TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2016-08-18, n. 201600705
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Testo completo
Pubblicato il 18/08/2016
N. 00705/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00107/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 107 del 2016, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonello e Luisa Giua Marassi con domicilio eletto presso Antonello Rossi in Cagliari, Via Ada Negri, N. 32;
contro
QUESTURA DI NUORO, MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Cagliari, Via Dante N.23;
per l'annullamento
- del decreto del QUESTORE DI NUORO cat. 6F/15/P.A.S.I./Armi del 4.1.2016 (prot. 167 del 5.1.2016), notificato l'8.1.2016, di RIGETTO DELL'ISTANZA DI RINNOVO DEL PORTO DI FUCILE PER USO DI CACCIA formulata dal ricorrente;
- di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente e/o consequenziale , con riserva di motivi aggiunti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di UO e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2016 la dott.ssa Grazia Flaim e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha chiesto al Questore di UO il rinnovo di porto di fucile per uso caccia.
L’istanza è stata respinta il 4.1.2016 in considerazione del fatto che-OMISSIS- era stato condannato due volte per guida in stato di ebbrezza, nel 2009 e nel 2014 (in questo secondo caso a seguito di sinistro stradale), l’ultima pronuncia della Corte d’Appello divenuta irrevocabile il 13.6.2014.
Ciò determinava, secondo l’Amministrazione, il venir meno dell’affidamento del buon uso delle armi (ordine pubblico e tranquilla convivenza). Si richiamava, in materia di ambito di discrezionalità e prevalenza dell’incolumità pubblica (rispetto all’interesse del soggetto autorizzato), la sentenza del CS 1270 del 15.3.2015, n. 5199 del 22.10.2014 e 3245/2011, nonchè quella del TAR Sardegna n. 1144 del 29.12.2014.
Con ricorso notificato e depositato nel febbraio 2016 il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore, negativo, formulando le seguenti censure:
violazione artt. 11 e 43 RD 773/1931 – difetto di motivazione –eccesso di potere per contraddittorietà tra più atti successivi – eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria – falsità del presupposto – illogicità e ingiustizia manifesta – violazione principio di uguaglianza, di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui agli artt. 3 e97 Cost.
Il ricorrente, in allegato al ricorso, produce il certificato della ASL di UO (Servizio Dipendenze) di accertamento sullo stato di dipendenza da alcool del 14.12.2015, ove si attesta che il ricorrente ha svolto un programma di valutazione e monitoraggio per l’uso di sostanze alcooliche (17.11-3.12 2010) senza evidenziare, nei 15 giorni di riferimento, lo stato di dipendenza da alcool.
Inoltre evidenzia che, nelle more (dopo le condanne e dopo i fatti oggetto delle stesse) gli è stato sempre rinnovato, per 4 anni , dal Prefetto di Cagliari e dal Prefetto di UO (divenuto competente per cambio residenza), il porto d’armi, senza alcun rilievo o disposto accertamento sanitario-medico.
Si è costituita l’Amministrazione chiedendo il rigetto del ricorso e specificando che le motivazioni sottese al rigetto (riscontrata la recidiva) sono correlate al fatto che l’uso-abuso (in questo caso ripetuto e non isolato) di alcool determina il venir meno della vigile attenzione, necessaria sia per la possibilità che altri possano impadronirsi delle armi, sia che perché il titolare della licenza , in caso di uso sconsiderato, può arrecare nocumento e danno a se e a terzi.
In definitiva il porto d’armi è stato rigettato, sulla base della sussistenza di 2 condanne penali per guida in stato di ebbrezza, una delle quali è divenuta irrevocabile solo nel giugno 2014, e come tale non poteva incidere sul periodo antecedente (ove il porto è stato concesso), non sussistendo la recidiva, ma solo un episodio isolato risalente ad un episodio oggetto della sentenza del 2009 .
Alla Camera di consiglio del 9.3.2016 la domanda cautelare è stata riunita al merito.
All’udienza del 25 maggio 2016 la causa