TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-08-07, n. 200908002

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2009-08-07, n. 200908002
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200908002
Data del deposito : 7 agosto 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01769/2009 REG.RIC.

N. 08002/2009 REG.SEN.

N. 01769/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1769 del 2009, proposto da:
V F, rappresentato e difeso dall'avv. R S F, con domicilio eletto presso Claudia De Curtis in Roma, via Marianna Dionigi, 57;

contro

Ministero della Giustizia - Consiglio Superiore della Magistratura, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12

nei confronti di

G R F, non costituito

per l'annullamento

della deliberazione del CSM del 17 dicembre 2008 concernente la nomina del dott. G R F a Presidente del Tribunale di Nola;

in parte qua delle deliberazioni della Quinta Commissione del CSM di cui ai verbali n. 778 del 18 giugno 2008 e n. 831 del 28 ottobre 2008 e del relativo atto di concerto del Ministro della Giustizia;

di ogni altro atto preordinato, presupposto, connesso e conseguente;

del D.P.R. del 14.1.2009 recante la nomina a Presidente del Tribunale di Nola, a sua domanda, del dott. G R F

con conseguente condanna delle amministrazioni intimate al risarcimento del danno ingiusto.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti depositati dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 dicembre 2008, ha deliberato, a maggioranza, la nomina a Presidente del Tribunale di Nola, a sua domanda, del dott. G R F, magistrato di settima valutazione di professionalità, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Di talché, il dott. F, destinatario di una proposta di minoranza, ha proposto il presente ricorso, deducendo censure di Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 D.Lgs. 160/2006, come modificati dalla L. 111/2007, nonché delle circolari, deliberazioni e risoluzioni del CSM n. P13000 dell’8.7.1999, del 7.3.2001, n. P14306 del 22.6.2005, n. P14632 del 24.6.2005, n. P14757 del 27.6.2005, n. P20691 dell’8.10.2007, del 21.11.2007 e del 10.4.2008. Violazione dell’art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento. Carenza di motivazione. Illogicità. Manifesta ingiustizia. Illegittimità derivata.

In particolare, ha evidenziato che, nella valutazione comparativa, la sua posizione avrebbe certamente dovuto prevalere su quella del dott. R F quanto ai profili sia del merito sia delle attitudini.

Il ricorrente ha altresì formulato richiesta di risarcimento dei danni.

Con motivi aggiunti, ha esteso l’impugnativa, per gli stessi motivi dedotti con il ricorso introduttivo del giudizio, al D.P.R. del 14.1.2009 recante la nomina a Presidente del Tribunale di Nola del dott. G R F.

L’Avvocatura dello Stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto del ricorso.

Il dott. F ha depositato altra memoria a sostegno delle proprie ragioni.

All’udienza pubblica del 24 giugno 2009, la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 17 dicembre 2008, ha deliberato, a maggioranza, la nomina a Presidente di Tribunale di Nola, a sua domanda, del dott. G R F, magistrato di settima valutazione di professionalità (già magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina alle funzioni direttive superiori), attualmente presidente di sezione del Tribunale di Napoli, con il contestuale conferimento delle funzioni direttive giudicanti di primo grado.

Con conseguente D.P.R. 14 gennaio 2009, è stata decretata la nomina a Presidente del Tribunale di Nola, a sua domanda, del predetto magistrato.

Il Plenum ha approvato la proposta di maggioranza (tre voti a favore) di nomina del controinteressato, mentre il dott. F è stato destinatario di una proposta di minoranza (due voti a favore).

Nella proposta approvata dal plenum, il relatore, dopo avere esposto le ragioni per le quali “emerge la sicura prevalenza del dot. Fragola Giovanni R, che vanta un curriculum che lo individua come il candidato più idoneo a ricoprire l’ufficio direttivo di Presidente del Tribunale di Nola”, ha fatto tra l’altro presente che “il dott. R vanta un iter professionale di particolare prestigio, contrassegnato da ricchezza di esperienze e competenze acquisite nel settore giudicante, e da una non indifferente conoscenza delle tematiche di organizzazione degli uffici e di ordinamento giudiziario … ha maturato esperienze in uffici dalle dimensioni, caratteristiche e con problematiche molto differenti, esercitando più che positivamente tutte le funzioni;
in tali incarichi ha avuto modo di occuparsi di processi di particolare complessità e delicatezza, dando prova delle sue eccellenti capacità professionali … sotto il profilo delle attitudini organizzative, il dott. R ha altresì dimostrato, nella sua lunga esperienza semidirettiva presso uffici giudicanti, sia come Presidente di Sezione a S.M.Capua Vetere, sia nell’attuale incarico di Presidente di sezione al Tribunale di Napoli, di possedere anche eccezionali capacità di direzione … ha diretto per oltre otto anni la II seconda sezione penale del Tribunale di S.M.C. Vetere, svolgendo anche le funzioni di coordinatore del settore penale dibattimentale, incarico affidatogli proprio per le sue capacità organizzative. Dal 15 giugno 1998 è stato trasferito al Tribunale di Napoli con le stesse funzioni di presidente della V sezione penale … proprio il clima di armonia fra i giudici che compongono le sezioni dirette dal dott. R, testimoniato dalla stabilità delle presenze in organico, ha consentito una alta definizione dei processi da parte di tutti i giudici, in particolare la V sezione penale del Tribunale di Napoli ha una pendenza di processi inferiore a quella del momento in cui il dott. R ha assunto la presidenza. Prima ancora degli incarichi semidirettivi sopra esposti, il dott. R è stato dirigente vicario della Prefettura di Castellammare di Stabia, nonché della Procura di Lagonegro durante un periodo di assenza del titolare”.

La proposta approvata a maggioranza dal CSM, per quanto più specificamente attiene alla comparazione con gli altri candidati e, in particolare, con il ricorrente, ha ancora evidenziato che “il dott. R prevale, anzitutto, sui candidati che pure hanno svolto o svolgono funzioni direttive, quali … il dott. F – presidente di sezione del Tribunale di Napoli dal 1994 … per la particolare ampiezza di esperienze e di qualificazione professionale maturata a livelli molto elevati nel settore giudicante dal candidato proposto. Ancora, sotto il profilo attitudinale, appare significativo rilevare che il dott. R svolge positivamente funzioni di direzione sin dal 1990, e prima ancora quelle direttive in via di fatto alla Pretura di Castellammare di Stabia e alla Procura di Lagonegro, e quindi da un tempo maggiore rispetto a tutti gli altri candidati sopra menzionati … il dott. F, in particolare, destinatario di una proposta di minoranza, ha esercitato - seppure in tutti i possibili ruoli – il solo ruolo di giudice e poi di presidente di sezione al Tribunale di Napoli, sin dalla sua primissima destinazione, e ciò ha determinato una ineluttabile limitazione delle sue esperienze professionali”.

2. La circolare del CSM P-13000 dell’8 luglio 1999 e successive modifiche prevede che, ai fini del conferimento di tutti gli uffici direttivi, si fa riferimento ai criteri delle attitudini, del merito e dell’anzianità, opportunamente integrati fra loro.

La valutazione comparativa degli aspiranti è effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali.

Per attitudini, si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente, per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità, le funzioni direttive da conferire.

Per merito, si intende l’impegno valutato in riferimento alla qualità ed alla quantità del lavoro svolto;
la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali;
la puntualità e la diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri;
la disponibilità a far fronte alle esigenze dell’ufficio.

La deliberazione del Consiglio del 21 novembre 2007, inoltre, ha apportato precisazioni ed integrazioni alla circolare 13000/1999 specificando, tra l’altro, il valore residuale dell’anzianità ed in particolare che “nell’attuale assetto normativo … vengono in rilievo soprattutto i parametri delle attitudini (in particolare direttive) e del merito che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo unitario … Il fattore ‘durata’ diviene criterio di validazione dei parametri del merito e delle attitudini dei quali, attesta la costanza e la persistenza e perciò lo specifico valore”.

3. Il ricorrente ha sostenuto, sulla base di un’analitica ricostruzione dei curricula, che avrebbe dovuto prevalere nella valutazione comparativa con il controinteressato.

Il Collegio, in linea generale, fa presente che le determinazioni del Consiglio Superiore della Magistratura costituiscono esercizio di potere discrezionale e, se è vero che la scelta dell’organo di autogoverno costituisce una valutazione di opportunità alla quale il giudice amministrativo non può sovrapporre una propria autonoma valutazione, è altrettanto vero che l’azione amministrativa discrezionale è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità, oltre che per violazione di legge, anche per illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti nonché per carenza di motivazione o di istruttoria.

In altri termini, il sindacato giurisdizionale sulle delibere con cui il CSM conferisce ai magistrati uffici direttivi può estendersi nell’ambito dell’esame dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione a base della decisione nonché dell’accertamento del nesso logico di consequenzialità tra presupposti e conclusioni.

Nel caso di specie, il dott. R è stato preferito al dott. F per la particolare ampiezza di esperienze e di qualificazione professionale maturata a livelli molto elevati nel settore giudicante, per avere svolto positivamente funzioni di direzione da un tempo maggiore ed inoltre perché il ricorrente ha esercitato il solo ruolo di giudice e poi di Presidente di Sezione a Napoli con conseguente limitazione delle sue esperienze professionali.

Il Collegio ritiene che detta valutazione comparativa, da un lato, non sia assistita da un’esauriente motivazione, dall’altro, sia sostanzialmente illogica.

Il dott. V F è stato giudice al Tribunale di Napoli dal 23.1.1968 nonché Presidente di sezione al medesimo Tribunale dal 14.1.1994, mentre il dott. Fragola Giovanni R ha svolto le funzioni di pretore dal 24.3.1967 presso la Pretura di Ottaviano, di pretore presso la Pretura di Lagonegro dal 1° dicembre 1971, di giudice presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 6.9.1974, di pretore presso la Pretura di Castellammare di Stabia dal 14.4.1978 e, in applicazione della legge 30/1989, presso la Pretura di Napoli, di Presidente di sezione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dal 13.3.1990 e di Presidente di sezione del Tribunale di Napoli con decorrenza dal 15.6.1998.

In primo luogo, la valutazione secondo cui il controinteressato sarebbe da preferire al ricorrente per la particolare ampiezza di esperienze e di qualificazione professionale maturata a livelli molto elevati nel settore giudicante si rivela incongrua da un punto di vista logico e fattuale.

Dalla stessa proposta in favore del dott. R, infatti, emerge che l’interessato svolge dal 1990 funzioni semidirettive di Presidente di Sezione, prima al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dove ha diretto per oltre otto anni la II sezione penale svolgendo anche le funzioni di coordinatore del settore dibattimentale penale, poi al Tribunale di Napoli, dal 15.6.1998, dove è stato assegnato alla V sezione penale, mentre il dott. F, come emerge dalla proposta in suo favore, ha diretto presso il tribunale di Napoli, dal 1994 al 1998 la V sezione penale, la quale contemporaneamente svolgeva anche funzioni di tribunale del riesame, e durante lo stesso periodo ha svolto anche le funzioni di presidente supplente della IV sezione della corte di assise;
dal 1998 al 2003 è stato destinato con funzioni di presidente alla VIII sezione civile, conservando quelle di presidente supplente della IV sezione della corte di assise e dirigendo anche la III sezione stralcio istituita in forza della L. 276/1997;
dal 2003 è Presidente della VII sezione civile (sezione composta da 14 magistrati e 52 dipendenti di cancelleria), che cura il settore fallimentare e le controversie societarie, nonché quella di giudice supplente del Registro delle Imprese.

Di talché, emerge ictu oculi che le esperienze semidirettive svolte dal R F non sono più ampie e qualificate di quelle svolte dal dott. F, atteso che egli ha sempre svolto funzioni di presidente in ambito penale, mentre il ricorrente ha svolto funzioni di presidente in sezioni sia penali che civili e, nell’ambito di queste ultime, trattando settori molto delicati e complessi quali quello fallimentare e societario.

Va da sé, inoltre, che la circostanza per cui il dott. R è stato dirigente vicario della Pretura di Castellammare di Stabia nonché della Pretura di Lagonegro durante un periodo di assenza del titolare non può assumere alcun rilievo, trattandosi di esperienze che, ai fini del conferimento di un ufficio direttivo, non sono molto significative e, comunque, sono risalenti nel tempo, mentre nella comparazione non ha avuto alcuna evidenza, ad esempio, la circostanza, indubbiamente rilevante sotto il profilo delle conoscenze organizzative e, quindi, ai fini della corretta valutazione dei parametri sulla cui base deve essere individuato il candidato più idoneo a ricoprire la funzione direttiva, che, prima della nomina a presidente di sezione, il dott. F “è stato - per oltre un decennio - in qualità di giudice addetto all’Ufficio di Gabinetto della Presidenza del Tribunale, uno dei collaboratori del Presidente del Tribunale per lo studio e la redazione in bozza di atti e provvedimenti di quest’ultimo” e che, “anche dopo il conferimento dell’incarico semidirettivo, ha proseguito a svolgere contemporaneamente le udienze presidenziali di separazione personale e di divorzio e a collaborare con la presidenza, quale presidente di gabinetto, in attività anche amministrativa di competenza del Dirigente”.

Lo svolgimento positivo di funzioni di direzione per un maggiore periodo di tempo, inoltre, non è una circostanza di per sé sola sufficiente a giustificare il giudizio di prevalenza formulato, pure in considerazione del fatto che il dott. F svolge anch’egli funzioni semidirettive da un tempo estremamente ampio (dal 14 gennaio 1994).

La circostanza che il ricorrente abbia esercitato il solo ruolo di giudice e poi di Presidente di Sezione a Napoli, infine, non può dirsi affatto indicativo di una limitazione delle sue esperienze professionali che, anzi, dal curriculum risultano estremamente ampie e qualificate e, peraltro, svolte in una realtà giudiziaria significativa e complessa quale quella di Napoli.

In altri termini, il Collegio ritiene che lo svolgimento delle funzioni giudiziarie nella sola città di Napoli, in sezioni sia penali che civili e, nell’ambito di queste, in una molteplicità di settori vasti e complessi non sia affatto indicativa di una limitata esperienza professionale che, anzi, appare superiore a quella del magistrato che abbia svolto la propria attività in ambiti più limitati, sia a Napoli che in sedi giudiziarie più periferiche.

D’altra parte, il fatto che il ricorrente, avendo conseguito una brillantissima posizione in graduatoria nel proprio concorso, come indicato nella memoria difensiva, abbia svolto sempre la propria attività a Napoli, non può ora ragionevolmente trasformarsi in un limite per l’attribuzione di un ufficio direttivo e, per altro verso, occorre considerare che il controinteressato, pur avendo prestato la propria attività lavorativa non solo a Napoli, ha pur sempre esercitato le funzioni in sedi vicine e, verosimilmente, meno complesse come Ottaviano, Lagonegro, Santa Maria Capua Vetere e Castellammare di Stabia.

Di qui, l’illegittimità dell’azione amministrativa, atteso che, nel giudizio comparativo tra i due candidati, la proposta approvata dal plenum ha ritenuto prevalente la posizione del controinteressato con una motivazione non esaustiva e basata prevalentemente su presupposti incongrui, laddove l’unico presupposto oggettivo, vale a dire la maggiore durata dello svolgimento di funzioni semidirettive, nella complessiva valutazione dei curricula, si rivela di per sé inidoneo a giustificare, sia pure in presenza di un curriculum di elevato profilo, un giudizio di prevalenza in favore del dott. R F.

La fondatezza dell’esaminata doglianza determina la fondatezza dell’azione impugnatoria e, per l’effetto, l’annullamento della delibera del 17 dicembre 2008 con cui l’Assemblea Plenaria del CSM ha conferito al dott. R l’Ufficio Direttivo di Presidente del Tribunale di Nola e del successivo D.P.R. del 14 gennaio 2009.

4. Il Collegio rileva altresì che, per l’esatta individuazione dell’ambito di efficacia soggettiva della sentenza di annullamento, occorre distinguere tra la sua parte dispositiva (di eliminazione dell’atto) e la sua parte ordinatoria (conformativa della successiva attività amministrativa), nel senso che, mentre in ordine alla prima la pronuncia non può che fare stato erga omnes, in ordine alla seconda fa stato unicamente inter partes (ex multis: Cons. Stato, IV, 5 settembre 2003, n. 4977;
T.A.R, Lazio, I, 31 gennaio 2008, n. 833;
T.A.R. Lazio, I, 11 febbraio 2009, n. 1362).

L’attività rinnovatoria in esecuzione della pronuncia giurisdizionale di annullamento, inoltre, non può estendersi oltre ciò che ha costituito oggetto della pronuncia, atteso che, in caso contrario, verrebbero ad essere travolte fasi procedimentali che non sono state oggetto di sindacato giurisdizionale o che non sono strettamente dipendenti da quelle dichiarate illegittime (ex multis: Cons. Stato, VI, 12 novembre 2002, n. 6250).

L’annullamento degli atti impugnati, quindi, non comporta la necessità di avviare un nuovo procedimento per la copertura del posto di Presidente del Tribunale di Nola, dovendo l’attività rinnovatoria dell’amministrazione essere limitata a ciò che ha costituto oggetto della sentenza di annullamento.

Il CSM, pertanto, in esecuzione della presente sentenza, dovrà provvedere ad espletare la comparazione prevista dalle norme di settore ponendo a raffronto la posizione del ricorrente, e di eventuali altri interessati nei cui confronti la nomina de qua sia stata annullata in sede giurisdizionale, con quella del controinteressato.

5. La domanda di risarcimento dei danni, invece, deve essere respinta in quanto, a prescindere dalla sussistenza o meno degli altri elementi costitutivi della fattispecie, l’interessato non ha provato l’esistenza di alcun danno patrimoniale derivante dall’adozione del provvedimento amministrativo illegittimo.

6. Sussistono giuste ragioni, considerata la complessità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

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