TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-07-27, n. 201100211

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-07-27, n. 201100211
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201100211
Data del deposito : 27 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00211/2010 REG.RIC.

N. 00211/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00211/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 211 del 2010, proposto - per trasposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato - da:
P.M. Costruzioni S.r.l., rappresentata e difesa dall'avv. A C, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Torre Verde 27;



contro

Comune di Pergine Valsugana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Paradisi 15/5;



per l'annullamento

dell’ingiunzione di riduzione in pristino emessa dal Dirigente del Comune di Pergine Valsugana - Direzione Servizi ai cittadini e alle imprese - Ufficio Edilizia Privata, con atto 7 aprile 2010 sub prot. n. 2010 - 11952/LM ad oggetto: "Legge Provinciale n. 22 di data 5.9.1991 e s.m.. Cambio destinazione d'uso del piano sottotetto su p.ed. 2182 c.c. Pergine, p.m. 47, in difformità parziale alla concessione edilizia n. 529 dd. 9.9.2004 e successive varianti".


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pergine Valsugana;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 giugno 2011 il cons. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Torna all'esame del Collegio la ricorrente questione del mutamento di destinazione d'uso dei sottotetti in Comune di Pergine Valsugana, di cui il Tribunale ha avuto modo di occuparsi in numerosi precedenti.

Al riguardo, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (cfr., ad es., le sent. n. 113/2011 e n. 135/2011) che:

a) il piano regolatore generale del Comune di Pergine Valsugana, al dichiarato fine di “migliorare la fruizione degli spazi, la progettualità e l’architettura”, prevede che l’altezza dei fabbricati sia determinata in “numero dei piani abitabili” anziché “in metri lineari”;

b) per la stessa finalità, il piano regolatore indica “l’indice di utilizzo” di un fabbricato, ossia la “superficie utile lorda ammissibile (Sul)”, anziché il “volume massimo edificabile”;

c) in linea con tale metodo di calcolo dei livelli utili, l’ultimo piano abitabile dei fabbricati può essere realizzato con un “piano mansardato sotto la copertura” o con un “piano a tutta altezza e soffitta non abitabile” (cfr. la relazione illustrativa al P.R.G.);

d) conseguentemente, le norme tecniche di attuazione del P.R.G. stabiliscono che:

- nel computo del numero massimo dei piani di un edificio non viene conteggiato il livello sottotetto ove esso presenti un’altezza media ponderale inferiore a m. 2,20 (cfr., art. 4, comma 5.3, letto in combinato disposto con il comma 7.3 dello stesso art. 4 delle n.t.a.);

- i sottotetti con un’altezza media ponderale misurata sull’intero livello, al netto delle murature perimetrali e dell’orditura secondaria del tetto, inferiore a m. 2,20 sono esclusi dal calcolo della superficie utile lorda dell’edificio (cfr., art. 4, comma 2.5, delle n.t.a.).

e) a sua volta, il regolamento edilizio comunale (r.e.c.) dispone, all’art. 1, che per l’applicazione delle norme in esso contenute si assumono le definizioni e i metodi di misurazione contenuti nelle n.t.a. (comma 2) e che le tipologie degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono definite nelle stesse n.t.a. (comma 3).

f) l’art. 24 del r.e.c., rubricato “dimensioni minime dei locali e delle aperture”, applicabile a tutte le tipologie di sottotetti esistenti nel territorio comunale, stabilisce (invero con una formulazione non immediatamente intelligibile) le condizioni necessarie, di natura igienico-sanitaria e di abitabilità, per l’utilizzo dei sottotetti, ossia i requisiti in base ai quali i locali situati nei sottotetti possono essere considerati “abitabili”. Specificatamente, i commi 4 e 5 - che devono essere letti nella loro interrelazione per il richiamo ai “sottotetti di cui al punto 4” contenuto nel secondo di essi - stabiliscono che un sottotetto possa essere abitato quando i locali con soffitto inclinato (mansarda) presentano un’altezza media ponderale uguale o maggiore a 2,20 m., e che la stessa deve essere misurata sull’intero piano, al netto delle murature perimetrali e dell’orditura secondaria del tetto, e che tale misura va riferita almeno alla superficie minima dei locali di cui al punto 2 (8 mq. per vani abitabili e cucine). In altri termini, una volta verificata la sussistenza dell’altezza media ponderale (uguale o maggiore a 2,20 m.) sull’intera superficie del sottotetto, tale misura costituisce a sua volta parametro di calcolo dell’altezza media ponderale dei locali abitabili, che non potrà essere inferiore a 2,20 m. Per i locali non destinati ad abitazione permanente, quali “servizi igienici, corridoi e disbrighi”, l’altezza media ponderale non deve essere inferiore a 1,90 m., misurata con analoghe modalità (sull’intero piano, al netto delle murature perimetrali e dell’orditura secondaria del tetto, e

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi