TAR Venezia, sez. III, sentenza 2011-03-01, n. 201100338
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. 00338/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01583/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- e-OMISSIS- rappresentati e difesi dall’avv. prof. Chiara Cacciavillani e dagli avvocati Gabriella Mastrolia e Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio presso la segreteria del Tar ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm. ;
contro
il Ministero dell'interno, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria per legge in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti:
1) quanto al ricorso introduttivo: del provvedimento del Questore di Vicenza prot. n. -OMISSIS- del 26.5.2010, notificato il 7.6.2010, con cui si "vieta a-OMISSIS- di accedere alle strutture sportive ove si svolgono manifestazioni relative agli incontri di calcio disputati dalla Nazionale Italiana e dalla medesima compagine "Under 21", dalle squadre di calcio che gareggiano nei campionati nazionali di serie "A" -"B" - "C1" - "C2" - "D" e serie minori o di altri tornei di calcio, nonchè per tutti gli incontri di calcio relativi ai tornei di Coppa Italia, Coppa Uefa e Champions League ed in occasione di partite amichevoli ufficiali, per il periodo di anni 5 a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e successive modifiche. Tale divieto è esteso anche per le citate manifestazioni sportive che si dovessero disputare all'estero";
-del decreto del Questore di Vicenza del 16.6.2010 di rigetto della "istanza di revoca presentata da-OMISSIS-";
- e di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo;
2) quanto all’atto di motivi aggiunti: - della nota del 6.8.2010, conosciuta dai ricorrenti in data 7.9.2010, con la quale il Questore di Vicenza ha fornito “controdeduzioni in fatto e in diritto in ordine al ricorso” presentato dal YA; e degli allegati alla predetta nota e, segnatamente:
- del provvedimento della Questura di Vicenza – Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali prot. n. 022/2010/rg.Prot./Cat.2/2-Digos/1^Sez./Squadra Tifoseria del 25.5.2010, con “convalida di sequestro” , indirizzato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza e p.c. alle Questure di Lecce e Brindisi;
- del provvedimento del 4˚ Battaglione Carabinieri “Veneto” -1˚ Compagnia, recante “annotazione di P.G.” del 23.5.2010;
- del provvedimento della Questura di Vicenza – Divisione Investigazioni Generali Operazioni Speciali del 23.5.2010, recante “annotazione di P.G.”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
vista l’ordinanza n. 143 del 2010 con la quale la prima sezione del Tar Puglia –Lecce ha accolto l’istanza cautelare in epigrafe indicata;
visto l’atto di costituzione in giudizio dei ricorrenti avanti al Tar del Veneto;
viste le memorie difensive;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2011 il consigliere Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati C. A. Tesserin, su delega di C. Cacciavillani, per i ricorrente e Bonora per l’Amministrazione resistente;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.-In data 23.5.2010, in prossimità del casello autostradale di “Vicenza Est” , personale della Digos locale eseguiva il controllo di due furgoni con a bordo una cinquantina di tifosi del Lecce, tra i quali l’odierno ricorrente, diretti allo stadio “Menti” di Vicenza per assistere all’incontro di calcio Vicenza -Lecce, valevole per il campionato nazionale di serie B della stagione 2009/2010.
In occasione del controllo effettuato sul primo furgone venivano rinvenuti artifizi pirotecnici, la cui proprietà era rivendicata da quattro passeggeri, tutti denunciati per il reato di cui all’art. 6 –ter della l. n. 401/89, e successive modifiche (possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive).
In seguito al controllo eseguito sul secondo furgone venivano rinvenuti numerosi artifizi pirotecnici. La proprietà di parte del materiale era rivendicata da due occupanti, che venivano deferiti all’A. G. per la violazione del citato art. 6 –ter.
Anche