TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-25, n. 202100612

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-06-25, n. 202100612
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100612
Data del deposito : 25 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2021

N. 00612/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00803/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 803 del 2015, proposto da
Gi e Gi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati V C, F F, con domicilio eletto presso lo studio F F in Bologna, via Santo Stefano n.43;

contro

Comune di Rimini, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato B R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Agenzia del Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni 6;

per l'annullamento

- del provvedimento assunto dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Rimini in data 7.7.2015, prot. n. 148294, relativo alla determinazione del canone demaniale marittimo per l’anno 2014;

- del provvedimento assunto dall’Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Rimini in data 21.9.2015, prot. n. 198463, relativo alla determinazione del canone demaniale marittimo per l’anno 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Agenzia del Demanio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 il dott. G M e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art.25 D.L. 28.10.2020 n.137;

Rilevato che l’art.100, comma 7, del D.L. 14 agosto 2020 n.104, come convertito con legge 13 ottobre 2020 n.126, prevede che al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell’articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito, con modificazione, dalla legge 4 dicembre 1993, n.494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del concessionario, mediante versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l’intero importo dovuto, se in un’unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.

Rilevato che la parte ricorrente ha presentato la predetta domanda e che, pertanto, si deve dichiarare la sospensione del processo ai sensi del predetto articolo fino alla conclusione della citata procedura.

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