TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-14, n. 201036528
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N. 36528/2010 REG.SEN.
N. 07517/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso n. 7517/2010 RG, proposto dalla MARGIO s.r.l., corrente in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avv. R M I, con domicilio eletto in Roma, v.le Angelico n. 103,
contro
il COMUNE DI ROMA, in persona del sig. Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. U G, con domicilio eletto in Roma, via del Tempio di Giove n. 21 e
nei confronti di
Consorzio stradale VIA NIOBE E DIRAMAZIONI, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, controinteressato, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo CANCRINI e Claudio DE PORTU, con domicilio eletto in Roma, via G. Mercalli n. 13
e con l'intervento di
Condominio Strada Privata via Niobe, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, interventore
ad opponendum
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Maria BRUNI, con domicilio eletto in Roma, via G. Banti n. 34;
a seguito del silenzio
serbato dal Comune di Roma sull'atto di diffida notificatogli dalla Società ricorrente il 31 maggio 2010 ed inteso ad ottenere l'attuazione dell'accordo stipulato inter partes nel protocollo d'intesa del 22 gennaio 2008, circa l’interclusione del tratto di strada di Via Niobe in Roma, Municipio X, loc. Casal Morena;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate e del Condominio interveniente;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore all’udienza camerale del 27 ottobre 2010 il Cons. dott. Silvestro Maria RUSSO e uditi altresì, per le parti, solo gli avvocati IZZO e RIZZO (per delega dell’avv. GAROFOLI);
Ritenuto in fatto che la MARGIO s.r.l., corrente in Roma, assume d’aver realizzato, in base a titoli legittimi, un fabbricato di civile abitazione in Roma, via Niobe, loc. Casal Morena, ricadente entro un comprensorio oggidì interamente edificato in forza di strumenti urbanistici attuativi;
Rilevato che detta Società rende nota l’esistenza, accanto a quello interessato dal fabbricato de quo , d’un altro comprensorio costituitosi nel 1956 per la realizzazione d’una lottizzazione convenzionata con il Comune di Roma e le cui strade interne da quest’ultimo furono dichiarate vicinali;
Rilevato altresì che detta Società fa presente di non conoscere se, allo stato, dette strade siano state già acquisite dal Comune di Roma, ancorché se ne fosse a suo tempo riservato l’acquisto, sebbene esse siano state raffigurate nel precedente e nel vigente PRG e costituiscano viabilità di quartiere;
Rilevato inoltre che detta Società dichiara l’esistenza di un’ interruzione sul tratto di via Niobe prospiciente alle particelle catastali nn. 149, 1450, 393 e 560, attraverso alcuni manufatti che impediscono il pubblico transito ed il congiungimento con il citato fabbricato attoreo;
Rilevato ancora che, al fine d’ottenere la gestione unitaria pubblica di via Niobe, in data 22 gennaio 2008 detta Società ha stipulato con il Comune di Roma, Municipio X, un protocollo d'intesa per l’apertura della strada a fronte della cessione alla P.A. d’un terreno, di proprietà della Società stessa, adiacente ad una scuola pubblica;
Rilevato pure che, nonostante l’approvazione d’una mozione del Municipio X per la definizione del contenuto del citato accordo, detta Società rende nota l’inerzia della P.A., anche dopo averle notificato, in data 31 maggio 2010, un atto di diffida e messa in mora;
Rilevato quindi che detta Società, non avendo ottenuto risposta alcuna alla sua richiesta, adisce questo Giudice, con il ricorso in epigrafe ed a’sensi dell’art. 117 c.p.a., affinché il Comune intimato sia obbligato ad emanare i provvedimenti idonei all’eliminazione d’ogni interruzione in via Niobe;
Considerato in diritto che va disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso in epigrafe, con la quale il Comune intimato assume che dal citato protocollo d’intesa, mero atto d’indirizzo, non scaturisce né un obbligo per la P.A., né tampoco l’interesse attoreo a pretendere l’adempimento del relativo contenuto;
Considerato infatti che, se è ben vera l’impossibilità d’usare l’azione ex art. 31 c.p.a. solo per rimuovere una mera inerzia della P.A. quando non eserciti le sue funzioni, non così accade nella specie, ove in effetti il Comune di Roma ha direttamente assunto un impegno con la ricorrente, finora mai esitato, in ordine all’uso pubblico dell’intera via Niobe ed al fine dell’attivazione, in base al riparto di competenze ex lege tra organi d’indirizzo politico e uffici di gestione, dei procedimenti amministrativi consequenziali;
Considerato in particolare che siffatto accordo s’incentra sulla necessità di «… completare, entro il corrente anno, il collegamento stradale tra la Via Morano Calabro, Via Niobe ed il lotto 1793, di proprietà della Soc. Margio s.r.l., per garantire il collegamento alla strada prevista dal P.P. 4F “Morena”, con l’abbattimento del muro esistente sul confine di detta particella …»;
Considerato di conseguenza, con ciò rigettandosi le relative eccezioni sollevate in varia guisa dalle parti resistenti, che la ricorrente è titolare d’una posizione soggettiva qualificata (dall’accordo negoziale) e differenziata (rispetto alla totalità degli altri soggetti latamente interessati dalla viabilità in loco ) per pretendere non certo il risultato dell’acquisizione al patrimonio pubblico della parte ancora mancante di via Niobe, ma perlomeno l’iniziativa dei procedimenti occorrenti, unica sede ove sia legittimamente possibile attuare un virtuoso contraddittorio tra gli interessi di tutte le parti coinvolte (compresi, quindi, gli odierni resistenti) per la risoluzione definitiva della questione di viabilità in esame;
Considerato in tal caso che, allo scopo d’evidenziare tal qualificata differenziazione dell’interesse sostanziale attoreo, superflua s’appalesa sia la necessità di un’ulteriore apposita istanza rispetto ai rispettivi impegni assunti in sede negoziale —visto che detta Società ha già ribadito tal interesse con l’atto di diffida del 31 maggio 2010—, sia la definizione dell’accordo negoziale quale atto di indirizzo, cosa, questa, materialmente vera ma inopponibile tra le parti, valendo solo all’interno dell’organizzazione comunale e non risolvendosi a priori ed in modo scontato contro le ragioni del Consorzio controinteressato e dell’interventore ad opponendum ;
Considerato quindi che rettamente detta Società chiede al Comune l’esercizio, con la modalità più acconcia secondo il suo apprezzamento discrezionale della vicenda, delle proprie funzioni circa una regolazione della viabilità per via Niobe compatibile con l’impegno a suo tempo assunto con la ricorrente medesima e coerente con gli interessi del Consorzio controinteressato;
Considerato al riguardo che il Comune intimato s’è autovincolato con il predetto accordo, che così conforma la sua discrezionalità sull’ an , sicché gli è inopponibile l’omesso coinvolgimento in quella sede del predetto Consorzio (perché la posizione di controinteresse s’attualizzerà solo se e nella misura in cui la P.A. intimata attivi un procedimento in vario modo ablatorio di beni o diritti di questo) o l’eventuale “prescrizione” d’ogni diritto comunale su detta viabilità discendente dalla convenzione urbanistica stipulata nel 1956 e presupposta alla costituzione del Consorzio stesso (in quanto il Comune può statuire sul punto anche indipendentemente da quanto un tempo colà dedotto, a causa del mutato assetto urbanistico della zona);
Considerato, infine e quanto alle spese del presente giudizio, che la complessità della questione e giusti motivi ne suggeriscono la compensazione integrale tra tutte le parti.