TAR Roma, sez. I, sentenza breve 2021-12-14, n. 202112909
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Testo completo
Pubblicato il 14/12/2021
N. 12909/2021 REG.PROV.COLL.
N. 10545/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 10545 del 2021, proposto da
-OSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato M G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, Procura nazionale antimafia e antiterrorismo, Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Consiglio giudiziario presso la Corte d’appello di Potenza, non costituiti in giudizio;
Ministero della giustizia, Csm – Consiglio superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Sarah Masecchia, non costituita in giudizio;
per l’annullamento previa sospensione:
1) del provvedimento del 3 settembre 2021, avente ad oggetto « Pratica n. -OSIS-– designazione e nomina, per un periodo di due anni, del dott. -OSIS- alla dda di Potenza », con il quale il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha disposto « la revoca della nomina del Dr. -OSIS- a componente della dda di Potenza avvenuta in data 11 maggio 2020 »;
2) del conseguenziale provvedimento prot. -OSIS- del 24 settembre 2021 con il quale il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Potenza ha indetto l’interpello per la designazione, al posto del ricorrente, di un nuovo magistrato alla dda;
3) della delibera assunta nella seduta del 21 luglio 2021 con la quale il plenum Consiglio superiore della Magistratura ha disposto di « invitare il Procuratore della Repubblica di Potenza a compiere, in relazione alla procedura di designazione del dott. -OSIS- alla dda di Potenza di cui ai provvedimenti nn. -OSIS- del 24 aprile 2020 e -OSIS- dell’11 maggio 2020, una rivalutazione, tenendo conto dell’atto di indirizzo di cui alla parte motiva »;
4) della delibera assunta nella seduta del 15 febbraio 2021 e della corrispondente nota del 19 febbraio 2021 (prot. -OSIS-) con la quale la settima commissione del Consiglio superiore della Magistratura ha chiesto al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo di esprimere un nuovo parere sulla designazione del ricorrente dott. -OSIS- alla dda di Potenza;
5) della nota del 25 febbraio 2021 (prot. -OSIS-) con la quale il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si è espresso nel senso che « una rivalutazione del provvedimento di designazione, che consideri anche gli elementi disciplinari non valutati precedentemente, potrebbe essere il presupposto per la revoca di esso »;
6) ove occorra, della delibera della settima commissione del Consiglio superiore della Magistratura assunta nella seduta del 5 ottobre 2020;
7) della Circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-24930 del 17 novembre 2010, se interpretata nel senso che gli « atti d’indirizzo » espressi dal Csm ai sensi dell’art. 5 di tale Circolare abbiano valore vincolante per i Procuratori della Repubblica competenti alla composizione – « designazione » – della relativa direzione distrettuale antimafia;
8) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia e del Csm – Consiglio superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 il dott. M V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Avvisate le parti presenti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il dott. -OSIS- impugna il decreto del Procuratore della Repubblica di Potenza con il quale veniva revocata la propria designazione presso la locale direzione distrettuale antimafia (dda). Prima di procedere allo scrutinio dei motivi di ricorso, appare opportuno illustrare la vicenda fattuale.
1.1. Il ricorrente partecipava all’interpello, indetto in data 12 marzo 2020, dal Procuratore della Repubblica di Potenza per individuare il sostituto Procuratore da designare per la dda. All’esito della procedura comparativa e valutati i curriculum presentati dagli aspiranti, il Procuratore individuava, in data 8 aprile 2020, il ricorrente quale designando, comunicando tale circostanza al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo (Pnaa) affinché esprimesse il parere richiesto dalla circolare del Consiglio superiore della Magistratura (Csm) del 17 novembre 2010, n. P-24930, resa in tema di organizzazione delle direzioni distrettuali antimafia. Come noto, la dda costituisce una mera articolazione interna della Procura della Repubblica del capoluogo del distretto di Corte d’appello, alla quale sono destinati alcuni magistrati « designati » dal Procuratore distrettuale con proprio decreto ai sensi dell’art. 102 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (c.d. cod. antimafia). Al fine di uniformare l’esercizio del potere di organizzazione della direzione distrettuale, il Csm adottava la circolare sopra menzionata.
1.2. A seguito della trasmissione degli atti al Pnaa ed alla comunicazione a tutti i magistrati dell’ufficio, l’altro pubblico ministero aspirante al posto in dda faceva pervenire le proprie osservazioni sul provvedimento di designazione dell’odierno ricorrente. Il Procuratore della Repubblica, pertanto, valutate le osservazioni, ribadiva – il 24 aprile 2020 – la designazione comunicando tale circostanza al Pnaa il quale, in data 26 aprile 2020, esprimeva parere favorevole sull’individuazione. Il successivo 11 maggio 2020, il Procuratore della Repubblica comunicava la definitiva designazione presso la dda al Csm, unendo alla missiva anche il parere del Pnaa e le osservazioni dell’aspirante magistrato rimasto insoddisfatto.
1.3. Nella seduta del 5 ottobre 2020, la settima commissione del Csm rappresentava al Procuratore della Repubblica come il ricorrente fosse stato condannato nel 2017 in sede disciplinare alla sanzione della censura; inoltre, rendeva noto come, nel 2019, la Procura generale presso la Suprema Corte di Cassazione avesse avviato, nei confronti del medesimo magistrato, altro procedimento disciplinare tutt’ora pendente.
1.4. Il Procuratore della Repubblica dapprima archiviava la nota, reputandola irrilevante (come può desumersi dall’annotazione in calce dell’8 ottobre 2020); successivamente, in data 27 ottobre 2020, riscontrava l’atto della commissione consiliare ribadendo la designazione dell’odierno ricorrente, dandone comunicazione anche al Pnaa.
1.5. La settima commissione dell’organo di autogoverno, nella seduta del 15 febbraio 2021, chiedeva al Pnaa di esprimere nuovo parere alla luce dei forniti dati disciplinari, richiesta che questi riscontrava con nota del 25 febbraio 2021, chiarendo di non essere a conoscenza delle vicende disciplinari del magistrato e concludendo che « una rivalutazione del provvedimento di designazione, che consideri anche gli elementi disciplinari non valutati precedentemente, potrebbe essere il presupposto per la revoca di esso ». Tale atto veniva per conoscenza comunicato al Procuratore distrettuale.
1.6. Il Procuratore della Repubblica, quindi, con nota del 4 marzo 2021, ribadiva, ancora una volta, la volontà di designare l’odierno ricorrente quale sostituto destinato alla locale dda, replicando con ampiezza di argomenti ai rilievi mossi al proprio originario decreto, nonché rappresentando, in particolare, di aver già valutato in via autonoma la condanna disciplinare. Il provvedimento veniva comunicato al Csm ed al Pnaa.
1.7. L’organo di autogoverno, nel plenum del 21 luglio 2021, su proposta della settima commissione, adottava una delibera con la quale censurava i provvedimenti di designazione dell’odierno ricorrente, reputandoli irragionevoli, ed invitava il Procuratore della Repubblica ad effettuare una rivalutazione della designazione.
1.8. Ricevuto il testo della delibera, il Procuratore revocava – con il provvedimento del 3 settembre 2021 in questa sede impugnato – la designazione dell’odierno ricorrente e, conseguentemente, indiceva nuovo interpello per la copertura del posto in dda.
2. A parere del ricorrente sussisterebbero i profili di illegittimità di seguito esposti.
2.1. Carenza in concreto del potere di revoca, dato che, dopo l’atto d’indirizzo della settima