TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-01-29, n. 202401674

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2024-01-29, n. 202401674
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202401674
Data del deposito : 29 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/01/2024

N. 01674/2024 REG.PROV.COLL.

N. 14714/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14714 del 2023, proposto da
M D M, rappresentata e difesa dall'avvocato C G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Comune di Fiumicino, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Ministero della cultura, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell'obbligo del Comune di Fiumicino di provvedere sulle istanze autorizzative presentate dalla signora Miraglia e acquisite al prot. n. 144613 del 3.07.2022 e al prot. n. 241230 del 3.11.2022, con le quali la ricorrente ha chiesto il rilascio degli atti di assenso ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004 e dell'art. 13 della l. n. 394/1991 per la realizzazione di una piscina nell'immobile di sua proprietà sito nel comune di Fiumicino, censito in catasto al foglio 700, part. n. 116, sub. 501, nonché, ogni caso, per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Fiumicino e dal Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione alle richieste formulate con l'atto di invito e diffida del 14.07.2023;

e per l'effetto, accertata la fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ai sensi dell'articolo 31, co. 3, del codice del processo amministrativo per la condanna del Comune di Fiumicino ad adottare tutte le determinazioni, gli atti e i provvedimenti idonei a concludere i procedimenti avviati con le istanze prot. n. 144613 del 3.07.2022 e prot. n. 241230 del 3.11.2022, nonché, in ogni caso, per la condanna del Comune di Fiumicino e del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza Energetica a provvedere sull'atto di invito e diffida formulato dalla ricorrente in data 14.07.2023;

e in ogni caso per la nomina d'un commissario ad acta nell'ipotesi di persistente inadempimento all'obbligo di provvedere oltre il termine assegnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero della cultura e del Comune di Fiumicino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Francesca Santoro Cayro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. L’odierna ricorrente, proprietaria di un immobile sito nel Comune di Fiumicino e ricadente nell’ambito della riserva naturale statale “Litorale Romano”, istituita con Decreto del Ministero dell’Ambiente 29 marzo 1996, ha presentato al medesimo Comune due istanze per il rilascio dei titoli abilitativi necessari, sotto il profilo paesaggistico e ambientale, alla realizzazione di una piscina nella porzione pertinenziale di detto immobile: segnatamente, con istanza prot. n. 144613 del 3 luglio 2022, ha formulato domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, mentre, con la successiva istanza prot. n. 241230 del 3 novembre 2022, ha chiesto al Comune di Fiumicino, quale “Ente di Gestione” della citata riserva statale, “parere” ( i.e ., autorizzazione) ai sensi del medesimo D.M. 29 marzo 1996 (per inciso, si precisa che detto titolo equivale al nulla-osta di cui all’art. 13 della l. n. 394/1991).

L’art. 4 del D.M. istitutivo della Riserva ha previsto la costituzione di un organo collegiale denominato Commissione di Riserva, nominata per la durata di un triennio con decreto del Ministro dell’ambiente (ora, Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica - di seguito anche “MASE”), con il compito di “ formulare indirizzi e proposte, acquisire pareri tecnico-scientifici, vigilare sul funzionamento e la gestione unitaria della riserva ”. I pareri della Commissione di Riserva sono ivi espressamente qualificati come “ vincolanti ”.

Il Regolamento attuativo (di seguito anche “R.A.”) del Piano di Gestione della riserva, adottato con Decreto commissariale n. 1 del 16.01.2020, agli artt. 36 e 37 disciplina, rispettivamente, le tipologie di interventi assoggettati al parere (vincolante) della Commissione di Riserva e l’autorizzazione/nulla osta del Comune quale organismo di gestione, regolando anche le correlate tempistiche e procedure di rilascio.

Dalla documentazione di causa è emerso che, al momento della instaurazione dell’odierno giudizio, la Commissione di riserva designata con D.M. n. 237 del 9 agosto 2019 era decaduta il giorno 8 agosto 2022 e non risultava ancora ricostituita.

2. Con nota prot. n. 286059 del 29 dicembre 2022, l’area “Strategia del territorio” del Comune di Fiumicino, nel fornire riscontro all’istanza prot. n. 241230/2022, ha rappresentato che, pur non ravvisando “ motivi ostativi che pregiudichino il proseguo dell’iter per l’acquisizione del parere della Commissione di Riserva ai sensi dell’art. 36 e 37 del R.A. del P.d.G. ”, era comunque impossibile acquisirne il parere in quanto detta Commissione non era stata ancora nominata dal Ministero, informando l’interessata che “ il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica interpellato per altro procedimento analogo ha comunicato con nota prot. n. 0139287 del 09/11/2022, che il Dicastero non ha potere sostitutivo né di delega ad altro soggetto in ordine alle attribuzioni proprie della Commissione di Riserva chiarendo che questa Amministrazione comunale potrà sottoporre alle valutazioni del caso l’istruttoria endoprocedimentale predisposta solamente alla nomina della nuova Commissione per la successiva adozione del provvedimento finale ”. Ciò precisato, il Comune ha ritenuto di dover sospendere il procedimento “ in attesa che venga comunicata la nomina della nuova Commissione di Riserva ”, significando che “ Sarà quindi cura dell’ufficio scrivente trasmettere la propria istruttoria alla Commissione di Riserva per l’acquisizione del loro parere appena questa verrà costituita, avendo cura di informare contestualmente la S.V. dell’avvenuto invio ”.

3. Con atto di invito e diffida stragiudiziale, recante contestuale richiesta di accesso agli atti, inoltrato in data 14 luglio 2023 sia al Comune di Fiumicino sia al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’interessata ha sollecitato le due amministrazioni, rispettivamente, a concludere i procedimenti avviati con le istanze prot. n. 241230/2022 e n. 144613/2022 (quest’ultima a suo dire rimasta del tutto priva di riscontro), nonché a provvedere alla nomina della Commissione della riserva.

A tale diffida hanno fornito riscontro:

a) l’Area Edilizia e TPL del Comune con nota prot. n. 157527 del 9 agosto 2023, emessa specificamente in relazione alla domanda di autorizzazione paesaggistica. Con essa sono stati resi noti all’interessata gli esiti della “ prima verifica istruttoria svolta dall’ufficio ”, significando che “ tenuto conto degli obiettivi di tutela del PTPR, della delicatezza ambientale del sito e del limitato grado di antropizzazione del medesimo, così come indicato nel Decreto Istitutivo della Riserva del Litorale, con pec prot. 155859 del 19.07.2022 lo scrivente Ufficio ha sospeso il procedimento richiedendo al tecnico delegato il Nulla Osta della Riserva del Litorale Romano, che alla data odierna non risulta pervenuto ” (per completezza, si rappresenta che la nota prot. n. 155859/2022 da ultimo citata sembrerebbe essere quella versata nel presente fascicolo processuale dalla difesa comunale in data 23 novembre 2023 sotto la voce “primo riscontro” – il cui numero di protocollo, riportato a margine del documento digitale, non è agevolmente leggibile – e indirizzata al tecnico di parte, geom. R S, con la quale la medesima Area Edilizia aveva rappresentato che “ la documentazione allegata alla richiesta non permette il completamento dell’iter istruttorio. Il lotto oggetto di intervento risulta sottoposto a vincolo della Riserva Naturale e Statale del litorale Romano, pertanto, prima di essere sottoposto alla Commissione Comunale per il Paesaggio, è necessario acquisire il nulla osta. Il procedimento resta sospeso fino all’integrazione del suddetto nulla osta ”);

b) l’Area Strategia e Territorio del medesimo Comune con nota prot. n. 158760 del 10 agosto 2023, con la quale ha comunicato di aver sollecitato in diverse occasioni il MASE affinché procedesse alla nomina della Commissione di Riserva, con la conseguenza che l’amministrazione comunale non poteva essere ritenuta inerte e “ la responsabilità di qualsiasi pregiudizio determinato e determinabile agli istanti dalla mancata nomina da parte del Ministero della nuova CdR, non saranno attribuibili a questa Amministrazione in qualità di Ente Gestore, che è stata ed è ad oggi impossibilitata, per quanto sopra rappresentato, ad ottenere il parere vincolante della CdR o di avvalersi di altro organo con poteri sostitutivi ”, significando tuttavia che “ preso atto della diffida a concludere il procedimento avviato con nota prot. n. 241230 del 3/11/2022, qualora permanesse l’interesse da parte dell’istante di chiudere il procedimento in assenza della CdR, lo scrivente Ente Gestore non potrà che ritenerlo concluso per improcedibilità ”;

c) il MASE con comunicazione prot. n 151970/2023 del 25 settembre 2023, con la quale ha reso noto di aver attivato (“ per quanto di competenza ed al fine di garantire la regolare attività e perseguire gli obiettivi istituzionali a cui la Riserva è deputata ”) la procedura volta alla ricostituzione della Commissione di Riserva della Riserva Litorale Romano, con richiesta “ a tutte le amministrazioni competenti ” di avanzare “ le proposte di designazione dei propri rappresentanti la cui nomina sarà formalizzata con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica ”.

4. Tanto precisato, con ricorso ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm. proposto avverso il Comune di Fiumicino e il MASE, oltre che presentato “ nei confronti ” del Ministero della cultura, notificato in data 30 ottobre 2023 e tempestivamente depositato, l’interessata è insorta contro il silenzio illegittimamente serbato dalle suddette amministrazioni rispetto alla richiesta di conclusione dei procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, con nomina di un commissario ad acta .

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’

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