TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2013-05-29, n. 201300438
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Testo completo
N. 00438/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2004, proposto da:
VA ER e VA VI AL, rappresentati e difesi dapprima dagli avv.ti Giovanna Maria Urru, Antonio Nicolini e M. Stella Malloci, e successivamente dagli avv.ti Francesca Neri e Antonio Nicolini, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio di quest’ultimo, via Cugia n. 29;
contro
la Cooperativa Edilizia Paola a r.l., rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Miscali, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Francesco Angelo Arca, via Goito n. 24;
per l'annullamento
con il ricorso principale:
- della delibera assemblare del 10.11.2003 della Cooperativa Edilizia Paola e tutti gli atti presupposti e conseguenti ivi compresi, per quanto necessario la delibera assemblare del 2.1.2003;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11.11.2003;
- delle delibere di esclusione dei soci VA ER e VA VI adottate dal Consiglio di Amministrazione in data 19.2.2004, non pienamente conosciute;
con i motivi aggiunti depositati in data 1.7.2004:
- della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11.2.2004, avente ad oggetto l'esclusione dei soci odierni ricorrenti;
- della delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.10.2003 e della delibera assemblare del 19.12.2003
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Cooperativa Edilizia Paola a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 maggio 2013 il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame i signori ER e VI AL VA espongono quanto segue.
Al fine di procedere al rinnovo delle cariche sociali il sig. ER VA, in qualità di Presidente, convocava per il giorno 30.12.2002 in prima convocazione, e per il giorno 2.1.2003 in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria della società Cooperativa edilizia “Paola” a r.l..
Mancando il numero legale alla data di prima convocazione, la seduta veniva aggiornata al 2.1.2003.
In tale data si procedeva, quindi, alla votazione per il rinnovo delle cariche sociali.
In ordine all’esito di tale seduta assembleare i ricorrenti espongono che “…terminata la votazione si creava grande confusione tanto che il Presidente non poté procedere oltre con la proclamazione degli eletti e fu costretto ad interrompere i lavori assembleari e chiudere la seduta non senza far prima rilevare che lo spoglio non era valido per irregolarità delle schede distribuite e per l’omessa nomina degli scrutatori…”.
Non è superfluo rilevare, sempre secondo l’esposizione dei ricorrenti, che i sindaci non convocati per la partecipazione all’assemblea ZA IL e OS TO hanno impugnato le delibere del 30.12.2002 e del 2.1.2003 davanti al Tribunale di Oristano con ricorso iscritto al n. 272c/2003, e che in tale causa si è costituito in adesione il sig. ER VA, in qualità di Presidente della società Cooperativa edilizia “Paola”a r.l..
Altra causa risulta proposta dai soci CO NI, DA RN e AN MA, sempre nanti il Tribunale di Oristano, per ottenere dal Presidente VA la consegna dei libri sociali e di copia autentica dei verbali delle sedute del 30.12.2002 e 2.1.2003 per procedere alla loro iscrizione nel registro delle imprese.
Comunque, all’esito delle votazioni del 2.1.2003, il sig. DA RN, in qualità di Presidente della società Cooperativa edilizia “Paola” a r.l.. convocava per il 10.11.2003 l’assemblea dei soci della cooperativa per la ratifica-rinnovazione della delibera assembleare del 2.1.2003.
Con delibera assembleare del 10.11.2003 veniva quindi ratificato-rinnovato il risultato della delibera assembleare del 2.1.2003, con proclamazione degli eletti.
Il giorno successivo, l’11.11.2003, si riuniva il nuovo consiglio di amministrazione che deliberava il rinnovo delle cariche.
Con lettere del 9.2.2004, ricevute rispettivamente il 1° ed il 3 marzo 2004, il Presidente del Consiglio di Amministrazione comunicava ai ricorrenti che con delibera assunta nella seduta dell’11.2.2004 il consiglio di amministrazione aveva deliberato la loro esclusione dalla società.
Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto, per i motivi precisati nell’atto introduttivo del giudizio, previa sospensione, la declaratoria dell’illegittimità/nullità della delibera assembleare in data 10.11.2003 della Cooperativa edilizia “Paola”, della delibera assembleare del 2.1.2003, di quella del consiglio di amministrazione dell’11.11.2003, nonché quella del consiglio di amministrazione dell’11.2.2004 che ha disposto la loro esclusione della società.
Con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese del giudizio.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio la società Cooperativa edilizia “Paola” a r.l. che dopo aver eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e, comunque, la sua irricevibilità per tardività, ne ha chiesto nel merito il rigetto, vinte le spese del giudizio.
Con ordinanza n. 156 del 7 aprile 2004 il Tribunale ha respinto l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati chiesta dai ricorrenti.
Con ricorso per motivi aggiunti depositati il 1° luglio 2004 i ricorrenti, dopo aver acquisito conoscenza della