TAR Salerno, sez. I, sentenza 2021-11-22, n. 202102505
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Pubblicato il 22/11/2021
N. 02505/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00095/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 95 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
E M, G G, G C, I C, L F, M A, M M, rappresentate e difese dall'avvocato F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
R G, M d G, M D L, Antonino Di Leva non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del decreto sindacale n° 5 del 30 settembre 2020 di nomina dei componenti la Giunta Comunale di Positano, pubblicato all'albo pretorio dal 07.10.2020 al 22.10.2020;della Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 30 settembre 2020, pubblicata il 7.10. 2020 fino a tutto il 22.10.2020, con la quale, ex art. 46, comma 2, del D. Lgs. n° 267/2000, l'assise consiliare ha operato il controllo sulla nomina dei componenti la Giunta Comunale, operata dal Sindaco con decreto n° 5 del 30 settembre 2020, decreto del quale ha dato comunicazione al nuovo Consiglio nella sua seduta di insediamento tenutasi il 30 settembre 2020;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi incluso la Statuto comunale se lesivo degli interessi delle ricorrenti
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mascolo Elena il 10.4.2021:
annullamento del decreto n° 2 del 4 febbraio 2021, con il quale il Sindaco del Comune di Positano avrebbe inteso confermare i medesimi componenti di sesso maschile della Giunta che erano stati nominati con il decreto n° 5 del 30 settembre 2020;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Positano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 settembre 2021 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti, cittadine elettrici e residenti nel Comune di Positano, tre delle quali ricoprono anche la carica di consiglieri comunali, hanno impugnato il decreto sindacale n° 5 del 30 settembre 2020, con il quale sono stati nominati i componenti della Giunta Comunale di Positano nelle persone di M d G, M D L, R G, Antonino Di Leva, nonché la delibera di Consiglio Comunale del 30 settembre 2020, lamentando, con un unico motivo “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 51 COST. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 3, 43, COMMA 2, 47, COMMI 3 E 4 DEL D. LGS. N° 267/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 1, COMMA 137, DELLA LEGGE N° 56/2014 – VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL D.LGS. 198/2006, VIOLAZIONE DELL’ART. 23 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA DI POTERE: SVIAMENTO – CARENZA DEI PRESUPPOSTI – DIFETTO DI MOTIVAZIONE SOTTO IL PROFILO DI ILLOGICITÀ, INCONGRUENZA E CONTRADDITTORIETÀ ”.
2. Nel costituirsi in giudizio il Comune di Positano ha depositato il decreto n. 2 del 2021, con il quale è stato adottato il nuovo atto di nomina degli assessori e ha eccepito l’improcedibilità del ricorso.
3. Con atto di motivi aggiunti notificati il 6 aprile 2021 e depositati il successivo 10 aprile le ricorrenti hanno impugnato l’atto confermativo, deducendo “ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 51 E 97 COST. –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6, COMMA 3, 43, COMMA 2, 47, COMMI 3 E 4 DEL D. LGSL. N° 267/2000 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 1,