxi e di noleggio con conducente, dichiarando, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi pendenti e di non avere condanne che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.
Sostenuto e superato l'esame suindicato (il 16.09.2013), in data 06.03.2015, presentava quindi la domanda di iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea istituito presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, nuovamente attestando, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, di non avere carichi penali pendenti e di non avere condanne comportanti l'interdizione dai pubblici uffici.
Con due distinte comunicazioni, datate entrambe 15.09.2015, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto, dando atto che " in seguito ad accertamenti effettuati è emerso che dal certificato dei carichi pendenti risulta nei confronti del Sig. -OMISSIS- una condanna per il reato di cui all'art. 1 della Legge 211/1994 (decreto penale dell'11.07.2011, opposto in data 31.03.2013), nonché per il reato di cui all'art. 388, comma 4, cp (decreto penale del 06.02.2014 )", invitava il ricorrente a presentare deduzioni difensive entro il termine di 10 gg., scaduti inutilmente i quali preannunciava l'adozione nei suoi confronti del provvedimento di annullamento/decadenza del superamento dell'esame di idoneità suindicato.
Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-, notificata in data 17.03.2016, il Vice Segretario Vicario della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Taranto disponeva, nei confronti del Sig. -OMISSIS-, l'annullamento/decadenza in via di autotutela, con effetto ex tunc, del superamento dell'esame di idoneità finalizzato all'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli e natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, quale effetto derivante dalla decadenza dai benefici conseguiti sulla scorta delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese nel 2013 e nel 2015, ritenute non veritiere, ex artt. 46, 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000 e per l’accertata carenza dei requisiti morali previsti dall’art. 8 comma 3 della Legge Regionale Pugliese n. 14/1995;
1.1Avverso il