TAR Milano, sez. III, ordinanza cautelare 2010-07-29, n. 201000824
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N. 00824/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 01604/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
Sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2010, proposto da:
S P, rappresentato e difeso dall'avv. I R, con domicilio eletto presso la Segreteria Tar in Milano, via Corridoni 39;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge nei suoi uffici in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento con il quale il direzione per l’impiego del personale militare dell’Aeronautica ha disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente presso il 2° Stormo Rivolto
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2010 il dott. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
considerato che:
con dispaccio in data 20 luglio 2009, l’amministrazione militare ha richiesto al personale coinvolto nel piano di reimpiego la compilazione del c.d. mod. annesso 2 con indicazione delle sedi di gradimento per il trasferimento;
l’obbligo, ex art. 10, l. n. 241 del 1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi presentati dagli interessati, nel corso dell’iter procedimentale, pur non imponendo un’analitica confutazione in merito di ogni argomento utilizzato dagli stessi, richiede uno svolgimento motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione della p.a. alle deduzioni dei privati;
nella specie, la pubblica amministrazione ha omesso qualunque motivazione in riferimento agli elementi di giudizio (peraltro riferiti a non trascurabili esigenze familiari) offerti dal ricorrente nel corso del procedimento con la memoria depositata ai sensi dell’art. 10 l. 241 del 1990;