TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-11-18, n. 202215302

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza breve 2022-11-18, n. 202215302
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202215302
Data del deposito : 18 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/11/2022

N. 15302/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11705/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 11705 del 2022, proposto da Comune di Castronovo di Sicilia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della graduatoria di merito redatta dal competente Ministero della Cultura e provvisoriamente approvata con Decreto SG 07.06.2022 n. 453 pubblicato il 23.06.2022 nonché avverso e per l'annullamento del decreto medesimo, con i quali il Dirigente del Servizio V del Segretariato Generale del Ministero della Cultura, in qualità di Autorità Responsabile del Programma di Azione e Coesione Complementare al PON “Cultura e Sviluppo (FESR) 2014-2021” e del PSC del Ministero della cultura, provvede all'adozione dei provvedimenti finalizzati a dare attuazione ai progetti utilmente collocati nelle graduatorie medesime, nella parte che riguarda la valutazione complessiva ottenuta dal Comune di Castronovo di Sicilia;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 novembre 2022 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


RITENUTA la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 60 del c.p.a per la definizione del giudizio in esito alla udienza cautelare, come da apposito avviso a verbale;

CONSIDERATO che con il ricorso in epigrafe sono impugnati gli atti relativi alla assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.1: “Attrattività dei borghi” finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU ”;

CONSIDERATO che ai giudizi aventi ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR si applica l’art. 12 bis, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, inserito, in sede di conversione, dall’art. 1, co. 1, della legge 5 agosto 2022, n. 108 che rinvia, tra l’altro, all’art. 119 del c.p.a.;

CONSIDERATO, per quanto qui rileva, che nei giudizi PNRR si applica l’art. 119, comma 2, del c.p.a., il quale, a sua volta, dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;

RILEVATO che il ricorso in esame è stato notificato con pec al Ministero della cultura in data 21 settembre 2022 e successivamente depositato in data 13 ottobre 2022, oltre il termine dimidiato per il deposito di quindici giorni;

RILEVATO che, alla camera di consiglio del 25 ottobre 2022, in cui era stato fissato l’esame dell’istanza cautelare, è stata eccepita alle parti la questione rilevata d’ufficio circa la irricevibilità del ricorso per i sopra esposti motivi e che, alla richiesta di un termine per formulare osservazioni sull'eccezione sollevata, l'esame dell'istanza cautelare è stata rinviata alla odierna camera di consiglio;

CONSIDERATO che parte ricorrente, in vista della discussione della causa, ha depositato il 31 ottobre 2022 memoria con cui ha argomentato circa la non applicabilità del dimezzamento dei termini processuali al ricorso de quo, in quanto la normativa che avrebbe previsto l’eventuale dimezzamento dei termini veniva rappresentata dal d. l. 85 del 07.07.2022 che, con comunicazione del Ministero della Giustizia, GU n.208 del 6-9-2022, è stato dichiarato decaduto per mancata conversione in legge nel termine costituzionalmente previsto, con ogni conseguenza in ordine alla efficacia retroattiva, né essendo la specifica materia relativa al PNRR assimilabile, per estensione, ad altre ricomprese all’art. 119 citato, con la conseguenza che sicuramente tale disposizione non è applicabile al caso di specie;

RITENUTO che la tesi della parte ricorrente, tesa a affermare l’assenza di una norma specifica che disponga il dimezzamento dei termini processuali nella materia riguardante il PNRR, non può essere condivisa in quanto, nella ricostruzione normativa operata dalla parte ricorrente è sfuggito l’art. 12 bis, d.l. 16 giugno 2022, n. 68, inserito, in sede di conversione, dall’art. 1, co. 1, della legge 5 agosto 2022, n. 108 che, come sopra già indicato, rinvia, tra l’altro, all’art. 119 del c.p.a. e, per quel che qui rileva, al comma 2, del c.p.a., il quale, a sua volta, dispone il dimezzamento di tutti i termini processuali ordinari salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti;

CONSIDERATO la novella di cui sopra conferma la volontà del legislatore di assicurare un’accelerazione della tempistica processuale al fine di bilanciare le esigenze di tutela giurisdizionale con l’interesse alla realizzazione degli obiettivi e al rispetto dei tempi di attuazione del P.N.R.R.;

CONSIDERATO, pertanto, che il ricorso in epigrafe è manifestamente irricevibile, stante la tardività del deposito dello stesso, come sopra argomentato;

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio, in ragione della novità della questione;

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