TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-08-08, n. 201910411

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2019-08-08, n. 201910411
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201910411
Data del deposito : 8 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/08/2019

N. 10411/2019 REG.PROV.COLL.

N. 07907/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 7907 del 2019, proposto da:
C F, rappresentata e difesa dagli avvocati A R B e P Z, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Talladira in Roma, via Buccari, 11;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prot. 7317 del 29.04.2019 ricevuto a mezzo posta elettronica in data 29.04.2019, a mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha comunicato la conclusione del procedimento amministrativo relativo al riconoscimento della formazione professionale conseguita da parte ricorrente in Romania rigettando l'istanza presentata da parte istante sia in riferimento al percorso di abilitazione per le specifiche classi di concorso indicate sia per posto comune che posto sostegno.

- nonché dell'Avviso n. 5636 del 02.04.2019 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 02.04.2019 con nota m_pi.AOODGSOV.REGISTRUO UFFICIALE.U.0005636

nonché di ogni altro atto presupposto conseguente o comunque connesso

- e per la declaratoria in via cautelare mediante qualsiasi provvedimento cautelare ritenuto opportuno

- della validità dei titoli di abilitazione all'insegnamento sia per la specifica classe di concorso materia sia per classi di concorso sostegno, conseguiti all'esito di percorsi abilitanti seguiti da parte istante presso le Università rumene ed il cui percorso è stato ritenuto valido – dall'autorità competente rumena - per l'esercizio della professione di docente in Romania;

- del diritto del ricorrente ad ottenere il riconoscimento dei titoli di abilitazione conseguiti nello Stato membro dell'Unione Europea.

- Per la condanna in forma specifica delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di riconoscimento del titolo di studio conseguito in Romania ai fini dell'esercizio, in Italia, della professione di docente ovvero alla verifica in concreto delle capacità professionali degli istanti o, in subordine mediante l'attivazione di procedure compensative;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 agosto 2019 il dott. C V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha domandato: l’annullamento dell’atto del MIUR con il quale veniva rigettata la richiesta di riconoscimento dell’abilitazione acquisita in Romania, nonché degli ulteriori atti descritti in ricorso;
l’accertamento del diritto di parte ricorrente a ottenere il riconoscimento dell’abilitazione nelle classi descritte in ricorso e l’inserimento nelle relative classi di concorso.

Parte ricorrente aveva proposto istanza diretta a ottenere il riconoscimento in Italia del titolo di abilitazione conseguito in Romania.

L’Amministrazione, sul punto, ha espresso un diniego con provvedimento di carattere particolare, ossia indirizzato a ogni singolo ricorrente, mediante il quale si richiamava altro precedente e generale provvedimento diretto a intervenire sulla questione del riconoscimento dei titoli conseguiti in Romania. Nel dettaglio, l’Amministrazione precisava che l’articolo 13, commi 1 e 3, della direttiva 2013/55/Ue disciplina l’accesso alla professione regolamentata. La tipologia di formazione professionale in oggetto viene considerata dall’autorità competente rumena condizione necessaria ma non sufficiente al rilascio dell’attestazione di conformità da parte dell’autorità competente del medesimo Stato membro. I provvedimenti individuali rinviano, quindi, alla nota n. 5636 del 2 aprile 2019 pubblicata sul sito istituzionale, nella quale si precisa, tra l’altro, che: per la professione di docente non si applica il regime del riconoscimento automatico, ma il sistema generale che prevede la valutazione dei percorsi di formazione attraverso l’analisi comparata dei percorsi formativi previsti nei due Stati Membri coinvolti;
con nota del Ministero rumeno dell’educazione del novembre 2018, a seguito di interlocuzione ministeriale, è stato chiarito che il possesso del certificato di conseguimento della formazione psicopedagogica costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente al fine di ottenere la qualifica professionale di docente in Romania e che l’attestato di conformità degli studi con le disposizioni della Direttiva 2005/36/Ce sul riconoscimento delle qualifiche professionali per i cittadini che hanno studiato in Romania, al fine di svolgere attività didattiche all’estero, si rilascia al richiedente, solo nel caso in cui quest’ultimo ha conseguito in Romania sia studi di istruzione superiore post secondaria sia studi universitari;
la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena ai fini della direttiva in questione.

2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento, trattandosi di fattispecie in larga parte coincidente con i casi recentemente esaminati dalla Sezione con le sentenze: 11 luglio 2019 n. 9210;
17 luglio 2019 n. 9485;
18 luglio 2019 n. 9532.

Il Collegio, pertanto, in applicazione dell’art. 74, comma 2, secondo periodo, c.p.a., può decidere la causa con sentenza in forma semplificata motivando il rigetto del ricorso “per relationem”, mediante il riferimento ai precedenti menzionati.

3. Invero, come nel caso già esaminato nella menzionata pronuncia n. 9210/2019, anche nella specie vengono in rilievo i “Programului de studii psihopedagogice, Nivel I, II” svolti in Romania. Se è vero che il confronto tra i titoli, o meglio i programmi e i corsi di formazione, conseguiti in altro paese e quelli richiesti dallo Stato ospitante, deve essere svolto dallo Stato nel quale viene richiesto il riconoscimento del titolo, è altrettanto vero che tale confronto richiede e muove dal conferimento di un titolo e di un livello di qualifica, ai sensi dell’art. 11 della direttiva 2005/36/CE, e opera per gli insegnamenti per i quali l’interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo.

Nel caso di specie, una tale circostanza risulta espressamente negata dall’amministrazione rumena e l’amministrazione interna non può che essere vincolata all’accertamento compiuto dall’amministrazione di provenienza del titolo. Nei citati precedenti della Sezione “l’amministrazione rumena ha precisato che “according to the Government Decision n. 918/2013, the teacher training programmes do not provide a level of qualification, because they aim at developing and certifyng the competences to the teaching occupation”. Ne discende che l’attestato in questione, per espressa indicazione dell’amministrazione rumena, non rientra tra i livelli di qualifica rilevanti ai fini dell’art. 11 della direttiva 205/36/CE e la formazione svolta dai cittadini italiani non è riconosciuta dalla competente autorità rumena. Le conclusioni cui è pervenuta l’amministrazione rumena vincolano quella interna, la quale, anche in osservanza del principio di leale collaborazione, non può porsi in contrasto con le conclusioni cui è pervenuto il Ministero rumeno e con il valore che questi ha attribuito alla formazione svolta nel suo ordinamento.

Nel dettaglio, il Ministero rumeno precisa ancora che l’attestato di conformità alla direttiva europea, al fine della valutazione del percorso seguito in Romania in altri Stati UE, viene rilasciato solo a coloro che abbiano compiuto in Romania sia studi di scuola superiore o post istruzione secondaria, sia studi universitari. Ne discende che, per espressa indicazione dell’autorità rumena, il programma in oggetto non consente l’attribuzione di un livello di qualifica rilevante per la direttiva in questione, con la conseguenza che il provvedimento dell’amministrazione appare privo di vizi sul punto.

Deve ancora rilevarsi che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo in Romania per l’esercizio della professione di docente, come evidenziato dalla stessa amministrazione rumena, devono essere soddisfatte diverse condizioni: diploma di maturità conseguito in istruzione liceale con indirizzo pedagogico (per i posti didattici dell’istruzione livello ante, prescolare ed elementare);
diploma di laurea corrispondente al posto/cattedra nonché il conseguimento del programma di formazione psico-pedagogica, livello I, per poter accedere ai posti di docente dell’istruzione secondaria di I grado;
diploma di laura corrispondente al posto/cattedra nonché il conseguimento del programma di formazione psico-pedagogica, livello I e II, per poter accedere ai posti di docente dell’istruzione secondaria di II grado. L’amministrazione ha quindi chiarito, da un lato, che il conseguimento del programma di formazione psicopedagogica costituisca una condizione necessaria ma non sufficiente per il conseguimento del titolo abilitativo e, dall’altro, che il mero svolgimento in Romania del programma di formazione in questione non consente di ottenere, da parte dell’amministrazione rumena, il rilascio di un attestato di conformità alla direttiva 2005/36/Ce utile ai fini dell’eventuale riconoscimento in altri paesi UE e al fine di rilevare quale livello di qualifica ai sensi dell’art. 11” (

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