TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2022-03-09, n. 202200397
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Pubblicato il 09/03/2022
N. 00397/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01645/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1645 del 2021, proposto da
D V, rappresentata e difesa dall'avvocato A T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL DECRETO N. 2511/19 EMESSO DALLA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO - LEGGE PINTO
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. D G;
Rilevato:
- che parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata del titolo meglio indicato in epigrafe emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, ex art. 3 l. n. 89/2001;
- che il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;
Considerato :
- che ai sensi dell’art. 112 c.p.a. l'azione di ottemperanza puo' essere proposta per conseguire, tra l’altro, l'attuazione “ delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario ”;
- che, come rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a., vi è nella specie ostacolo alla ammissibilità del ricorso per difetto di produzione del passaggio in giudicato/attestazione di definitività del decreto;
- che non è ad esso equipollente, per come sostenuto dalla parte ricorrente nel termine appositamente concesso, la produzione del titolo notificato e la decorrenza dalla sua data del termine di 30 giorni per proporre opposizione al decreto ai sensi dell’art. 5 ter l. n. 89/2001;
- che, infatti, spetta al cancelliere della Corte di appello verificare non solo la notifica ed il decorso del termine, ma anche la mancata proposizione della suddetta opposizione;
- che l’esibita apposizione della formula esecutiva non può essere equiparata alla attestazione di passaggio in giudicato, potendo il cancelliere apporre la prima al decreto anche in ipotesi di proposizione dell’opposizione in quanto questa, ai sensi del comma 4 dell’art. 5 ter l. n. 89/2001, non sospende l’esecuzione (civile) del provvedimento (sul punto v. precedenti di questa Sezione, n. 333 e n. 334 del 2022);
Ritenuto :
- che il ricorso sia, pertanto, inammissibile;
- che in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione nulla debba disporsi sulle spese;