TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201100312

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2011-12-15, n. 201100312
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201100312
Data del deposito : 15 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00238/2008 REG.RIC.

N. 00312/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2008, proposto da:
Z L, B I, Z A, Z F e Z M, tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti M V G e S F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M B in Trento, via Malpaga 24;

contro

Comune di Cembra, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, p.zza Mosna 25;
Provincia autonoma di Trento, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

nei limiti dell'interesse dei ricorrenti e con specifico riguardo alle porzioni immobiliari di loro proprietà pregiudicate dalle nuove previsioni urbanistiche impugnate:

- della deliberazione di Consiglio comunale di Cembra n. 8 di data 16.7.2007, con la quale è stata approvata, in sede di prima adozione, la prima variante al P.R.G. per opere pubbliche;

- della deliberazione di Consiglio Comunale di Cembra n. 3 di data 15.4.2008, con la quale è stata approvata, in sede di seconda adozione e, quindi, definitivamente, la prima variante per opere pubbliche al P.R.G.;

- del parere espresso in merito alla variante dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con atto n. 25/07 VT.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cembra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il cons. L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono comproprietari di un fondo nel Comune di Cembra destinato dal p.r.g. ad “area boschiva”.

Con la variante urbanistica impugnata tale destinazione è stata modificata in “area a parcheggio”.

Dopo formale accesso ai relativi atti i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, deducendo:

1) violazione dell’art. 7 della l. 241/1990;

2) insufficiente motivazione sul pubblico interesse e contraddittorietà rispetto al p.r.g. che era stato approvato recentemente.

L’Amministrazione comunale intimata, costituita in giudizio, ha pregiudizialmente eccepito l’irricevibilità del ricorso essendo tardiva la sua proposizione e, nel merito, ha controdedotto concludendo per la reiezione del gravame.

Ciò premesso, il Collegio rileva che il ricorso è tardivo, come fondatamente eccepito dal difensore dell’Amministrazione comunale.

I ricorrenti, invero, hanno avuto comunicazione della delibera di (prima) adozione della variante urbanistica, preordinata all’esproprio del terreno, fin dal 26.2.2008 come essi stessi ammettono, pur se sostengono che tale comunicazione sarebbe stata insufficiente a far conoscere il contenuto del provvedimento, acquisito soltanto dopo formale accesso.

Invece, tale comunicazione (nota sindacale 26.2.2008: doc. n. 30 prodotto in giudizio dall’Amministrazione comunale) riporta gli elementi essenziali da cui si potevano ricavare oggetto ed effetti lesivi della variante.

Essa infatti reca gli estremi della deliberazione ed il suo contenuto rilevante per gli interessati, cioè la modifica della destinazione a parcheggio e le relative conseguenze espropriative.

Ora, secondo costante giurisprudenza – evidentemente ispirata ai fondamentali principi di certezza degli atti della PA e dei relativi rapporti giuridici, nonché di tempestività e concentrazione degli strumenti di tutela processuale - la piena conoscenza del provvedimento censurato si concretizza con la cognizione degli elementi essenziali quali l’autorità emanante, l’oggetto, il contenuto dispositivo ed il suo effetto lesivo. Infatti, tali elementi sono sufficienti a rendere l’interessato consapevole dell’incidenza dell’atto nella sua sfera giuridica e a dargli l’effettiva possibilità di rendersi conto della lesività, senza che sia necessaria l’integrale conoscenza del provvedimento e degli atti del procedimento, che può rilevare solo ai fini della proposizione dei motivi aggiunti (cfr., ad es.: Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2011, n. 1250;
sez. IV, 13 giugno 2011, n. 3583).

Nella specie, come detto, tali elementi essenziali erano entrati nella conoscenza dei ricorrenti, nel momento in cui essi avevano ricevuto l’anzidetta comunicazione, il 28.2.2008, cioè in data precedente alla decorrenza del termine per ricorrere (il ricorso è stato notificato il 18.9.2008).

Anche a prescindere dalla sua tardività, il ricorso è comunque infondato nel merito.

Circa il primo motivo, la comunicazione di avvio del procedimento non era dovuta e quindi non sussiste la dedotta violazione dell’art. 7 l. 241/1990.

Invero, secondo l'art. 13, comma 1, della l. n. 241/1990, le disposizioni del capo III della stessa (articoli da 7 a 12), non si applicano nei confronti degli atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione (nell’ordinamento trentino, in realtà, si applica l’omologa norma recata dall’art. 29 della L.P. 23/1992).

Ciò significa che, a fronte di un atto di pianificazione territoriale quale la variante in esame, le garanzie di partecipazione al procedimento, per i proprietari delle aree interessate, non sono quelle previste in via generale dalla legge 241/1990 (L.P. 23/1992 nella Provincia di Trento), ma quelle contemplate dalle speciali norme sul procedimento amministrativo di formazione della variante che, nell’ordinamento trentino, contemplano una procedura di adozione bifasica che consente agli interessati di utilmente intervenire nel procedimento stesso.

Nemmeno sussistono i dedotti profili di insufficiente motivazione sul pubblico interesse e di contraddittorietà.

Invero, la nuova scelta urbanistica deriva dall’indicata esigenza di dotare di parcheggio la zona balneare sulla riva del lago Santo ed una tale motivazione è sufficiente a dar contezza dell’interesse pubblico ad essa sotteso.

Circa il dedotto profilo della contraddittorietà, è irrilevante la circostanza che lo strumento urbanistico variato sia stato approvato in tempi recenti, stante l’ampia discrezionalità di cui è titolare l’Amministrazione comunale nel rivedere le proprie precedenti scelte urbanistiche, eccetto i casi, qui non dedotti, di ripensamenti repentini, radicali ed illogici rispetto alle scelte precedentemente assunte.

In conclusione, per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

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