TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-22, n. 201503001
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Testo completo
N. 03001/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02943/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vis s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti E S D, F C e L N, con domicilio eletto presso l’avv. E S D in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria, 9;
contro
Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso l’avv. T F in Lecce, Piazzetta Montale, 2;
nei confronti di
Sicurcenter s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti M B M, A T e R S R, con domicilio eletto presso l’avv. A T in Lecce, Via Guglielmo Oberdan, n. 70;
Sveviapol Sud s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Pennetta e G P, con domicilio eletto presso l’avv. G P in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto n. 181 ( rectius , n. 182) del 20 ottobre 2014, recante l’aggiudicazione definitiva alla Sicurcenter s.p.a. del servizio di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali per la durata di anni cinque, relativamente al Lotto n. 2);
- della nota prot. n. 157960 ( rectius , n. 158026) del 28 ottobre 2014, di comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva;
- di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposti, connessi e/o consequenziali, compresi: la determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti n. 107 del 25 giugno 2014 di aggiudicazione provvisoria in favore di Sicurcenter s.p.a.; i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione alla procedura concorsuale dell'aggiudicataria Sicurcenter s.p.a. e della seconda classificata Sveviapol Sud s.r.l., di cui al verbale di gara n. 1 del 6 marzo 2014; i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione a valutazione delle offerte tecniche presentate, nonchè di valutazione delle stesse per come rassegnati nel verbale riassuntivo di gara n. 2 del 17 aprile 2014, compresi gli atti di individuazione delle c.d. "modalità operative" e tutte le valutazioni dei progetti tecnici concorrenti effettuate nella seduta riservata del 20 marzo 2014; la determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti n. 35 del 5 marzo 2014, avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice; (ove occorra e in parte qua ) il Capitolato speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara;
- e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con la aggiudicataria;
- per la condanna a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto d'appalto, nonchè, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, di Sicurcenter s.p.a. e di Sveviapol Sud s.r.l.;
Visto il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Sicurcenter s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 la dott.ssa M L R e uditi per le parti l'avv. F C, l'avv. L N, l'avv. E S D, l'avv. T F, in sostituzione dell’avv. M C, l'avv. B R, in sostituzione degli avv.ti R S R, M B M e A T, l'avv. V P, in sostituzione dell’avv. G P;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - La Vis s.p.a. (in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituendo con Metronotte s.r.l.) - classificatasi al terzo posto (su tre partecipanti) nella graduatoria finale della procedura aperta in questione (basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ed attuale gestore del servizio in regime di proroga e poi di affidamento provvisorio - impugna la determinazione dirigenziale del Comune di Taranto n. 181 ( rectius n. 182) del 20 ottobre 2014, recante l’aggiudicazione definitiva alla Sicurcenter s.p.a. del servizio di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali per la durata di anni cinque, relativamente al Lotto n. 2), nonché la nota comunale prot. n. 157960 ( rectius n. 158026) del 28 ottobre 2014 di comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva e ogni altro atto connesso, compresi: la determinazione dirigenziale n. 107 del 25 giugno 2014 di aggiudicazione provvisoria in favore di Sicurcenter s.p.a.; i provvedimenti della Commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1 del 6 marzo 2014 di ammissione alla gara dell’aggiudicataria Sicurcenter s.p.a. e della seconda classificata Sveviapol Sud s.r.l.; i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione a valutazione delle offerte tecniche presentate dalle due ditte controinteressate, nonché di valutazione delle offerte stesse di cui al verbale n. 2 del 17 aprile 2014, inclusi gli atti di individuazione delle c.d. “modalità operative” e tutte le valutazioni dei progetti tecnici concorrenti effettuate nella seduta riservata del 20 marzo 2014; la determinazione dirigenziale n. 35 del 5 marzo 2014 di nomina della Commissione giudicatrice; (ove occorra e in parte qua ) il Capitolato speciale d’appalto e il Disciplinare di gara. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto (ove stipulato), il subentro nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto d'appalto, nonché, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame:
1) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 134 R.D. n. 773/1931 – Violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo ex art. 2.3 Allegato A) e art. 8 del D.M. Ministero dell’Interno n. 269/2010 – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere;
2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), c), m- ter ), Decreto Legislativo n. 163/2006 – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere;
3) Violazione del principio di gara – Violazione del principio di par condicio – Violazione del principio di determinatezza, unicità ed autosufficienza dell’offerta – Violazione del divieto di subappalto – Carenza istruttoria – Eccesso di potere;
4) Erronea presupposizione in fatto e carenza istruttoria – Irragionevolezza manifesta – Eccesso di potere;
5) Violazione del principio di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa – Violazione del principio di imparzialità – Carenza istruttoria e difetto di motivazione – Eccesso di potere;
6) Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa – Difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta – Violazione dell’art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 – Eccesso di potere;
7) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 lett. g), Decreto Legislativo n. 163/2006 – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);
8) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 lett. g), Decreto Legislativo n. 163/2006 – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);
9) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 182 bis e 183 ter L.F. – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Incapacità di partecipazione sub condicione – Gradatamente assenza di realizzazione di condizioni (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);
10) Invalidità propria e derivata, ove non caducante (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);
11) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1° Dicembre 2010 n. 269 e della disciplina infra richiamata, ivi compreso il Decreto Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 – Violazione della disciplina di gara e di normativa di ordine pubblico – Oggetto e condizione impossibile e assente – Offerta tecnica impossibile, inammissibile, nulla (anche ex artt. 1418 e 1426 c.c.), inefficace – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 6 marzo 2015);
12) Invalidità propria e derivata, ove non caducante (motivi aggiunti 6 marzo 2015);