TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2023-12-04, n. 202300887

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2023-12-04, n. 202300887
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 202300887
Data del deposito : 4 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/12/2023

N. 00887/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura di Bergamo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del provvedimento n. CAT.2^/IMM/-OMISSIS- di rigetto all''istanza di conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data -OMISSIS- e notificato all''interessato in data-OMISSIS-

***

1) IN VIA CAUTELARE e PRELIMINARE: pronunciare, inaudita altera parte, ovvero previa fissazione d''udienza, la sospensione del provvedimento impugnato per tutte le ragioni di cui in narrativa;

2) IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO: annullare e/o revocare e/o modificare e/o dichiarare nullo il provvedimento impugnato n. CAT.2 / IMM/ -OMISSIS- di rigetto all''istanza di conversione del permesso di soggiorno emesso dal Questore della Provincia di Bergamo in data -OMISSIS- e notificato all''interessato in data-OMISSIS- e conseguentemente, concedere al signor -OMISSIS-il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero condannare in forma specifica la p.a. alla conversione del permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro per tutte le ragioni di cui in narrativa, ovvero condannare in forma specifica la p.a. al rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche per tutte le ragioni di cui in narrativa;

3) IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva istruttoria, ivi compresa la facoltà di proporre ulteriori motivi aggiuntivi e di produrre documenti integrativi al ricorso depositato;

Si producono i documenti elencati in narrativa: 1) procura alle liti con asseverazione di conformità ex art. 22 C.A.D.;
2) provvedimento n. CAT.2/IMM/-OMISSIS-;
3) decreto di rigetto emesso dal Questore di Bergamo il -OMISSIS- n. -OMISSIS-;
4) ricorso al TAR Brescia R.G. 00243/2023;
5) sentenza in forma semplificata di accoglimento N. 00463/REG. PROV. COLL.;
N. 00243/2023 REG. RIC. TAR Brescia;
6) comunicazione PEC Avv. A R del 22.06.2023;
7) documentazione medica;
8) rapporto World Health Statistics relativo al sistema sanitario albanese;
9) documentazione attestante il rapporto di lavoro del Ricorrente;
10) ordinanza n. -OMISSIS- emessa dal Magistrato di Sorveglianza di Brescia.

4) IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di causa, oltre accessori di legge al sottoscritto procuratore antistatario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Bergamo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 il dott. L R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Premesso che:

Il ricorrente è cittadino albanese ed è titolare del permesso di soggiorno per assistenza minori ex art.31, comma 3, D.Lgs. n. 286/1998, con scadenza il -OMISSIS-;

in data -OMISSIS- formalizzava l’istanza di conversione del permesso di soggiorno per assistenza minori in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 6, comma 1 bis, D. Lgs. 286/1998;

la suddetta istanza veniva rigettata con Decreto del Questore di Bergamo il -OMISSIS-;

a seguito dell’impugnazione dell’indicato provvedimento di rigetto, questo Tar, sulla base della dedotta violazione delle garanzie partecipative, con Sentenza n.00463/2023 annullava il provvedimento di diniego gravato e ordinava alla Questura di Bergamo di riattivare il procedimento entro sessanta giorni dal deposito della sentenza e di concluderlo, in contraddittorio, nei successivi sessanta giorni;

il procedimento veniva, quindi, riattivato con comunicazione inviata al procuratore di parte ricorrente in data-OMISSIS-;

seguiva convocazione per il -OMISSIS- e rinnovazione di attività istruttoria;

all’esito dell’attività procedimentale, l’istanza veniva rigettata con il provvedimento impugnato, confermativo del diniego del-OMISSIS-;

rispetto a tale provvedimento, il ricorrente lamenta la Nullità del provvedimento amministrativo per violazione degli artt. 7 e ss L.241/1990: assenza della C.A.P. e/o carenza dei suoi elementi essenziali;
omessa comunicazione personale della C.A.P. al soggetto destinatario degli effetti del provvedimento finale – Nullità del provvedimento amministrativo per violazione dell’art. 10 bis L.241/1990 : assenza della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e/o carenza degli elementi essenziali della stessa;
omessa comunicazione all’istante della comunicazione ex art. 10 bis L. 241/1990 – nullità del provvedimento amministrativo per omessa istruttoria volta al riesame della posizione giuridica del ricorrente e conseguente carenza di motivazione ex art. 3 L. 241/1990
.

In data 14/09/2023 si costituiva l’amministrazione intimata, depositando articolata relazione di servizio con annessa documentazione, opponendosi all’accoglimento del gravame.

In data 04/10/2023 veniva adottata ordinanza istruttoria, al fine di acquisire informazioni in merito all’attuale inserimento del ricorrente in un contesto lavorativo.

Nella camera di consiglio odierna, sussistendone i presupposti, il ricorso veniva trattenuto per la decisione con sentenza in forma semplificata.

Il ricorso è infondato.

Per ciò che attiene al primo motivo di censura, va preliminarmente rilevato che la nullità del provvedimento amministrativo ha carattere tipico ed è, pertanto, ravvisabile nelle sole ipotesi previste dall’art. 21 septies L. 241/1990. Tra queste non figura l’ipotizzata violazione dell’art. 7 della Legge 241/90, eventualmente sussumibile nel vizio di violazione di legge, astrattamente idoneo a determinare l’annullabilità del provvedimento gravato.

L’ipotizzata violazione procedimentale è da ritenersi, comunque, insussistente.

Il provvedimento impugnato, difatti, è stato reso all’esito di un riesame disposto per ordine del Giudice. In tali fattispecie, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che una nuova comunicazione, con tutti gli elementi di cui all’art. 8 L. 241/19909, costituisca un inutile aggravio procedimentale: “ in caso di riesame, per ordine del giudice, di un provvedimento amministrativo censurato in sede giurisdizionale, la comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10-bis, l. n. 241 del 1990 costituisce un inutile aggravamento dell'attività amministrativa, tenuto anche conto che il riesame dell'istanza è disposto per impulso giudiziale, e quindi con tutte le garanzie del contradditorio proprie del processo, e non su istanza di parte, allorché invece l'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, come noto, trova applicazione per i soli procedimenti ad istanza di parte” (T.A.R. Piemonte sez. II, 18/01/2022, n.4). In ogni caso, la comunicazione pervenuta al difensore del ricorrente in data-OMISSIS- è risultata utile a riavviare il riesame e a far acquisire all’amministrazione procedente la documentazione necessaria. A nulla rileva che la l’avviso sia stato comunicato al difensore e non formalmente al ricorrente: come già rilevato, l’impulso giurisdizionale al riesame esclude la necessità della comunicazione di avvio. La censura, inoltre, risulta generica, atteso che non è dato comprendere in che modo tale modalità procedimentale abbia pregiudicato il ricorrente nelle sue facoltà partecipative. A tal proposito si rileva che la normativa generale in materia di procedimento amministrativo deve essere interpretata non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione (Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2022, n. 8613;
VI, 13 aprile 2022, n. 2772;
T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 2 maggio 2023, n. 1043;
IV, 21 aprile 2023, n. 982).

Non risulta condivisibile, altresì, la censura riferita alla mancanza o inidoneità del preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/1990. Come più sopra già rilevato, anche questa presunta violazione procedimentale, diversamente da quanto rilevato dal ricorrente, non determinerebbe la nullità del provvedimento gravato, ma la sua annullabilità.

Tuttavia, neanche questo vizio, nella fattispecie concreta, è ravvisabile. Difatti, con la comunicazione del-OMISSIS- sono stati indicati i motivi ostativi alla conversione e su di essi il ricorrente, attraverso il proprio difensore, ha presentato memoria difensiva. Pertanto, nessuna lesione del contradditorio procedimentale si è realizzata.

Quanto alla omessa istruttoria volta al riesame della posizione del ricorrente, con annessa carenza motivazionale, la censura risulta manifestamente infondata.

Il provvedimento impugnato fonda le motivazioni del diniego su:

- sentenza di condanna della Corte d’appello di Brescia ad anni due e mesi sei di reclusione, per reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, ai sensi degli artt. 572 e 582 c.p.;

- sentenza di condanna della Corte d’appello di Bari nel -OMISSIS- ad anni 8 per tentato omicidio ai sensi dell’art. 575 e 56 c.p. e porto abusivo d’armi, ai sensi dell’art. 4 L.11/1975.

Il ricorrente, inoltre, risulta attualmente imputato per minaccia ed atti persecutori ed è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale con decreto del -OMISSIS-.

L’iter motivazionale elaborato dalla Questura di Bergamo risulta completo ed idoneo a sostenere un giudizio di pericolosità sociale in concreto, esente da vizi di legittimità e del tutto sganciato da automatismi derivanti dalle riportate sentenze di condanna. Difatti, la Questura pone in evidenza che il ricorrente, pur essendo titolare di un permesso di soggiorno per assistenza minori dal 2017, non si è astenuto dal commettere illeciti penali e, in special modo, dal porre in essere condotte violente e vessatorie nei confronti della moglie ed in presenza della minore. Reati di particolare allarme sociale che mostrano l’indole violenta del ricorrente.

Il provvedimento di diniego, inoltre, risulta adeguatamente motivato anche con riferimento alla possibilità per il ricorrente, affetto da -OMISSIS-, di curarsi nel paese d’origine. Invero, dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente, peraltro riguardante l’anno 2017, risulta soltanto una generica rappresentazione del sistema sanitario albanese, ma nulla di specificamente riconducibile ad una presunta impossibilità di curare la patologia del ricorrente nel paese di origine o, comunque, alla rappresentazione di un probabile rischio di aggravamento delle sue condizioni di salute in caso di rientro, fino al raggiungimento di una soglia di gravità. Nessuna allegazione risulta agli atti.

Quanto alla posizione lavorativa, risulta provata la cessazione del rapporto di lavoro con la società -OMISSIS-, in data anteriore alla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio. La mancanza di contrarie allegazioni documentali, fa ritenere che il ricorrente sia attualmente privo occupazione lavorativa. L’assenza di un reddito idoneo al sostentamento rappresenta circostanza ineludibile, tra le altre, ai fini di una corretta valutazione dei presupposti per ottenere la richiesta conversione.

Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato con conferma del provvedimento di diniego.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio.

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