TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-06-18, n. 201015195

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-06-18, n. 201015195
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201015195
Data del deposito : 18 giugno 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02834/2010 REG.RIC.

N. 15195/2010 REG.SEN.

N. 02834/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2834 del 2010, proposto da:
R F, rappresentato e difeso dall’Avv. Enzo Napolano, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via Andrea D’Isernia, n. 8;



contro

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la cui sede, alla Via A. Diaz, n. 11 domicilia per legge;



PER L’ANNULLAMENTO

a) del decreto prot. n. 14205/12B16/Gab/Staff del 10.3.2010, notificato il 9.4.2010, di divieto detenzione armi e munizioni ex art. 39 T.U.L.P.S. emesso dal Prefetto della Provincia di Napoli;

b) di tutti gli atti annessi, preordinati e consequenziali..

VISTO il ricorso con i relativi allegati;

VISTO l’atto di costituzione in giudizio dell’intimata Amministrazione;

VISTO l’art. 28 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come da ultimo formulato dall’art. 9 della legge 21 luglio 200, n. 205;

VISTA la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato;

VISTI gli atti tutti della causa;

UDITA alla Camera di Consiglio del 17 giugno 2010 la relazione del cons. dr. Cernese;

RITENUTO in fatto e CONSIDERATO in diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame - notificato l’11.5.2010 e depositato il 26.5.2010 - R F - legale detentore, sin dal 1976, di armi presso la propria abitazione, per lo più per esigenze sportive e custodite con le dovute cautele e con l’osservanza delle prescrizioni legislative, non risultando denunzie o segnalazioni connesse - ha impugnato, innanzi a questo Tribunale, il decreto in epigrafe con cui il Prefetto della Provincia di Napoli, accogliendo la proposta del Commissariato P.S. di Giugliano-Villaricca, nella quale era stata segnalata a suo carico la pendenza di un procedimento penale per i reati di cui agli artt. 467 e 479 cod. pen., ai sensi degli artt. 11 e 39 del R.D. 18.6.1931, n. 773, gli aveva imposto il divieto a detenere armi, munizioni e materiale esplodente.

2. L’impugnato decreto consegue ai successivi approfondimenti, disposti per il tramite delle Forze dell’Ordine i quali si sono conclusi con una conferma all’attualità del richiesta provvedimento interdittivo, in quanto a carico dell’interessato “risultano attualmente pendenti i procedimenti penali n. 29950/2008 per i reati di cui agli artt. 416, 319, 321, e n. 18812/2006, per il reato di cui all’art. 44 D.P.R. n. 380/2001.

Preliminarmente rileva il Collegio

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