TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2023-11-17, n. 202301466

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza breve 2023-11-17, n. 202301466
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202301466
Data del deposito : 17 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/11/2023

N. 01466/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01471/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2023, proposto da
R B, rappresentato e difeso dall'avvocato V M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ufficio Territoriale del Governo di Crotone e Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria “ex lege” in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento, previa sospensiva,

del provvedimento prot. n. P-KR/L/Q/2023/100264 emesso dalla Prefettura di Crotone, Sportello Unico per l’immigrazione in data 19.06.2023 e in pari data notificato, con cui veniva revocato il nulla osta all’ingresso in favore del lavoratore Sig. BALAK RAM.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto il decreto cautelare n. 581/2023 del 19 ottobre 2023;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Crotone e del Ministero dell'Interno, con la relativa documentazione e la distinta memoria;

Viste le note d’udienza di parte ricorrente;

Relatore nella camera di consiglio del 15 novembre 2023 il dott. I C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Con il provvedimento meglio indicato in epigrafe, lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Crotone ha revocato il nulla osta all’ingresso nel territorio nazionale rilasciato, su istanza di Vincenzo Rondinelli nella sua qualità di datore di lavoro, al lavoratore straniero pure indicato in epigrafe.

Nel provvedimento, l’amministrazione riferisce che la revoca era stata disposta perché l’istanza era priva dell’asseverazione richiesta, ex art. 44 d.l. n. 73/2022.

Il lavoratore straniero proponeva rituale ricorso a questo Tribunale, domandando l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento, siccome illegittimo.

Secondo il ricorrente, che lamentava varie forme di eccesso di potere e di violazione di legge, in primo luogo, l’amministrazione non avrebbe tenuto conto che, dopo la comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, il datore di lavoro aveva provveduto al deposito dell’asseverazione richiesta, a firma di un dottore commercialista. In ogni caso, la mancanza dell’asseverazione non avrebbe potuto comportare la revoca del nulla osta, posto che essa era solo una modalità alternativa di espletamento delle verifiche già demandate all’Ispettorato del Lavoro. La sussistenza dei requisiti, quindi, avrebbe dovuto essere accertata dalla stessa Amministrazione.

Con il decreto in epigrafe la domanda ex art. 56 c.p.a. era respinta.

Costituitesi per resistere le Amministrazioni in epigrafe, nella memoria depositata in giudizio, specificavano che, da controlli posteriori al rilascio del nulla osta, era emerso che l’istanza era priva dell’asseverazione di cui all’art. 24-bis, comma 2 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, tenuto conto dell’ingente numero di lavoratori stranieri per cui era richiesta l’”emersione”, in relazione alla struttura aziendale del datore di lavoro.

La revoca, dunque, era conseguita automaticamente, ai sensi dell’art. 42, comma 2 d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. con mod. con l. 4 agosto 2022, n. 122 (c.d. “Decreto Flussi”), all’accertamento dell’insussistenza dei requisiti richiesti ex art. 44 d.l. cit..

Alla camera di consiglio del 15 novembre 2023, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, il ricorso è stato discusso nel merito e spedito in decisione ai sensi dell’art. 60 c.p.a.

Il ricorso è palesemente infondato e, in quanto tale, deve essere rigettato.

L’art. 24-bis d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. 10 marzo 2023, n. 20, conv. con mod. con l. 5 maggio 2023, n. 50, ha previsto che la verifica dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate dal datore di lavoro è demandata ai consulenti del lavoro di cui all’art. 1 l. 11 gennaio 1979, n. 12.

Inoltre, l’art. 22, comma 2, lett. d-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 prevede che la richiesta del datore di lavoro sia necessariamente corredata dall’asseverazione di un consulente del lavoro, ai sensi del citato art. 24-bis del d.lgs. n. 286 del 1998, come confermato dall’art. 44 d.l. n. 73/22 cit.

Nel caso di specie, l’asseverazione non è stata presentata dal datore di lavoro al momento dell’inoltro della richiesta, né quella depositata successivamente poteva essere ritenuta valida, provenendo, come dedotto anche dall’Amministrazione nelle proprie difese, da soggetto non ancora iscritto all’albo dei consulenti del lavoro, avendo effettuato la comunicazione di inizio attività di gestione del personale ex art. 1 l. n. 12 del 1979 in data 12 luglio 2023 e quindi successivamente al giorno in cui è stata trasmessa l’asseverazione all’amministrazione (16 giugno 2023).

Il provvedimento oggetto di sindacato di questo Tribunale è quindi frutto della conseguenza vincolata data dall’assenza dell’asseverazione di cui all’art. 44 (secondo quanto prescritto dal citato art. 42, comma 2) del d.l. n. 73/2022.

Inoltre, pur non potendosi che confermare la correttezza dell’operato dell’amministrazione che ha disposto la revoca, a fronte della accertata mancanza dell’asseverazione, è opportuno evidenziare che, per come illustrato dalla difesa erariale, il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Crotone (rilasciato autonomamente dopo essere stato informato dalla Prefettura del medesimo capoluogo in merito all’ingente richiesta di lavoratori stranieri effettuata dal datore di lavoro (24 richieste per lavori non stagionali e 14 richieste per lavoratori stagionali) faceva emergere dubbi circa la stessa correttezza della verifica effettuata dal dottore commercialista in relazione agli elementi valutativi richiesti dalla normativa (ed in particolare circa “la congruità del numero delle richieste presentate, la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei dipendenti e il tipo di attività svolta dall'impresa”), poiché evidenzia che:

- l’attività della società di Vincenzo Rondinelli – codice ateco 41,2 – non rientra tra quelle previste per la proposizione di domande di lavoro stagionale, svolgendo come unica attività lavori in edilizia e non nei settori agricolo o turistico alberghieri;

- l’azienda presenta nel proprio organico due dipendenti, a fronte di un totale di 101 lavoratori stranieri richiesti anche in altri Sportelli per l’Immigrazione di diverse province, di cui, come detto, per quella in esame 24 richieste per lavori non stagionali e 14 richieste per lavoratori stagionali;

- il DURC non risultava, alla data del 22 giugno 2023, in regola, emergendo irregolarità con l’INPS, per un importo di euro 4.203,20, con l’INAIL, per un importo di euro 4.182,12, e con la Cassa Edile della Provincia di Potenza e con la Edilcasa di Basilicata, per importi non determinabili.

Il provvedimento impugnato, pertanto, sfugge alle critiche mossegli.

La manifesta infondatezza del ricorso consente il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato presentata dal ricorrente, ai sensi dell’art. 74 d.p.r. n. 115/2002 che richiama proprio – in relazione a quanto dedotto nelle note di udienza del ricorrente - la “manifesta infondatezza” delle ragioni addotte, mentre le spese di lite possono essere compensate tra le parti, in considerazione della novità della fattispecie.

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