TAR Venezia, sez. II, sentenza 2019-02-13, n. 201900191
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Testo completo
Pubblicato il 13/02/2019
N. 00191/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01316/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1316 del 2002, proposto dal
Comune di Marcon (VE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. P M e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Venezia, San Polo, n. 1543
contro
sig.ra P L, rappresentata e difesa dall’avv. P M e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Mogliano Veneto (TV), via Matteotti, n. 20/1
sig. P M, non costituito in giudizio
sig. A P, non costituito in giudizio
sig.ra M P, non costituita in giudizio
per l’accertamento
dell’obbligo dei convenuti di trasferire e consegnare al Comune di Marcon (VE) le aree di rispettiva proprietà destinate a viabilità di P.R.G. ed evidenziate in colore rosso nella tavola n. 4 allegata all’atto d’obbligo del 27 aprile – 2 maggio 1994, dietro pagamento da parte del Comune, ai sigg.ri L, P e P, del corrispettivo ivi indicato
per la declaratoria
che le suddette aree , previa identificazione catastale tramite frazionamento, sono trasferite al Comune di Marcon in proprietà esclusiva, a titolo gratuito quella del sig. M e a titolo oneroso quelle dei sigg.ri L, P e P
per la condanna
dei resistenti all’immediata consegna delle aree per cui è causa al Comune di Marcon
nonché per la condanna
del sig. P M a rimborsare al Comune di Marcon gli importi da quest’ultimo dovuti ai sigg.ri L, P e P a titolo di corrispettivo per le aree di loro proprietà sopra elencate.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti il controricorso e i documenti della sig.ra P L;
Viste l’ordinanza presidenziale istruttoria n. 765/2017 del 10 novembre 2017 e la documentazione trasmessa dal Comune di Marcon (VE) in ottemperanza alla stessa;
Visti le memorie, i documenti e le repliche delle parti;
Vista la dichiarazione di interesse alla decisione del Comune di Marcon;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell’udienza “ di smaltimento ” del 22 gennaio 2019 il dott. Petro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
Il Comune di Marcon (VE) espone che in data 28 maggio 1991 i sigg.ri P L, A P e M P ottenevano la concessione edilizia n. 2295 avente ad oggetto un fabbricato ad uso residenziale (n. 2 alloggi) da costruire in via Venezia, sul terreno distinto in catasto al mapp. n. 25/C del fg. n. 1, Sez. unica.
In data 3 luglio 1992 il sig. P M otteneva a sua volta la concessione edilizia n. 2530 per la costruzione di altro fabbricato residenziale di due alloggi nella stessa via, sul terreno censito in catasto ai mapp.li nn. 25/m e 75/d del fg. n. 1, Sez. unica.
Aggiunge il Comune che con atto sottoscritto il 27 aprile – 2 maggio 1994 i privati si obbligavano a cedere all’Amministrazione comunale le aree di loro proprietà interessate dai lavori di costruzione della fognatura mista e destinate a viabilità di P.R.G. evidenziate in colore rosso nella tav. 4 allegata all’atto d’obbligo: più in specie, in base a quest’ultimo il sig. M si obbligava a cedere l’area di sua proprietà a titolo gratuito e a rimborsare all’Amministrazione le somme che la medesima avrebbe corrisposto ai sigg.ri L, P e P per la cessione delle aree di loro proprietà (calcolate ai sensi dell’art. 16 della l. 22 ottobre 1971, n. 865 per la regione agraria n. 2 della Provincia di Venezia, seminativo).
Tuttavia, sebbene i fabbricati venissero completati e poi dichiarati abitabili e nonostante l’invito del Comune, i privati interessati non adempivano all’obbligo di cedere le loro proprietà. Per conseguenza, con il ricorso in epigrafe il Comune di Marcon ha chiesto:
a) l’accertamento dell’obbligo dei convenuti di trasferirgli e consegnargli le aree oggetto di cessione in base all’atto di obbligo del 27 aprile – 2 maggio 1994, dietro pagamento ai sigg.ri L, P e P del corrispettivo ivi indicato;
b) la declaratoria che le suddette aree, previa identificazione catastale tramite frazionamento, gli sono trasferite in proprietà esclusiva (a titolo gratuito quella del sig. M e a titolo oneroso quelle dei sigg.ri L, P e P);
c) la condanna dei resistenti all’immediata consegna ( rectius : rilascio) delle aree per cui è causa;
d) la condanna del sig. P M al rimborso degli importi dovuti dal Comune stesso ai sigg.ri L, P e P quale corrispettivo per la cessione delle aree.
Si è costituita in giudizio la sig.ra P L, depositando controricorso con cui: 1) ha contestato la ricostruzione dei fatti compiuta dal Comune ricorrente; 2) ha eccepito in rito il difetto di giurisdizione sotto due differenti profili; 3) ha lamentato l’illegittimità dell’atto d’obbligo di cui la P.A. ha chiesto l’esecuzione in forma specifica, con conseguente inammissibilità del ricorso.
I sigg.ri M, P e P, sebbene evocati, non si sono costituiti in giudizio.
Con ordinanza presidenziale n. 765/2017 del 10 novembre 2017 si è disposto incombente istruttorio a carico del Comune, cui quest’ultimo ha ottemperato depositando una relazione con documenti sui fatti di causa e rappresentando: 1) che in data 24 ottobre 2002 il sig. P M ha proceduto alla cessione dell’area di sua proprietà; 2) che non risulta pervenuto alcun deposito di frazionamento delle aree oggetto di cessione da parte dei sigg.ri L, P e P.
In prossimità dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie e documenti.
In particolare, il Comune ricorrente, dopo aver replicato alle eccezioni di difetto di giurisdizione e di annullabilità dell’atto d’obbligo ed inammissibilità del ricorso, ha preso atto dell’avvenuta cessione dell’area di proprietà da parte del sig. M, delimitando la domanda di trasferimento delle aree a quelle di proprietà dei sigg.ri L, P e P.
La sig.ra L, dal canto suo: a) ha eccepito la nullità dell’atto d’obbligo, in quanto atto strumentale al compimento in via concordata di un procedimento espropriativo per il quale, però, era ormai venuta meno l’efficacia della relativa dichiarazione di p.u.; b) in subordine, ha chiesto il riconoscimento del diritto ad un corrispettivo per la cessione dell’area di proprietà conforme ai principi estimativi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011, in relazione all’indennità espropriativa per i suoli non edificabili.
Le parti hanno, inoltre, depositato memorie di replica: il Comune ha controdedotto all’eccezione di nullità dell’atto d’obbligo ed eccepito l’inammissibilità e comunque l’infondatezza della pretesa ad un corrispettivo maggiore di quello convenuto nell’atto stesso, mentre la resistente ha insistito nelle eccezioni e pretese già formulate.
All’udienza “ di smaltimento ” del 22 gennaio 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va affrontata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla resistente nel primo scritto difensivo, alla luce del noto insegnamento giurisprudenziale secondo cui l’analisi della questione di giurisdizione assume carattere prioritario rispetto a ogni altra questione, poiché il difetto di giurisdizione del giudice adito lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, in rito e nel merito (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421; T.A.R. Veneto, Sez. I, 23 ottobre 2018, n. 982; id., 30 marzo 2018, n. 357; id., 6 dicembre 2017, n. 1103). Ed invero, il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito della potestas iudicandi , la quale è un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione (cfr. C.d.S., Sez. V, 5 dicembre 2013, n. 5786; T.A.R. Veneto, Sez. I, 2 febbraio 2017, n. 117).
Eccepisce, in particolare, la sig.ra L, sotto un primo profilo, che l’atto d’obbligo di cui si chiede l’esecuzione avrebbe contenuto negoziale e natura privatistica, avendo esso ad oggetto una cessione immobiliare a fronte (per taluni dei privati, tra cui la stessa sig.ra L) del pagamento di un prezzo: la relativa controversia, perciò, apparterrebbe alla cognizione del G.O., risultando irrilevante che una delle parti sia un Ente pubblico. Sotto altro profilo, eccepisce che la sottoscrizione dell’atto d’obbligo sarebbe stata indotta dalla P.A. con l’inganno o addirittura con la costrizione, sicché la stessa sarebbe viziata: in quest’ottica, ciò comporterebbe il difetto di giurisdizione dell’adito G.A., ponendosi una questione di validità dell’atto d’obbligo, riservata alla cognizione del G.O. e la cui soluzione sarebbe prodromica all’esecuzione di tale atto.
L’eccezione è infondata sotto ambedue i profili ora riportati, atteso che la controversia ha ad oggetto l’inadempimento dell’obbligo dei privati previsto al punto B) dell’“ atto d’obbligo per l’esecuzione di opere di urbanizzazione a scomputo del contributo dovuto per le concessioni edilizie n° 2.295 del 28.05.1991 – n° 2530 del 03.07.1992 – n° 2.757 del 17.07.1993 ” (v. all. 9 al ricorso); detto obbligo consiste, come ricordato più volte, nella cessione delle aree di proprietà interessate dalla costruzione del tratto di fognatura mista lungo la strada (via Venezia) in cui si trovano i fabbricati assentiti, e comunque destinate a viabilità dal P.R.G. in vigore.
Al riguardo occorre riportare il seguente passaggio di una recente sentenza (T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 24 ottobre 2016, n.