TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-22, n. 201503001

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-22, n. 201503001
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201503001
Data del deposito : 22 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02943/2014 REG.RIC.

N. 03001/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02943/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2943 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Vis s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti E S D, F C e L N, con domicilio eletto presso l’avv. E S D in Lecce, Via 95° Rgt. Fanteria, 9;

contro

Comune di Taranto, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso l’avv. T F in Lecce, Piazzetta Montale, 2;

nei confronti di

Sicurcenter s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti M B M, A T e R S R, con domicilio eletto presso l’avv. A T in Lecce, Via Guglielmo Oberdan, n. 70;
Sveviapol Sud s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Donato Pennetta e G P, con domicilio eletto presso l’avv. G P in Lecce, Via Augusto Imperatore, 16;

per l'annullamento

- della determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Taranto n. 181 ( rectius , n. 182) del 20 ottobre 2014, recante l’aggiudicazione definitiva alla Sicurcenter s.p.a. del servizio di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali per la durata di anni cinque, relativamente al Lotto n. 2);

- della nota prot. n. 157960 ( rectius , n. 158026) del 28 ottobre 2014, di comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva;

- di ogni e qualsivoglia altro atto o provvedimento presupposti, connessi e/o consequenziali, compresi: la determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti n. 107 del 25 giugno 2014 di aggiudicazione provvisoria in favore di Sicurcenter s.p.a.;
i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione alla procedura concorsuale dell'aggiudicataria Sicurcenter s.p.a. e della seconda classificata Sveviapol Sud s.r.l., di cui al verbale di gara n. 1 del 6 marzo 2014;
i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione a valutazione delle offerte tecniche presentate, nonchè di valutazione delle stesse per come rassegnati nel verbale riassuntivo di gara n. 2 del 17 aprile 2014, compresi gli atti di individuazione delle c.d. "modalità operative" e tutte le valutazioni dei progetti tecnici concorrenti effettuate nella seduta riservata del 20 marzo 2014;
la determinazione dirigenziale del Servizio Appalti e Contratti n. 35 del 5 marzo 2014, avente ad oggetto la nomina della Commissione giudicatrice;
(ove occorra e in parte qua ) il Capitolato speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara;

- e per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato, con la aggiudicataria;

- per la condanna a disporre il subentro della ricorrente nell'aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto d'appalto, nonchè, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, di Sicurcenter s.p.a. e di Sveviapol Sud s.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla ricorrente incidentale Sicurcenter s.p.a.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 settembre 2015 la dott.ssa M L R e uditi per le parti l'avv. F C, l'avv. L N, l'avv. E S D, l'avv. T F, in sostituzione dell’avv. M C, l'avv. B R, in sostituzione degli avv.ti R S R, M B M e A T, l'avv. V P, in sostituzione dell’avv. G P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. - La Vis s.p.a. (in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituendo con Metronotte s.r.l.) - classificatasi al terzo posto (su tre partecipanti) nella graduatoria finale della procedura aperta in questione (basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) ed attuale gestore del servizio in regime di proroga e poi di affidamento provvisorio - impugna la determinazione dirigenziale del Comune di Taranto n. 181 ( rectius n. 182) del 20 ottobre 2014, recante l’aggiudicazione definitiva alla Sicurcenter s.p.a. del servizio di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali per la durata di anni cinque, relativamente al Lotto n. 2), nonché la nota comunale prot. n. 157960 ( rectius n. 158026) del 28 ottobre 2014 di comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva e ogni altro atto connesso, compresi: la determinazione dirigenziale n. 107 del 25 giugno 2014 di aggiudicazione provvisoria in favore di Sicurcenter s.p.a.;
i provvedimenti della Commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1 del 6 marzo 2014 di ammissione alla gara dell’aggiudicataria Sicurcenter s.p.a. e della seconda classificata Sveviapol Sud s.r.l.;
i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione a valutazione delle offerte tecniche presentate dalle due ditte controinteressate, nonché di valutazione delle offerte stesse di cui al verbale n. 2 del 17 aprile 2014, inclusi gli atti di individuazione delle c.d. “modalità operative” e tutte le valutazioni dei progetti tecnici concorrenti effettuate nella seduta riservata del 20 marzo 2014;
la determinazione dirigenziale n. 35 del 5 marzo 2014 di nomina della Commissione giudicatrice;
(ove occorra e in parte qua ) il Capitolato speciale d’appalto e il Disciplinare di gara. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto (ove stipulato), il subentro nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto d'appalto, nonché, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame:

1) Violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 8 e 134 R.D. n. 773/1931 – Violazione e falsa applicazione del combinato disposto normativo ex art.

2.3 Allegato A) e art. 8 del D.M. Ministero dell’Interno n. 269/2010 – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere;

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. b), c), m- ter ), Decreto Legislativo n. 163/2006 – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere;

3) Violazione del principio di gara – Violazione del principio di par condicio – Violazione del principio di determinatezza, unicità ed autosufficienza dell’offerta – Violazione del divieto di subappalto – Carenza istruttoria – Eccesso di potere;

4) Erronea presupposizione in fatto e carenza istruttoria – Irragionevolezza manifesta – Eccesso di potere;

5) Violazione del principio di pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa – Violazione del principio di imparzialità – Carenza istruttoria e difetto di motivazione – Eccesso di potere;

6) Violazione del principio di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa – Difetto di motivazione e irragionevolezza manifesta – Violazione dell’art. 84, comma 4, del Decreto Legislativo n. 163/2006 – Eccesso di potere;

7) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 lett. g), Decreto Legislativo n. 163/2006 – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);

8) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1 lett. g), Decreto Legislativo n. 163/2006 – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);

9) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 182 bis e 183 ter L.F. – Violazione della disciplina di gara – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Incapacità di partecipazione sub condicione – Gradatamente assenza di realizzazione di condizioni (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);

10) Invalidità propria e derivata, ove non caducante (motivi aggiunti 23 febbraio 2015);

11) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1° Dicembre 2010 n. 269 e della disciplina infra richiamata, ivi compreso il Decreto Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 – Violazione della disciplina di gara e di normativa di ordine pubblico – Oggetto e condizione impossibile e assente – Offerta tecnica impossibile, inammissibile, nulla (anche ex artt. 1418 e 1426 c.c.), inefficace – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 6 marzo 2015);

12) Invalidità propria e derivata, ove non caducante (motivi aggiunti 6 marzo 2015);

13) Violazione di legge – Violazione della lex specialis – Eccesso di potere per omessa, erronea, insufficiente considerazione di presupposti – Eccesso di potere per violazione di autolimiti – Violazione art. 3 Legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione e istruttoria – Illogicità ed irrazionalità manifeste – Contraddittorietà – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 1° aprile 2015);

14) Violazione e/o falsa applicazione del D.M. 1° dicembre 2010 n. 269 e della disciplina infra richiamata, ivi compreso il Decreto Lgs. 1° agosto 2003 n. 259 – Violazione della disciplina di gara e di normativa di ordine pubblico – Oggetto e condizione impossibile e assente – Offerta tecnica impossibile, inammissibile, nulla (anche ex artt. 1418 e 1426 c.c.), inefficace – Carenza istruttoria ed erronea presupposizione in fatto e in diritto – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti – Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Costituzione – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 1° aprile 2015);

15) Invalidità propria e derivata, ove non caducante (motivi aggiunti 1° aprile 2015).

16) Violazione di legge, sotto il profilo dell’erronea presupposizione e della falsa ed erronea applicazione (art. 51 Decreto Legislativo n. 163/2006;
gradatamente art. 116 della stessa fonte;
art. 27 della medesima fonte) e sotto il profilo della violazione (art. 20 Decreto Legislativo n. 163/2006 e Allegato II B del Decreto Legislativo n. 163/2006) – Violazione della lex specialis e della disciplina della selezione con riferimento alla fattispecie – Difetto di istruttoria – Violazione di autolimiti e della immodificabilità del concorrente – Violazione artt. 182 bis e 182 ter L.F. e del principio di certezza dell’offerta (motivi aggiunti 4 maggio 2015);

17) Violazione di legge – Violazione della lex specialis – Violazione art. 38 lett. f) Decreto Legislativo n. 163/2006 ed art. 75 D.P.R. n. 445/2000 – Eccesso di potere per omessa, erronea, insufficiente considerazione di presupposti – Eccesso di potere per violazione di autolimiti – Violazione art. 3 Legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione e istruttoria – Illogicità ed irrazionalità manifeste (motivi aggiunti 4 maggio 2015).

18) Violazione di legge – Violazione della lex specialis – Oggetto e condizione impossibile e assente, offerta tecnica impossibile, inammissibile, nulla – Eccesso di potere per omessa, erronea, insufficiente considerazione di presupposti – Eccesso di potere per violazione di autolimiti – Violazione art. 3 Legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione e istruttoria – Illogicità ed irrazionalità manifeste (motivi aggiunti 4 maggio 2015);

19) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. g) Decreto Legislativo n. 163/2006 – Violazione della disciplina di gara – Carenza di motivazione ed istruttoria – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti (motivi aggiunti 4 maggio 2015);

20) Violazione della disciplina di gara – Carenza di motivazione ed istruttoria – Eccesso di potere per sviamento, illogicità, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta – Violazione dei principi della par condicio tra i concorrenti – Violazione del principio di certezza dell’offerta ed art. 1346 c.c. e di cittadinanza di condizioni potestative – Violazione dei principi di esistenza, conservazione e continuità dei requisiti dal momento di presentazione dell’offerta al completamento del procedimento e sino alla esecuzione (motivi aggiunti 4 maggio 2015);

21) Invalidità propria e derivata, ove non caducante (motivi aggiunti 4 maggio 2015);

22) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 49 Decreto Legislativo n. 163/2006, della lex specialis e delle dichiarazioni ivi prescritte, dell’art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) – Difetto di istruttoria e di motivazione – Eccesso di potere per omessa considerazione di presupposti, per difetto di specifico requisito di idoneità professionale richiesto alla data di presentazione dell’offerta (28 febbraio 2014) e facente difetto in testa all’operatore ausiliario, assertivo concorrente subentrato Cosmopol s.r.l. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000 – Omessa verifica del contenuto delle autodichiarazioni – Violazione della lex specialis e della disciplina della selezione – Difetto di istruttoria – Violazione di autolimiti (motivi aggiunti 14 maggio 2015);

23) Violazione di legge – Violazione della lex specialis – Violazione art. 38 lett. f) Decreto Legislativo n. 163/2006 ed artt. 43, 71 e 75 D.P.R. n. 445/2000 – Omessa verifica del contenuto delle autodichiarazioni – Eccesso di potere per omessa, erronea, insufficiente considerazione di presupposti – Eccesso di potere per violazione di autolimiti – Violazione art. 3 Legge n. 241/1990 – Difetto di motivazione e istruttoria – Illogicità ed irrazionalità manifeste (motivi aggiunti 14 maggio 2015).

24) Invalidità propria e derivata, ove non caducante (motivi aggiunti 14 maggio 2015).

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento giuridico delle domande azionate, l’A.T.I. ricorrente concludeva come sopra riportato.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Taranto e le controinteressate Sicurcenter s.p.a e Sveviapol Sud s.r.l., depositando articolate memorie difensive con le quali hanno, puntualmente, replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di irricevibilità/inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio e dei numerosi motivi aggiunti proposti in corso di causa.

La Sicurcenter s.p.a. ha, inoltre, proposto (in data 31 dicembre 2014) ricorso incidentale “escludente”, impugnando gli atti di gara nella parte in cui è stata disposta l’ammissione dell’A.T.I. ricorrente principale.

La ricorrente principale ha avanzato istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n. 57 del 29 gennaio 2015.

La società controinteressata Sicurcenter s.p.a. ha, poi, avanzato (deposito del 24 settembre 2015) istanza di sospensione del giudizio ( ex art. 295 c.p.c.).

Alla pubblica udienza del 30 settembre 2015, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

2. - Il Collegio rileva che nell’odierna Camera di Consiglio è stato deciso altro ricorso proposto per l’annullamento degli atti relativi all’affidamento del Lotto n. 1 del servizio di vigilanza per gli uffici e strutture comunali e di competenza comunale del Comune di Taranto (la determinazione dirigenziale n. 181 del 20 ottobre 2014, recante l’aggiudicazione definitiva alla Sicurcenter s.p.a. del servizio di vigilanza per gli uffici e le strutture comunali per la durata di anni cinque, relativamente al Lotto n. 1, la nota comunale prot. n. 157960 del 28 ottobre 2014 di comunicazione della predetta aggiudicazione definitiva, ogni altro atto connesso - compresi la determinazione dirigenziale n. 107 del 25 giugno 2014 di aggiudicazione provvisoria in favore di Sicurcenter s.p.a., i provvedimenti della Commissione giudicatrice di cui al verbale n. 1 del 6 marzo 2014 di ammissione alla gara dell’aggiudicataria Sicurcenter s.p.a. e della seconda classificata Sveviapol Sud s.r.l., i provvedimenti della Commissione giudicatrice di ammissione a valutazione delle offerte tecniche presentate dalle due ditte controinteressate, nonché di valutazione delle offerte stesse di cui al verbale n. 2 del 17 aprile 2014, inclusi gli atti di individuazione delle c.d. “modalità operative” e tutte le valutazioni dei progetti tecnici concorrenti effettuate nella seduta riservata del 20 marzo 2014, la determinazione dirigenziale n. 35 del 5 marzo 2014 di nomina della Commissione giudicatrice, e, ove occorra e in parte qua , il Capitolato speciale d’appalto ed il Disciplinare di gara), nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto (ove stipulato), il subentro nell’aggiudicazione e, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente. Si tratta, precisamente, del ricorso n. 2942/2014 (proposto dalla Vis s.p.a. - in proprio e quale mandataria del R.T.I. costituendo con Metronotte s.r.l. - terza classificata, su tre partecipanti, nella procedura aperta per l’appalto del Lotto n. 1 del servizio de quo , posto in gara contestualmente al Lotto n. 2, regolamentato con la medesima lex specialis - Bando, Disciplinare e Capitolato Speciale -, con lo stesso esito dell’affidamento del Lotto n. 2), incluso il ricorso incidentale “escludente” proposto (in data 31 dicembre 2014) dalla società controinteressata aggiudicataria Sicurcenter s.p.a. (impugnando gli atti di gara nella parte in cui è stata disposta l’ammissione dell’A.T.I. ricorrente principale) ed i motivi aggiunti (23 febbraio 2015, 6 marzo 2015, 1° aprile 2015, 4 maggio 2015, 14 maggio 2015), contenenti (sostanzialmente) le medesime censure (a parte la specifica doglianza, contenuta nel ricorso principale, inerente alla dedotta asserita anomalia dell’offerta della società controinteressata Sveviapol Sud s.r.l.) formulate nell’ambito del presente giudizio (n. 2943/2014), tra le stesse parti della presente causa (Vis s.p.a. -ricorrente, Comune di Taranto - resistente, Sicurcenter s.p.a. e Sveviapol Sud s.r.l. - controinteressate, rispettivamente prima e seconda classificata sia per l’affidamento del Lotto n. 1 che per l’affidamento del Lotto n. 2).

La Sezione ritiene, pertanto, di richiamare integralmente, ai fini del presente giudizio, le conclusioni di cui alla suddetta decisione di questa Sezione (n. 2857/2015, resa a definizione del ricorso n. 2942/2014), riportandone testualmente i contenuti, e, pertanto, rileva, in diritto, quanto segue: “ In via preliminare, osserva il Collegio che il ricorso incidentale “escludente” (ritualmente) interposto dalla controinteressata SICURCENTER S.p.A., in base all’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile, va esaminato con priorità rispetto al ricorso principale (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 Febbraio 2014 n° 9 e 7 Aprile 2011 n° 4), posto che l’eventuale accoglimento del ricorso incidentale (con il quale si impugna l’ammissione alla gara dell’A.T.I. ricorrente principale) renderebbe improcedibile, per accertato difetto di legittimazione attiva, il gravame principale.

Ciò premesso, si rileva che il ricorso incidentale “escludente” proposto in data 31 Dicembre 2014 dalla controinteressata SICURCENTER S.p.A. è manifestamente infondato in quanto, da un lato, non si può ritenere collusiva (ossia, finalizzata a ledere il principio della libera concorrenza) un’A.T.I. “sovrabbondante” per il solo fatto che si presenti ad una gara pubblica, peraltro, in conformità alla previsione del punto 7.3 del Capitolato speciale d’Appalto, e, dall’altro, la presentazione di due distinte cauzioni provvisorie (anziché di un’unica polizza del medesimo importo complessivo) per i due Lotti non concreta un’ipotesi di esclusione dalla gara ai sensi dell’art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm..

Anche il ricorso principale è infondato nel merito e va respinto.

Innanzitutto, il Tribunale ritiene priva di fondamento la prima censura formulata nel ricorso principale (quella incentrata sul rilievo che l’assetto organizzativo dell’aggiudicataria e della seconda classificata è difforme dal modello organizzativo prescritto dal D.M. 1° Dicembre 2010 n° 269 e richiamato dalla lex specialis, poiché i soggetti intestatari delle rispettive licenze di p.s. non rivestono la qualità di legali rappresentanti degli Istituti di vigilanza controinteressati costituiti in forma societaria), alla luce dei provvedimenti delle Prefetture di Cosenza e di Lecce prodotti in giudizio dalle parti resistenti, dai quali risulta provato che gli attuali legali rappresentanti dei predetti Istituti di Vigilanza hanno da tempo (tempestivamente) richiesto la voltura a loro nome della licenza di p.s. (peraltro, per la SVEVIAPOL SUD S.r.l., è stato esibito provvedimento della Prefettura di Lecce prot. n° 5019 del 21 Gennaio 2014, che autorizza la Sig.ra Vergari Manuela a proseguire nella gestione dell’Istituto nelle more della definizione del procedimento concernente il rilascio della nuova licenza di p.s. in favore del nuovo legale rappresentante Sig. Aldo Piemontese).

In relazione alla seconda censura - che peraltro riguarda solo la seconda classificata SVEVIAPOL SUD S.r.l. - si osserva che: “l’accordo di ristrutturazione dei debiti” (di cui all’art. 182 bis del R.D. 16 Marzo 1942 n° 267 e ss.mm.) è un istituto distinto dal concordato preventivo, dal fallimento e dalla liquidazione coatta (tassativamente indicati dalla norma di legge invocata dalla ricorrente principale), sicchè non si ravvisa la dedotta incompletezza e falsità della dichiarazione ex art. 38 primo comma lett. a) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 (Cfr: T.A.R. Lazio Roma, Sezione II-bis, 14 Febbraio 2013 n° 1648);
parte ricorrente nemmeno indica il nominativo del legale rappresentante della Sveviapol S.r.l. - Società che, nel 2013, ha venduto l’80% delle quote sociali di SVEVIAPOL SUD S.r.l. alla Securline Service S.r.l. - che avrebbe dovuto rendere la dichiarazione ai sensi del citato art. 38 primo comma del Decreto Legislativo n° 163/2006 - che, invece, parla di socio unico persona fisica e non di socio unico persona giuridica -, né sembra essersi verificata l’ipotesi di cessione di azienda, fusione o incorporazione di società (è mal calibrato, ai fini di causa, il riferimento contenuto nella memoria difensiva della ricorrente principale alle previsioni dettate dal Decreto Legislativo 6 Settembre 2011 n° 159, “Codice delle leggi antimafia”, che non riguardano gli oneri dichiarativi inerenti i requisiti di ordine generale per partecipare a gare pubbliche di cui all’art. 38 del Decreto Legislativo n° 163/2006).

In relazione alla terza censura, l’omessa allegazione all’offerta tecnica della SICURCENTER S.p.A della relazione di sintesi relativa ai quattro elementi di valutazione illustrativa degli aspetti salienti della complessiva proposta progettuale, non concreta un elemento effettivamente (sul piano concreto) essenziale dell’offerta tecnica e, quindi, un’ipotesi di esclusione ex art. 46 comma 1-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm., né le proposte tecniche aggiuntive/migliorative del servizio di vigilanza presentate dalle due controinteressate appaiono realmente ubiquitarie, plurime, alternative e/o condizionate (considerato, tra l’altro, che l’offerta condizionata si configura solo quando la condizione dipende da circostanze diverse dall’accettazione della stazione appaltante), si da dover essere escluse o valutate con punteggio zero, e l’individuazione (operata da SVEVIAPOL SUD S.r.l.) del Responsabile tecnico del servizio nella persona di un consulente esterno non implica - con ogni evidenza - l’affidamento di un subappalto (vietato dal Capitolato speciale).

In relazione alla quarta censura, le valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante all’esito del sub-procedimento di verifica circa il carattere non anomalo dell’offerta economica dell’aggiudicataria non si appalesano illogiche e/o immotivate o manifestamente erronee, tenuto conto che - notoriamente - l’apprezzamento della stazione appaltante circa l’eventuale anomalia dell’offerta concreta un giudizio di attendibilità e serietà complessiva dell’offerta (e non delle sue singole voci di costo), la cui motivazione necessita di particolare analiticità ed approfondimento solo in caso di esito negativo, apparendo altrimenti adeguata anche una motivazione espressa con rinvio “per relationem” alle giustificazioni presentate dall’aggiudicataria (che, nella specie, sembrano complessivamente accettabili - al di là di qualche modesta inesattezza inerente alcune singole voci di costo - anche tenuto conto degli indicati sgravi previsti dalla Legge n° 407/1990) ”.

Con riferimento, poi, alla specifica censura formulata in relazione alla pretesa anomalia dell’offerta della controinteressata seconda classificata Sveviapol Sud s.r.l., il Collegio rileva che, come condivisibilmente evidenziato dalla stessa società nell’eccepire l’inammissibilità di tale doglianza ex art. 34 comma 2 del Cod. Proc. Amm. (memoria del 23 febbraio 2015), la stazione appaltante, pur avendo richiesto ed acquisito, ai fini del giudizio di anomalia, la documentazione giustificativa delle offerte delle società Sicurcenter s.p.a. e Sveviapol Sud s.r.l., non ha, poi, esaminato la documentazione prodotta da quest’ultima, né, tanto meno, formulato alcuna valutazione al riguardo, avendo ritenuto congrua l’offerta della prima classificata Sicurcenter s.p.a. (si veda il verbale della Commissione di gara del 16 settembre 2014). Tale specifica censura, dunque, è inammissibile ex art. 34 comma 2 Cod. Proc. Amm. (“ 2. In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati ”).

La Sezione osserva, inoltre, che “ La quinta censura impinge nel merito delle valutazioni discrezionali qualitative compiute dalla Commissione giudicatrice, per ciascuno dei quattro elementi di valutazione delle offerte tecniche, con il metodo previsto dalla lex specialis del “confronto a coppie” (di cui all’Allegato “G” del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207) – che sono adeguatamente motivate con l’attribuzione del punteggio numerico attribuito da ciascun commissario (vedi schede), tenuto conto della sufficiente puntualità dei sub-criteri di valutazione, indicatori della valenza tecnica delle offerte, prefissati dalla stazione appaltante nella disciplina di gara: Modalità di gestione dei servizi;
Prestazioni aggiuntive/migliorative del servizio;
Struttura organizzativa della ditta concorrente;
Modalità da applicare per monitorare e controllare i servizi di vigilanza appaltati – senza riuscire a dimostrare l’erroneità.

Infine, la sesta censura è priva di pregio giuridico poiché non si ravvisa, nella specie, la presenza di un effettivo conflitto di interessi o di altra situazione realmente idonei (sul piano concreto) a pregiudicare l’imparzialità e l’autonomia delle valutazioni espresse dai singoli componenti della Commissione giudicatrice dipendenti del Comune di Taranto (tutti dotati della necessaria competenza tecnica).

Tutti gli articolati e numerosi motivi aggiunti proposti (in data 23 Febbraio 2015, 6 Marzo 2015, 1° Aprile 2015, 4 Maggio 2015 e 14 Maggio 2015) dall’A.T.I. ricorrente in via principale, con i quali si denunciano ulteriori vizi sempre con riferimento ai medesimi provvedimenti amministrativi impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio, sono irricevibili/inammissibili (Cfr: Consiglio di Stato, V Sezione, 6 Maggio 2015 n° 2274), perché – sottolineato che l’art. 120 quinto comma c.p.a. (al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche ed accelerare la soluzione dei possibili contenziosi riguardati la materia degli appalti pubblici e quindi per dare rilievo al preminente interesse pubblico alla celerità delle procedure di affidamento dei contratti pubblici) dispone che “i motivi aggiunti, anche avverso atti diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine di trenta giorni decorrente… dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163” – comunque (a ben vedere) o si tratta di (pretesi) vizi di legittimità già conoscibili (con l’ordinaria diligenza) al momento della proposizione del ricorso (le istanze di accesso ai documenti amministrativi sono state presentate dalla VIS S.p.A. molto intempestivamente rispetto alla conoscenza dell’impugnata aggiudicazione definitiva e molto dopo la scadenza del termine di dieci giorni dall’invio della comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva previsto dall’art. 79 comma 5-quater del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm. per esperire la particolare forma di accesso - semplificato ed accelerato - ivi disciplinata, valevole - ad avviso del Tribunale -, per identità di “ratio”, anche in relazione agli accessi indirizzati nei riguardi delle P.A. diverse dalla stazione appaltante), o i motivi aggiunti sono incentrati su circostanze (quali, ad esempio, il rigetto dell’istanza di svolgimento del servizio di vigilanza nell’ambito territoriale della Provincia di Taranto disposto, per la SICURCENTER S.p.A., dal Prefetto di Cosenza nella licenza di p.s. del 17 Dicembre 2014, oppure il subentro della Cosmopol S.p.A. alla SVEVIAPOL SUD S.r.l. in forza della cessione del ramo di azienda del 1° Aprile 2015) verificatesi successivamente all’epoca di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva impugnato (del 20 Ottobre 2014) e, quindi, ininfluenti sulla legittimità di quest’ultimo e riferiti, peraltro, - inammissibilmente - a poteri della stazione appaltante resistente non ancora concretamente esercitati (verifica requisiti dell’aggiudicataria, del concorrente classificato al secondo posto e della impresa cessionaria del ramo di azienda di quest’ultimo).

In ogni caso, solo per completezza espositiva, si rileva che i predetti motivi aggiunti appaiono anche infondati, in quanto (tra l’altro): è stato depositato in giudizio certificato dell’Agenzia delle Entrate di Palermo attestante la regolarità fiscale di SICURCENTER S.p.A. esistente e persistente sino alla data del 12 Febbraio 2015, nonché certificato dell’Agenzia delle Entrate di Lecce attestante la regolarità fiscale di SVEVIAPOL SUD S.r.l. esistente e persistente sino alla data del 9 Giugno 2014;
non viene indicata dalla ricorrente principale la ragione o la norma per cui in presenza di ipotetici atti condizionali SVEVIAPOL SUD S.r.l. non poteva partecipare alla gara in questione;
la licenza prefettizia di p.s. che autorizzava SICURCENTER S.p.A. a svolgere il servizio di vigilanza nel Comune di Taranto non risulta essere stata revocata prima del 17 Dicembre 2014 (sicchè, era operante al momento dell’aggiudicazione definitiva del 20 Ottobre 2014);
della pretesa irregolarità contributiva di SICURCENTER S.p.A., relativa al mese di Dicembre 2012, non viene fatto alcun cenno nel provvedimento conclusivo del procedimento attivato dalla Prefettura di Cosenza (licenza di p.s. del 17 Dicembre 2014);
le allegate dichiarazioni mendaci dell’impresa ausiliaria Cosmopol S.p.A. e la titolarità in capo alla stessa dell’autorizzazione di p.s. inerente l’ambito territoriale di Taranto rilasciata solo il 4 Marzo 2014 sembrano irrilevanti ai fini di causa, perché riguardanti unicamente la posizione del concorrente secondo classificato nella graduatoria finale della procedura aperta di che trattasi, nel mentre non si ravvisa la presenza di dichiarazioni mendaci di SICURCENTER S.p.A. (prima classificata) in ordine ad (insussistenti) pregressi errori gravi nell’attività professionale con la P.A. (non risultando essere stati adottati atti di risoluzione contrattuale nei confronti di SICURCENTER S.p.A.)”
(T.A.R. Puglia, Lecce, n. 2857/2015, resa a definizione del giudizio n. 2942/2014) .

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate va disattesa l’istanza di sospensione del giudizio avanzata (ai sensi dell’art. 295 c.p.c.) da Sicurcenter s.p.a. e il ricorso principale ed il ricorso incidentale devono essere respinti.

3. - Sussistono gravi ed eccezionali motivi (la particolare complessità delle questioni oggetto della causa) per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

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