TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-03-04, n. 201902832

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2019-03-04, n. 201902832
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201902832
Data del deposito : 4 marzo 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2019

N. 02832/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06957/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6957 del 2008, proposto da
C U, rappresentato e difeso dall'avvocato T A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Milizie, 76 Pal. III;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

B A, Dell'Edera Vito, R C F, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento datato 4 aprile 2008, notificato in data 23 aprile 2008, recante ad oggetto: “Esito giudizio di avanzamento per l'anno 2008, Col. RN Armi spe Ugo Correale”, in base al quale l’ufficiale è stato giudicato idoneo all’avanzamento per detta annualità e, per il punto di merito attribuitogli di 28,77, è stato collocato all’83° posto della graduatoria di merito, risultando non iscritto e dunque escluso dal quadro di avanzamento a scelta.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 18 gennaio 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe Ugo Correale ha impugnato il giudizio che ha dato luogo alla mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l’anno 2008.

Il ricorrente ha esposto di essere stato giudicato “idoneo” all’avanzamento, avendo tuttavia ottenuto il punteggio di merito finale di 28,77/30 e la posizione n. 83 del quadro di avanzamento, non sufficiente per ottenere la promozione, riservata a 19 candidati.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1. violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e 26 della l. n. 1137/55, degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 289/00, degli artt. 3 e 10 del d.m. 571/93 e del d.lgs. 490/97, dell’art. 3 della l. n. 241/90, di difetto di motivazione ed eccesso di potere sotto vari profili;

2. violazione degli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 298/2000 in relazione all’art. 3 della l. n. 241/90, difetto assoluto di istruttoria e di motivazione.

Il ricorrente ha poi ripercorso i titoli vantati, gli studi compiuti, le onorificenze ricevute, gli incarichi ricoperti, anche in missioni internazionali, deducendo che i colleghi utilmente posizionati in graduatoria, sulla base dell’esame dei rispettivi curricula, e con riserva di esaminare i libretti e le schede di valutazione prodotte dall’Amministrazione, ai fini della proposizione di motivi aggiunti, non avrebbero potuto ottenere valutazione complessivamente migliore rispetto a quella da lui ottenuta.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.

Con ordinanza n. 7852 del 13 luglio 2018 la Sezione ha disposto l’acquisizione a cura dell’Amministrazione resistente di tutti gli atti del giudizio di avanzamento al grado superiore impugnato.

Alla pubblica udienza del 18 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 23 e 26 della l. n. 1137/55, del d.m. 571/93 e del d.lgs. 490/97, e l’eccesso di potere sotto vari profili.

In particolare ha evidenziato che, sulla base dell’esame della documentazione caratteristica presentata ai fini dell’avanzamento, i controinteressati non potevano vantare un curriculum equivalente al suo, né i periodi di comando minimi previsti dalla legge per l’inclusione in valutazione.

Al riguardo va premesso che il giudizio espresso dalla Commissione ai fini dell’avanzamento costituisce una valutazione di merito insindacabile dal giudice amministrativo.

In particolare, il sistema di promozione per gli Ufficiali delle Forze Armate è a scelta: dunque, esso è caratterizzato da una valutazione in assoluto per ciascuno dei partecipanti e non dalla comparazione tra i candidati, e l’iscrizione nel quadro consegue alla posizione conseguita da ciascuno nella graduatoria.

Nello specifico, nel procedimento di avanzamento “a scelta” il punteggio attribuito dalla commissione superiore di avanzamento agli interessati è frutto dell’analisi del profilo attitudinale e di carriera degli stessi, condotta nell’ambito di una procedura a scelta finalizzata al conferimento di un alto grado, implicante l’esercizio di funzioni dirigenziali nuove e ben più complesse di quelle meramente direttive proprie del grado inferiore. Vengono in rilievo, quindi, livelli di valutazione per i quali risulta essere elevata la discrezionalità tecnica della commissione, trattandosi di ufficiali dotati di ottimi precedenti di carriera, le cui specifiche qualità sono definibili solo attraverso sfumate analisi di merito che non possono ridursi ad una ponderazione meramente aritmetica del numero e della qualità dei titoli posseduti da ciascun valutando (Tar Lazio, sez. I bis, sentenza n. 5593/2018, Consiglio di Stato, IV Sezione, nn. 5/99, 1124/98), ma devono necessariamente estrinsecarsi in valutazioni di “sintesi”.

Le valutazioni svolte dalla Commissione di avanzamento per la promozione al grado superiore sono quindi fondate su una percezione globale e complessiva delle qualità manifestate dal militare, aldilà dello specifico apprezzamento dei singoli titoli vantati.

Resta, dunque, precluso al giudice amministrativo invadere l’ambito delle valutazioni apportate dalla Commissione di avanzamento per gli Ufficiali, dovendo il giudizio rimanere limitato ad una generale verifica della logicità e razionalità dei criteri seguiti in sede di scrutinio (TAR Lazio, Sez. I bis, 5 febbraio 2018, n. 1427;
Cons. Stato, Sez. IV, 23 ottobre 2017, n. 4860).

Ciò comporta che la discrezionalità tecnica della Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazioni macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, così da comportare un vizio della funzione (TAR Lazio, Sez. I bis, 7 settembre 2012, n. 7629;
Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7397).

Pertanto il giudice non può sostituire propri criteri di valutazione a quelli utilizzati dall’Amministrazione ma deve solo accertare se questi, nel loro insieme, siano palesemente incoerenti, ossia non omogenei, nei confronti dei diversi candidati (Cons. Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2016, n. 5505;
TAR Lazio, Sez. I, 9 aprile 1997, n. 555). Il sindacato del giudice amministrativo si deve limitare a verificare se il giudizio espresso sia stato determinato da un errore nell’acquisizione dei fatti determinati oppure da un macroscopico errore nell’apprezzamento e nella valutazione degli stessi elementi, talmente abnorme e grossolano da essere evidente a chiunque ovvero sia stato determinato dalla violazione delle regole del procedimento valutativo, in primis dall’adozione di un criterio di valutazione diverso da quello prescritto dalla normativa in materia, oppure quest’ultimo sia applicato con metro di valutazione difforme per i diversi candidati (TAR Lazio, Sez. I bis, 1 marzo 2017, n. 3009;
19 febbraio 2016, n. 2207;
12 giugno 2014, n. 6300;
10 marzo 2014, n. 2746). Dunque, l’incoerenza della valutazione (e quindi del punteggio assegnato) deve emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza.

Nel caso di specie, va innanzitutto evidenziato che lo stesso ricorrente, al momento della proposizione del ricorso, nel formulare le censure avverso il giudizio comparativo si è riservato di ulteriormente argomentare i motivi dedotti all’esito della produzione, da parte dell’Amministrazione, delle schede valutative;
tuttavia, acquisita la documentazione, nessuna ulteriore censura o argomentazione è stata proposta, sicché l’oggetto del giudizio resta cristallizzato su quanto contenuto nel ricorso.

Venendo alle censure afferenti al merito della valutazione, deve rilevarsi che il ricorrente si è limitato a censurare la valutazione complessiva sottesa al giudizio di avanzamento, senza effettuare un’analisi dettagliata e atomistica dei titoli dei diversi candidati, di modo che le doglianze formulate non sono idonee ad evidenziare palesi incongruità del giudizio compiuto, tenuto conto del fatto che il criterio di avanzamento previsto per gli Ufficiali non è quello della promozione per merito comparativo, ma a scelta, in cui le singole valutazioni trovano una loro compensazione interna, così che la mancanza di qualche titolo da parte di taluno di candidati è controbilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dalla Commissione (Cons. Stato, Sez. IV, 7 dicembre 2015, n. 5565;
11 dicembre 2014, n. 6083;
10 marzo 1998, n. 397).

Nella specie non emergono, pertanto, ictu oculi chiari sintomi di incoerenza o irragionevolezza negli esiti della valutazione contestata o di inadeguatezza del punteggio attribuito, specie se raffrontato con quelli dei controinteressati.

Al riguardo si osserva, in primo luogo, che nel giudizio di avanzamento non costituisce sufficiente indizio di preminenti doti professionali, rispetto ai colleghi, l’importanza degli incarichi. La rilevanza degli incarichi non è di per sé attributiva di capacità e di attitudini (art. 10, D.M. n. 571, 1993) e, in ogni caso, è precluso al giudice amministrativo quantificare l’importanza degli incarichi ricoperti (Cons. Stato, Sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7957).

Gli elementi dedotti, come risultanti dagli atti di causa, stante la loro assoluta genericità, non palesano la sussistenza di evidenti disparità di valutazione.

E’ sufficiente rilevare, in merito, che, come dedotto dall’Amministrazione resistente, dall’esame delle valutazioni comparative delle qualitates vantate, sintetizzate dalla difesa erariale nelle tabelle riportate nella memoria difensiva, emerge che i punteggi riportati dai controinteressati assumono valori superiori.

I colleghi citati come controinteressati, rispetto ai cui curricula comunque non è stata spiegata alcuna specifica contestazione, hanno ottenuto, nel grado oggetto di giudizio, espressioni elogiative di miglior pregio, e nella precedente procedura di avanzamento già occupavano una migliore posizione in graduatoria, rispetto all’interessato, come riportato nella tabella riepilogativa contenuta nella relazione dell’Amministrazione.

Inoltre, con riferimento ai titoli di studio posseduti i controinteressati Dell’Edera e B vantano un maggior numero di titoli di studio (2 lauree e 1 master il primo, 2 lauree e 4 master il secondo, oltre a 2 diplomi di perfezionamento);
il Rondano ed il Dell’Edera annoverano poi rispettivamente una Croce d’Argento ed una Croce di Bronzo al Merito dell’Esercito.

Di contro, dalla documentazione caratteristica del ricorrente si rilevano numerose valutazioni di livello non apicale: a titolo esemplificativo la R.I. n. 73 riportante 5 voci non apicali (tra cui “spirito di servizio e senso della misura”) e 3 voci di terzo livello (tra cui “perspicacia e autocontrollo”), la S.V. n. 74, nell’incarico di Comandante di Reggimento, riportante 11 voci non apicali (tra cui “preparazione tecnico professionale, predisposizione al controllo, spirito di iniziativa, spirito di collaborazione, senso della misura ed autocontrollo”);
la S.V. n. 76, riportante 18 voci non apicali (tra cui “preparazione tecnico professionale, predisposizione al comando, predisposizione al controllo, spirito di iniziativa, spirito di servizio, esemplarità, decisionalità, senso della misura ed autocontrollo”) e 1 voce di terzo livello, e numerose altre.

Dall’esame della documentazione personale degli interessati non emergono, quindi, elementi tali da evidenziare un’illogicità del giudizio, come espresso dai componenti la Commissione, trattandosi invero di candidati dotati di profili di carriera pressoché simili, le cui qualità sono apprezzabili solo attraverso sfumature di merito, implicanti una ponderazione non aritmetica delle risultanze documentali, che esula dal sindacato di legittimità di questo giudice.

Alla luce delle considerazioni svolte, le doglianze complessivamente articolate dal ricorrente non sono meritevoli di favorevole considerazione e, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell’Amministrazione resistente in € 1500,00.

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