TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-04-22, n. 202400063
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/04/2024
N. 00063/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00174/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 174 del 2023, proposto G M, A A, C G, C A, F R, F S, F L, G L, G I, L C, S G, S R e Z F, rappresentati e difesi dall’avvocato E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M O, G M e R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2024 il consigliere C A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori G M, A A, C G, C A, F R, F S, F L, G L, G I, L C, S G, S R e Z F, complessivamente formanti la parte ricorrente nel ricorso in esame, hanno prestato servizio nella Guardia di Finanza ultimandolo nell’ambito territoriale del Comando Regionale Trentino - Alto Adige e sono stati collocati in congedo a domanda successivamente al compimento di 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile. Pertanto, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., con plurimi atti depositati in giudizio, ne ha approvato il collocamento in quiescenza, con conferimento della pensione ordinaria diretta di anzianità liquidata con il sistema c.d. “ misto ”.
2. Essi deducono di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6- bis del d.l. 21 settembre 1987, n. 387 convertito con modificazioni dalla l. 20 novembre 1987, n. 472, da cui deriva il diritto all’inclusione nel computo nel trattamento di fine servizio (TFS) di 6 scatti stipendiali aggiuntivi, ciascuno pari al 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio percepito. Ciò nonostante, l’Istituto non ha corrisposto alle richieste in tal senso formulate dagli istanti, ma ha espressamente comunicato il mancato riconoscimento, allo stato, di tali importi (doc. 4).
3. Pertanto, con il ricorso in esame la parte ricorrente reclama l’accertamento della spettanza delle somme sopra indicate, contestando all’Istituto la “ Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella l. 472/1987, modificato dall’art. 21 della legge 232/1990;dell’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. 66/2010)”.
Nella ricostruzione del quadro normativo favorevole alle proprie istanze, la parte ricorrente rappresenta come, inizialmente, l’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio nel calcolo del TFS è stata introdotta con l’art. 13 della l. n. 804 del 1973 soltanto per talune determinate categorie del personale militare (generali, colonnelli delle Forze Armate e Guardia di Finanza nella posizione a “ disposizione ”). I successivi interventi normativi (l. n. 224 del 1986) “ hanno poi esteso il beneficio a tutte le restanti categorie di militari;il meccanismo è stato quindi previsto anche per il personale dei ruoli della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile ” con l’ art. 6- bis d.l. 387 del 1987 convertito nella l. n. 472 del 1987, modificato dalla l. n. 232 del 1990, art. 21, ovvero da “ una disposizione successiva a quella recata dall’art. 13 del DPR 1032/1973 (recte l. n. 804 del 1973) e dotata, nei confronti di quest’ultima, di ogni coerente effetto integrativo (sentenza del Consiglio di Stato n. 01231 pubblicata il 22.02.2019) ”. L’art. 6- bis ora così recita: “ 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all’articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all’articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile;la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità;per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”. Proseguono i ricorrenti precisando che “ E’ quindi intervenuta la L. 231/1990, il cui art. 11 ha sostituito l’art. 1 comma 15 bis d.l. n. 379/1987, prevedendo il beneficio dei sei scatti per il solo caso di cessazione dal servizio per età o inabilità permanente, escludendo quindi l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. Il successivo Codice dell’Ordinamento Militare (d.lgs. 66/2010) non ha abrogato espressamente il suddetto art. 1 comma 15 bis del d.l. 379/1987, MA ha però abrogato espressamente l’art. 11 della L. 231/1990 (che - come visto sopra - aveva sostituito detto art. 1 comma 15 bis d.l. 379/1987) ”. La parte ricorrente, a conforto della perdurante applicazione del citato art. 6- bis , richiama la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sentenza, sez. II, n. 2760/2023) la quale ha espressamente stabilito che l’abrogazione in questione non ha avuto l’effetto di determinare la reviviscenza della disposizione nell’originaria formulazione. A suo avviso, quindi - e conformemente a tale ultimo indirizzo della giurisprudenza, vieppiù consolidatosi - deve piuttosto intendersi che, nell’abrogare l’art. 11 della l. n. 231 del 1990, il legislatore abbia inteso abrogare anche l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 379 del 1987 “ che pertanto non è più in vigore, venendo meno l’esclusione della cessazione del servizio a domanda ”. Ad ulteriore conferma di tale applicazione la parte ricorrente menziona anche l’art. 1911 del d.lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell’ordinamento militare) e – segnatamente - il comma 3) dello stesso, secondo il quale: “Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art. 6-bis, del D.L. 21 settembre 1987 n. 387, convertito con modificazioni dalla Legge 20 novembre 1987 n. 472 ”. Da tutto quanto sopra argomentato consegue pertanto che i sei scatti in argomento devono trovare applicazione anche al personale della Guardia di Finanza cessato dal servizio a domanda, nel caso in cui il congedo sia avvenuto con almeno 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
A ciò non osta, sempre ad avviso della parte ricorrente, la modifica normativa introdotta dall’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 1997, la quale invero esclude il collocamento in congedo a domanda dall’applicazione dei sei scatti stipendiali ivi previsti ma soltanto con riguardo al computo della base pensionabile e non la determinazione del Trattamento di Fine Servizio, a cui si riferisce il richiamato articolo 6- bis del d.l. n. 387 del 1987. A tale ultimo riguardo la parte ricorrente afferma che “ Una diversa ricostruzione violerebbe il primario criterio interpretativo della Legge, cioè quello che impone di attribuire rilievo al senso delle parole adoperate (art. 12 Preleggi), poiché un eventuale difetto di coordinamento, ove effettivamente riscontrabile, dovrebbe trovare correzione in sede legislativa, non certo attraverso un’interpretazione che contravviene al chiaro tenore letterale delle disposizioni rilevanti ”. Inoltre, per una diversa ricostruzione normativa non può essere richiamato il principio di sostenibilità del sistema previdenziale (art. 81 Cost.), stante l’espressa previsione normativa dell’articolo 6- bis dianzi menzionato.
La parte ricorrente deduce ancora che quanto prospettato nel ricorso trova ormai definitiva conferma nella giurisprudenza maggioritaria di primo grado, nonché nelle univoche pronunce emesse in materia dal Consiglio di Stato, con richiamo alle recenti sentenze della II sezione, n. 2875/2023 e 2986/2023. In definitiva chiede l’accoglimento della propria domanda intesa ad “accertare e dichiarare il diritto patrimoniale dei ricorrenti al riconoscimento dei sei scatti contributivi tra le voci computabili al fine della liquidazione dell’indennità di fine servizio e di conseguenza condannare l’Amministrazione intimata alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali con il conseguente pagamento delle differenze maturate, oltre rivalutazione e interessi ” e presenta altresì istanza istruttoria per il deposito, a carico dell’Amministrazione, dei fascicoli personali dei ricorrenti e di tutta la documentazione inerente l’indennità relativa al trattamento di fine servizio.
4. Si è costituito l’Istituto intimato e con memoria depositata il 15 marzo 2024 ha eccepito in via preliminare che le disposizioni riguardanti l’erogazione del trattamento di fine servizio prevedono che lo stesso sia liquidabile in due tranches, la prima pagabile dopo due anni dalla cessazione dal servizio e la seconda l’anno successivo, con la conseguenza che il ricorso risulterebbe inammissibile, per difetto di interesse ad agire, per i ricorrenti A A, C G, F R, F S, F L, G L, L C e Z F “ in quanto il Polo Nazionale di Viterbo non ha ancora potuto liquidare il TFS in quanto gli stessi hanno cessato il servizio solo pochi mesi fa. Appare del tutto inammissibile ed illegittimo impugnare dei provvedimenti inesistenti ”.
L’I.N.P.S. comunque reputa che il ricorso sia infondato anche nel merito, e ne chiede pertanto la reiezione. L’Istituto in tal senso sostiene che il beneficio dei 6 scatti previsto dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 e successive modifiche riguarda esclusivamente il personale della Polizia di Stato e non anche quello delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Ad avviso del resistente non lascerebbe adito a dubbi il testo dell’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987 come convertito dalla l. n. 472 del 1987 e successivamente novellato dall’art. 21 della l. n. 232 del 1990, avuto riguardo al comma 1 di tale disciplina (cfr. ivi: “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti…che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50… ”). Per contro, per il personale delle Forze Armate, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza la materia degli scatti utili alla buonuscita risulterebbe diversamente disciplinata dall’art. 1, comma 15- bis , del d.l. 16 settembre 1987, n. 379, successivamente sostituito dall’art. 11, comma 1, della predetta l. 8 agosto 1990, n. 231 recante “Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato ” e che così dispone: “ Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato ”. Secondo l’I.N.P.S. dal testo di legge surriportato si ricava con chiarezza, quindi, che per i corpi di polizia militari (quali la Guardia di Finanza e l’Arma dei Carabinieri) la maggiorazione della buonuscita con attribuzione dei 6 scatti stipendiali può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di coloro “ che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti ”, mentre non è contemplata per la diversa ipotesi (prevista, invece, per le Forze di Polizia non militari dall’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987) di cessazione dal servizio per dimissioni volontarie, come avvenuto nel caso degli odierni ricorrenti.
Sempre secondo l’I.N.P.S. depone in tal senso anche il fatto che entrambe le discipline surriferite sono regolarmente in vigore e coesistono, posto che l’art. 1, comma 15- bis , del d.l. n. 379 del 1987 è stato sostituito dall’art. 11 della l. n. 231 del 1990, il quale ultimo peraltro è stato abrogato dall’art. 2268, comma 1, del d.lgs. n. 66 del 2010, entrato in vigore il 9 ottobre 2010, con la conseguenza che risulterebbe attualmente applicabile il predetto art. 1, comma 15- bis , nella sua formulazione originaria come risultante dalla predetta sua legge di conversione n. 472 del 1987;viceversa, l’art. 6- bis del d.l. n. 387 del 1987, convertito con l. n. 472 del 1987, è stato modificato dall’art. 21 della l. n. 232 del 1990, per cui esso è attualmente in vigore nel testo introdotto da tale ultima disposizione normativa.
L’Istituto non sottace che l’art. 1911, comma 3, del predetto d.lgs. n. 66 del 2010 testualmente dispone che “ al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’art.