TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-10, n. 202304052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-03-10, n. 202304052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304052
Data del deposito : 10 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/03/2023

N. 04052/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01818/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1818 del 2019, proposto da D S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G C e M S, con domicilio digitale come da p.e.c da Registri di Giustizia;

contro

Inail - Sede di Roma Laurentino, Inail Direzione Regionale Lazio, Inail - Sede Centrale di Roma, non costituiti in giudizio;
Inail, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato P D, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della nota del 30 settembre 2015 inviata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale il direttore della sede INAIL di Roma Laurentino, in conseguenza delle osservazioni presentate dalla DEPILCO S.R.L., ha disposto la ulteriore riduzione dell'importo (in € 10.350,00) del contributo concesso per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell'art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 d.lgs. 81/2008, di cui all'Avviso pubblico 2012;

- della nota del 21 aprile 2015, priva di numero di protocollo, inviata a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale il Direttore della sede INAIL di Roma Laurentino ha comunicato riduzione dell'importo (in € 20.700,00) del contributo concesso per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell'art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 d.lgs. 81/2008, di cui all'

AVVISO PUBBLICO

2012;

- per quanto di ragione, del precedente avviso pubblico 2012 dell'INAIL – Direzione regionale Lazio, pubblicato sul sito www.inail.it, se ed in quanto lesivo;

- di ogni altro atto presupposto, preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore la dott.ssa R P all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 dicembre 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Con ricorso in riassunzione, proposto a seguito della sentenza del Tribunale di Roma n. 23150/2018, pubblicata in data 30 novembre 2018, declinatoria della giurisdizione in favore del G.A, la D S.r.l ha impugnato le note del 21 aprile 2015 e del 30 settembre 2015 con le quali il direttore della sede INAIL di Roma Laurentino ha disposto di riduzione dell’importo del contributo in origine concesso alla ricorrente per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza in attuazione dell’art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 d.lgs. 81/2008.

2. La società ricorrente ha affidato il ricorso ai seguenti motivi:

I. Sulla legittimità dell’operato dell’azienda e la illegittimità della disposta riduzione del contributo per violazione e falsa applicazione dell’avviso pubblico 2012;

II. Sulla illegittimità del procedimento amministrativo per violazione della lex specialis della procedura nonché della l. 241/1990.

3. In sintesi, parte ricorrente, che ha presentato un progetto per la sostituzione di una macchina perforatrice di grandi dimensioni, si duole della disposta decurtazione del finanziamento in origine concesso sostenendo, a tal riguardo, l’irrilevanza della sua decisione di cedere a terzi il macchinario da sostituire dal momento che la cessione a terzi è stata considerata espressamente come causa di decadenza parziale del contributo solo con l’Avviso pubblico del 2013. L’INAIL, ad ogni buon conto, si sarebbe rideterminata violando le garanzie partecipative come specificate nell’art. 19 della lex specialis.

4. Si è costituita in resistenza l’INAIL e all’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 12 dicembre 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 87 comma 4 bis c.p.a, la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.

5. Il ricorso non è fondato e va respinto.

6. Si premette che l’odierna istante ha presentato domanda di finanziamento per la sostituzione di una macchina perforatrice di grandi dimensioni, al fine “ di dotarsi di una macchina trivellatrice nuova in sostituzione di una vetusta ” , i cui “ valori di vibrazione si attestano su un valore prossimo al limite consentito ” (cfr. domanda di finanziamento) preventivando, come da perizia asseverata, una spesa di euro 118.000,00 (ed un costo totale del progetto pari a euro 126.880,00 al netto di iva), senza, tuttavia, precisare – dato rimasto incontestato in giudizio- le modalità con le quali la macchina preesistente sarebbe stata sostituita.

7. Indi, solo in sede di rendicontazione l’azienda ricorrente ha dichiarato di avere venduto la macchina eliminata dal ciclo produttivo, ricavandone la somma di euro 100.000,00.

8. L’amministrazione ha quindi rivalutato la spesa effettivamente necessaria per la sostituzione del macchinario quantificandola euro 18.000,00 (valore ottenuto sottraendo dal costo del macchinario acquistato il ricavato della vendita della precedente trivellatrice), cui ha sommato le spese tecniche liquidabili pari a 2.700,00 euro (15% di euro 18.000).

9. Ne è conseguita la censurata e drastica riduzione del contributo di spettanza, che l’Amministrazione ha riquantificato in complessivi euro 20.700,00, importo ulteriormente ridotto del 50%, anche a seguito delle osservazioni presentate da parte ricorrente, per un ammontare definitivo ammesso pari a euro 10.350,00 (cfr. nota INAIL del 30 settembre 2015).

10. Le determinazioni dell’Amministrazione sono coerenti con le disposizioni dell’Avviso pubblico e della disciplina di settore.

11. Sono, infatti, ammissibili a finanziamento esclusivamente “ le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionati alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza " (art. 7 Avviso pubblico).

12. Inoltre, l’art. 20 dell’Avviso pubblico impone che il progetto debba essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede di domanda ed ammesso a contributo, prescrivendo specificamente modalità di ricalcolo del contributo da rimborsare in fase di rendicontazione dell’investimento nel caso che la spesa necessaria alla realizzazione del progetto risulti inferiore a quella preventivata.

13. Orbene, parte ricorrente ha dichiarato solo in sede di rendicontazione di aver ceduto a terzi il macchinario da sostituire, il quale, comunque, considerato il ragguardevole prezzo della cessione, non sembra del tutto compatibile con il carattere della “vetustà” posta a fondamento della richiesta delle contribuzioni pubbliche oggetto di causa.

14. In ogni caso, la cessione a titolo oneroso, per le sue caratteristiche, realizza sostanzialmente una modifica del contenuto del progetto inizialmente presentato.

15. Correttamente, pertanto, l’INAIL ha rimodulato il contributo ammesso tenuto conto della drastica riduzione dell’effettiva spesa necessaria per la realizzazione dell’investimento oggetto di causa nell’esercizio, in ogni caso, della discrezionalità tecnica riservata all’INAIL dei requisiti finali di rendicontazione del progetto (sul punto, si veda anche la sentenza del Tribunale civile n. 23150/2018), alla luce delle modifiche apportate al progetto iniziale.

16. Si tratta, a ben vedere, di valutazioni, non solo conformi all’art. 7 e 20 dell’Avviso pubblico del 2012, ma comunque non censurabili dal giudice di legittimità se non in caso di manifesta arbitrarietà o irragionevolezza, ipotesi che non si ravvisano nel caso di specie in ragione della necessità, in applicazione dei principi generali, di corretta utilizzazione delle risorse pubbliche, e, quindi, di contenimento di eventuali fenomeni di locupletazione di denaro pubblico, a garanzia, peraltro, delle condizioni di concorrenza tra le imprese.

17. Per tali motivi, non è, quindi, rilevante che nell’Avviso del 2012, qui richiamato, non vi fosse ancora una specifica disposizione disciplinante nel dettaglio gli effetti della cessione a terzi del macchinario da eliminare dal ciclo produttivo.

18. Parimenti legittima è l’ulteriore decurtazione del finanziamento in quanto l’art. 20 dell’Avviso pubblico, nell’individuare le modalità con le quali calcolare il contributo da rimborsare in fase di rendicontazione dell’investimento nel caso che la spesa necessaria alla realizzazione del progetto risulti inferiore a quella preventivata, prescrive che " qualora invece la spesa finale documentata risultasse inferiore all'importo preventivato, fermo restando quanto indicato nel secondo capoverso, si procederà al rimborso nei limiti del solo importo documentato, nella misura del 50% ”.

19. Infine, la dedotta violazione delle garanzie partecipative è destituita di fondamento essendo documentata ed ammessa in giudizio la presentazione da parte della ricorrente di osservazioni che l’Amministrazione ha comunque valutato.

20. In conclusione il ricorso deve essere respinto.

21. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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