TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-15, n. 202317074

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-15, n. 202317074
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317074
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2023

N. 17074/2023 REG.PROV.COLL.

N. 09364/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9364 del 2018, proposto da
Comune di IZ, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Oronzo Marco Calsolaro, Valentina Mele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dello Sviluppo Economico, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Ministero della Difesa, Corte dei Conti, Regione IA, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Snam Rete Gas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Todarello, Ugo Nichetti, Federico Novelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Corbyons in Roma, via Cicerone 44;



per l'annullamento

- del decreto del 21.5.2018, unitamente alla relativa nota di trasmissione MISE.AOO_ENE.REGISTRO UFFICIALE.U.0013262 del 22.5.2018, con il quale il Direttore Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito, per brevità, “Mise”) ha approvato in via definitiva il progetto del “ gasdotto denominato Interconnessione TAP ” presentato dalla società Snam Rete Gas s.p.a. (di seguito, per brevità, “Snam ”), autorizzandone la costruzione e dichiarandone la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;

- della determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi adottata il 15.12.2017 dal Dirigente della Direzione Generale per la Sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche - Divisione V del Mise (e anch'essa trasmessa con la citata nota del 22.5.2018);

- del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2018 (tuttora non conosciuto) con cui il P.C.M. ha superato la mancata intesa della Regione IA, della registrazione della Corte dei Conti avvenuta il 2.5.2018 col prot. n. 877 e della nota prot. n. 0014433 del 2.5.2018 con cui la stessa Corte ha comunicato la registrazione del predetto d.P.C.M. (registrazione e nota anch'esse tuttora non conosciute);

- del resoconto della riunione del 21.12.2017 (tuttora non conosciuto) tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della Regione IA, del Mise e di Snam e delle dichiarazioni (anch'esse tuttora non conosciute) rese in quella riunione dai rappresentanti degli Enti partecipanti;

di ogni altro atto a questi presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, ivi inclusi (ove occorra e nei limiti d'interesse): a) il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 249 del 22.9.2017; b) le note del Mise di convocazione della Conferenza di servizi prot. n. 22488 del 27.9.2017 e 23380 del 9.10.2017; c) il verbale della Conferenza di servizi tenutasi il 23.10.2017 presso il Mise e le dichiarazioni rese in sede di Conferenza dai partecipanti; d) la nota del Mibact prot. n. 0019848 del 23.10.2017 e le dichiarazioni rese dal rappresentante di quel Ministero nella Conferenza del 23.10.2017; e) le note prot. n. 25121 del 30.10.2017 e prot. n. 25326 del 31.10.2017 (tuttora non conosciuta) con cui il Mise ha trasmesso il predetto verbale e ha richiesto alla Regione IA di rendere l'intesa con delibera di Giunta regionale; f) la deliberazione di G.r. n. 1682 del 24.10.2017 di mancata intesa e la relativa nota regionale di trasmissione prot. n. 6524 del 6.11.2017; g) la nota prot. n. 9200 del 29.11.2017 (tuttora non conosciuta) con cui i funzionari della Regione IA della Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio hanno chiesto chiarimenti sulla procedura che il Mise intende adottare per l'espressione del parere di loro competenza; h) la nota prot. n. 28463 del 4.12.2017 (tuttora non conosciuta) fornita dal Mise al predetto quesito

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Snam Rete Gas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Con istanza del 10.11.2015 Snam ha chiesto al Mise l’autorizzazione alla realizzazione del “ gasdotto denominato interconnessione tap ” presentando contestualmente al Mat istanza per l’avvio della procedura di V.I.A.

Con decreto n. 249 del 22.9.2017 il Mat, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, resasi necessaria per il mancato concerto con il Mibact, ha decretato la compatibilità ambientale del progetto.

Quindi, con nota prot. n. 22488 del 27.9.2017 il Mise ha convocato la Conferenza di servizi i cui lavori si sono conclusi con la determinazione Mise del 15 dicembre 2017 che ha rimesso il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 1 comma 8 bis della l. n. 239/2004, “ valutate le specifiche risultanze della suddetta seduta di Conferenza di Servizi e preso atto che la posizione prevalente emersa in seno alla stessa, ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 241/90, è favorevole alla realizzazione dell’impianto ”, nonché “ considerate infondate le argomentazioni sviluppate dalla Regione IA nella citata deliberazione giuntale n. 1652/’17 e ritenuto altresì che «che il contegno serbato dalla Regione IA con DGR 1682, nel momento in cui con propria delibera esprime la mancata definizione dell’intesa lamentando la carenza degli “elementi conoscitivi tecnico-ambientali e progettuali necessari alla definizione dell’intesa prevista dall’art. 52-quinquies co. 5 del D.P.R. 327/2001” svela un chiaro intento dilatorio dell’iter procedimentale, perseguito, vieppiù, mediante l’enunciazione di congetture giuridiche, peraltro, già ritenute infondate dal supremo consesso amministrativo e già poste, dalla Regione IA, a fondamento del parere sfavorevole in ambito VIA e del suo diniego d’intesa all’autorizzazione del gasdotto TAP» ”.

E’ stata quindi avviata una fase, svoltasi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla presenza di Mise, Regione IA e Snam, con l’esclusione dei Comuni interessati dal progetto dell’opera (tra cui il Comune ricorrente).

Quindi, con D.P.C.M. 13 marzo 2018 - registrato presso la Corte dei Conti in data 2 maggio 2018 - il Presidente del Consiglio ha superato la mancata intesa con la Regione IA “ in considerazione della rilevanza energetica e strategica dell’infrastruttura facendo proprie le posizioni delle amministrazioni che si sono espresse a favore del progetto, valutati gli interessi coinvolti nel procedimento in esame, costituiti, da un lato, dalla necessità di assicurare la realizzazione dell’opera in esame che permette l’interconnessione del gasdotto di importazione Trans Adriatic Pipeline (TAP) alla rete nazionale dei gasdotti, e, dall’altro lato, dalla necessità di rispettare le esigenze di tutela e sicurezza dei territori sui quali l’opera insiste ”, ritenendo “ nell’esame delle posizioni contrapposte, e nell’ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, di condividere la posizione del Ministero dello sviluppo economico che garantisce, comunque, la tutela e la sicurezza dei territori sui quali l’opera insiste ”.

Infine, con decreto del Direttore Generale del 21 maggio 2018, il Mise, sulla base del superamento dell’intesa con la Regione IA avvenuto con il predetto D.P.C.M., ha decretato l’approvazione del progetto definitivo dell’opera “ Interconnessione TAP ”, autorizzando la costruzione e l’esercizio della stessa, dichiarandone la pubblica utilità e riconoscendone l’urgenza e l’indifferibilità nonché la conformità agli strumenti urbanistici vigenti.

Con il ricorso in esame, il Comune di IZ ha impugnato il decreto di autorizzazione del 21.5.2018, la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi adottata il 15.12.2017, il d.P.C.M. del 13.3.2018 (unitamente alla registrazione della Corte dei Conti e alla nota di comunicazione della stessa), il rendiconto della riunione tenutasi il 21.12.2017 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le dichiarazioni rese in quella sede dagli Enti intervenuti.

A sostegno della propria domanda ha formulato i motivi di diritto sintetizzati come segue:

- “ Violazione e falsa applicazione degli art. 14-ter e 14-quater l. n. 241/’90 in combinato disposto con gli artt. 52-bis e ss. d.p.r. n. 327/’01 e con gli art. 3 e ss. l. n. 241/’90. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 8-bis, l. n. 239/’04. Violazione del principio di leale collaborazione istituzionale. Eccesso di potere per difetto istruttorio, contraddittorietà dell’azione amministrativa, perplessità manifesta ”: l’art. 52-quinquies dispone che, in caso di realizzazione di infrastrutture facenti parte delle reti energetiche nazionali quale quella de qua , “ ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadono le opere da realizzare ” e che l’atto conclusivo del procedimento è adottato “ d’intesa con le regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi