TAR Brescia, sez. II, sentenza 2019-12-09, n. 201901054
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 09/12/2019
N. 01054/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00860/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 860 del 2018, proposto da
B M, A M e Azienda Agricola Campagnole S.S. Società Agricola, rappresentati e difesi dagli avvocati Enzo Barila' e G Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G Z in Brescia, via Solferino 28;
contro
Comune di Cazzago San Martino, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, viale della Stazione, n. 37;
per l'annullamento
-del provvedimento 8 giugno 2018 prot. 9981, notificato il 16 giugno 2018, con il quale il Comune di Cazzago San Martino ha irrogato ai ricorrenti la sanzione amministrativa di Euro 185.874,28, ai sensi dell’art. 37 comma 1 del DPR 380/2001;
- di ogni atto connesso e presupposto, ed in particolare del provvedimento denominato “valutazione economica ai fini della irrogazione di sanzione pecuniaria” prot. 9976 dell'8 giugno 2018 notificato unitamente al precedente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cazzago San Martino;
Vista la dichiarazione del 24 luglio 2019, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2019 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame gli odierni ricorrenti, titolari di un compendio agricolo ricadente in zona E2, insuscettibile di ogni trasformazione, lamentano la contraddittorietà e l’illegittimità del provvedimento, con cui il Comune ha qualificato ex art. 31 DPR 380/2001 un complesso di opere costruite dai ricorrenti come realizzate in assenza o totale difformità dal titolo edilizio e ne ha ordinato la rimozione con la ordinanza n. 28 del 5 giugno 2017.
Dopo avere ottenuto la rimozione di gran parte di quanto indicato nel predetto provvedimento, il Comune ha altresì ritenuto, sulla scorta di una valutazione istruttoria in radicale contrasto rispetto alla precedente, di poter qualificare i residui non ancora demoliti come opere suscettibili (non di demolizione, ma) di sola sanzione pecuniaria, contestualmente irrogando ai ricorrenti sia la sanzione pecuniaria prevista per la realizzazione in difformità di opere suscettibili di SCIA, che la sanzione di cui al provvedimento 8 giugno 2018 prot. 997, prevista solo per chi non provveda tempestivamente alla demolizione. Demolizione che, al momento della proposizione del ricorso era ancora in corso, mediante ripristino della pavimentazione in autobloccanti laddove sono state realizzate delle aiuole, dopo l’intervenuta demolizione dei due pilastri.
Il provvedimento sarebbe, dunque, illegittimo per le seguenti ragioni di diritto:
1. Falsa applicazione degli artt. 22 e 37 c. 1 D.P.R. 380/2001, difetto di motivazione e di istruttoria ed eccesso di potere per contraddittorietà, genericità, manifesta illogicità, nonché violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Il provvedimento 8 giugno 2018 prot. 9981 si riferisce dichiaratamente sia ad opere della quali già era stata ordinata la demolizione con ordinanza n. 28 del 5 giugno 2017, sia ad “opere nuove”. Le opere