TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-02-08, n. 201200085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2012-02-08, n. 201200085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 201200085
Data del deposito : 8 febbraio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00151/2011 REG.RIC.

N. 00085/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00151/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di AR (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2011, proposto da Società UL ed IN S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti Ilaria Deluigi, Carlo Masi e Francesco Massa, con domicilio eletto presso l’avv. Carlo Masi in AR, via Mistrali, 4;



contro

Il Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliata per legge in Bologna, via Guido Reni 4; il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di AR;



nei confronti di

Società Mast S.r.l., non costituita;



per l’annullamento previa sospensione

del decreto in data 10.03.2011, prot. n. 3813, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco di AR, recante annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione definitiva e del contratto stipulato il 27.12.2010 relativo all’affidamento triennale del servizio di pulizia della sede di AR e delle sedi collegate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AR;

Vista l’ordinanza collegiale n. 144/2011 del 20.04.2011 con la quale l’istanza di sospensiva è stata respinta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, c. p. a.;

Dato atto che è stato pubblicato il dispositivo della sentenza ai sensi dell’art. 120 comma 9 c.p.a.;

Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2012 la dott.ssa Emanuela Loria e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, la società UL e IN s.p.a. impugna gli atti a mezzo dei quali l’amministrazione dell’Interno ha annullato l’aggiudicazione definitiva disposta nei suoi confronti del contratto triennale del servizio di pulizia della sede di Pavia e delle sedi collegate, nonché il preavviso di cessazione del servizio in corso entro il 31 marzo 2011 e gli atti prodromici e successivi, tra i quali, segnatamente, la nota ministeriale del 27 gennaio 2011 e la nota del 10 febbraio 2011.

I fatti sono i seguenti.

In data 31 maggio 2010 il Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco bandiva una procedura di licitazione privata per l’affidamento del servizio di pulizie per il triennio 17.01.2011-31.12.2012 presso diversi Comandi su tutto il territorio nazionale.

Al termine delle varie fasi della procedura di gara, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di AR procedeva ad aggiudicare l’appalto all’impresa ricorrente.

Nella fase della preselezione, l’impresa stessa aveva dichiarato che il legale rappresentante, signor RI CO, aveva riportato una condanna penale per aggiotaggio (art. 2637 c.c., condanna emessa a seguito di procedimento penale definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) ritenuta dal Comando non rilevante ai fini dell’esclusione dalla gara.

In data 09.11.2010 il Ministero dell’Interno richiedeva un parere all’Avvocatura Generale dello Stato in ordine alla rilevanza del reato commesso dal signor CO.

In data 06.12.2010 il Comando comunicava al Ministero che la ditta in questione era l’aggiudicataria dell’appalto in argomento.

Con la nota del 27.01.2011 il Ministero dell’Interno, sulla base del parere dell’Avvocatura dello Stato, comunicava ai Comandi di annullare gli atti precontrattuali e contrattuali con i quali il servizio di pulizia delle sedi era stato aggiudicato e stipulati i relativi contratti; lo stesso contenuto aveva la nota prot. n. 3442 del 10.02.2011.

Il Comando di AR con la nota n. 2779 del 22.02.2011 comunicava all’impresa l’avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’atto di aggiudicazione definitiva e, quindi, il provvedimento finale di annullamento datato 14.03.2011, comunicato anch’esso all’impresa interessata.

In data 14.03.2011 l’amministrazione trasmetteva l’aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta che seguiva nella graduatoria, ossia la UR e Group MI s.p.a.

I) Con il primo motivo di ricorso la società UL e IN s.p.a. censura il provvedimento in autotutela in quanto, pur essendo stato inviato l’avviso di avvio del procedimento relativo all’annullamento dell’aggiudicazione definitiva, tuttavia la questione non è stata valutata adeguatamente da parte della Commissione giudicatrice, in violazione del principio del contrarius actus ; inoltre, come si evincerebbe dalle note ministeriali richiamate a presupposto dell’annullamento, la decisione definitiva sarebbe già stata assunta prima della nota del 22

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